Nessun risarcimento del danno da nascita indesiderata al partner ingannato

Nessun risarcimento del danno da nascita indesiderata al partner ingannato

La nascita indesiderata di un figlio concepito in seguito ad un rapporto sessuale non protetto ,  per aver confidato in una menzogna sullo status di  infertilita’ della partner,  non è motivo rilevante per chiedere un risarcimento dei danni.

La legge 194/1978, all’art 1, chiarisce uno dei più controversi dibattiti sul diritto alla procreazione cosciente e resposabile, precisando che spetta allo Stato garantirlo. In altri termini, spetta allo Stato fornire gli strumenti informativi, farmaceutici e sanitari atti a garnatire che il processo procreativo segua il suo corso.

Non è, però, possibile assimilare il rapporto sessuale ad un rapporto contrattuale, specialmente quando si tratta di due partners consenzienti.  Il rapporto fisico difficilmente può essere considerato al pari di una obbligazione con diritto all’adempimento della prestazione pattuita contrattualmente.

Tanto premesso, sulla questione è da considerare anche che nel nostro ordinamento vige  un fondamentale  principio che è quello alla  riservatezza ossia il diritto di tenere segreti aspetti, comportamenti, atti, relativi alla sfera intima della persona.

Giova ricordare inoltre che nel nostro ordinamento vige il principio alla autoresponsabilita’ e, pertanto, il non utilizzo dei mezzi contraccettivi  non è concepito come scusante.

Sulla questione giuridica sottesa al caso di specie giova ricordare il caso di C.G.O CONTRO B.L. con cui dapprima il Tribunale di Napoli poi la Corte d’appello di Napoli avevano rigettato  la richiesta  risarcitoria avanzata dall’attore per danni asseriti da nascita indesiderata del figlio, concepito in seguito ad un rapporto sessuale non protetto per aver confidato in buona fede sulle confessioni menzognere della partner rese precedentemente al rapporto sessuale.

Tra i vari motivi “…l’attuale ricorrente in quanto portatore di un cosi’ forte e intenso desiderio di procreare avrebbe dovuto adottare sicure misure precauzionali onde non facendolo egli stesso si è assunto il rischio delle conseguenze dell’azione”.  In linea di continuità con quanto sin ora esposto si è espressa la Corte di Cassazione civile, sez III, che con la decisione n. 10906 del 5 maggio 2017 ha confermato le sentenze di primo e secondo grado, non solo rigettando il ricorso, ma condannando lo sfortunato padre alla refusione alla controparte delle spese processuali liquidate in un importo molto rilevante: quasi 15 mila euro incluse spese generali, oneri fiscali ed accessori.


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Giusy Pasquariello

Dott.essa Pasquariello Giuseppina, laureata in Giurisprudenza presso Universita' degli studi di Salerno. Praticante avvocato abilitata al patrocinio sostitutivo.

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