No all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne disoccupato

No all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne disoccupato

Cass. civ., Sez. I, ord. 2 luglio 2021, n. 18784

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, torna a pronunciarsi in tema di “assegno di mantenimento” del figlio maggiorenne disoccupato confermando l’orientamento prevalente secondo cui deve essere escluso qualsivoglia contributo al mantenimento per il figlio che non abbia ancora raggiunto l’autosufficienza economica per causa a lui imputabile (comportamenti negligenti).

Ed invero, la conclusione del percorso di studi fa presumere l’inserimento del figlio nella società ed una capacità lavorativa, salvo specifiche situazioni o motivi oggettivi impeditivi.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: <<….il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016). 8.3.Di conseguenza, deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro. Deve osservarsi, al riguardo, che la strutturale impossibilità di acquisire una capacità reddituale idonea a garantire almeno il grado minimo di autosufficienza economica, ove disancorata dai requisiti sopra illustrati, su cui poggia l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti, confluisce negli obblighi alimentari. 8.4. A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto (Cass. 5088/2018; Cass.12952/2016). 8.5. Al riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, come già osservato dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole (Cass. 5088/2018)…>>.

Nel caso in esame, l’età avanzata della figlia (di anni ventisei all’epoca del procedimento di appello), il suo rifiuto ingiustificato di proseguire l’attività commerciale che padre e zio le avevano prospettato attraverso la messa a disposizione di un locale, nonché la sua scarsa propensione agli studi, sono state ritenute circostanze sufficienti a legittimare la revoca dell’obbligo di mantenimento da parte del padre.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avvocato del foro di Milano, laureata a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano nell'anno 2012, con una tesi in diritto civile sulla tutela del consumatore nella formazione del consenso. Nell'ambito della formazione professionale mi sono specializzata in diritto minorile, diritto di famiglia e diritto penale della famiglia, con un praticantato in primari studi legale nel territorio milanese. Impegnata anche socialmente nel supporto dei problemi connessi alla crisi familiare, sono membro dell'Associazione Sociolgi Italiani. Attualmente esercito l'attività nel mio Studio Legale, specializzato nel diritto di famiglia, offrendo tutela in sede civile e penale.

Articoli inerenti