Non può chiedere di consumare il matrimonio il detenuto condannato per gravi reati

Non può chiedere di consumare il matrimonio il detenuto condannato per gravi reati

a cura di Giuseppe Di Micco

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza 8822/2016, respingendo il ricorso di un detenuto che aveva richiesto un permesso di necessità per incontrare la moglie e consumare il matrimonio celebrato con rito civile nel corso della detenzione.

La necessità di trascorrere un breve periodo di tempo con il coniuge, al fine di consumare il matrimonio celebrato in carcere, non costituisce motivo grave che può legittimare la concessione di permesso al detenuto a norma dell’art. 30 Ord. pen..

Già il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto tale richiesta, poiché non rientrante nella previsione di cui all’art. 30, comma secondo, Ord. Pen., ossia di un evento familiare di particolare gravità, tale da giustificare il permesso anche a favore dei detenuti che non fruiscono di permessi premio.

Sosteneva il Tribunale che l’esercizio dell’affettività, inteso come espressione della sessualità, allo stato della normativa vigente è assicurato al detenuto dal “permesso premio” e non dal permesso cosiddetto di necessità, che l’interessato ha invocato anche al fine di evitare l’annullamento del matrimonio per mancata consumazione.

Il detenuto avverso tale ordinanza ricorre per Cassazione evidenziando l’erronea applicazione della legge penale speciale dal momento che la consumazione del matrimonio sia da considerarsi evento unico e irripetibile e ontologicamente eccezionale, e non come esercizio (ordinario) dell’affettività: pertanto, tale atto non sarebbe rinviabile ai tempi lunghissimi del permesso premio. Inoltre, l’art. 30, secondo comma, O.P. non andrebbe circoscritto ai soli eventi pregiudizievoli o deteriori per la condizione del nucleo familiare di appartenenza del condannato poiché tale interpretazione restrittiva contrasterebbe con l’art. 3, punto f), della legge n. 898/1970 e con le disposizioni a tutela della famiglia.

La Corte dichiara infondato il ricorso, e chiarisce che il c.d. permesso di necessità “va limitatamente concesso ai soli casi di imminente pericolo di vita di un familiare o di un connivente e, solo eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità, in adesione alla struttura e finalità dell’istituto” che non costituisce un beneficio premiale, bensì una misura concedibile a qualsivoglia condannato per il suo carattere emergenziale ed eccezionale.

Quindi, la possibilità di concedere il beneficio va coerentemente limitata a situazioni in cui la gravità si ponga in termini di irreparabilità attuale o concretamente probabile.

Ne ha senso ricondurre l’esercizio della propria affettività nella sfera sessuale al diritto di sposarsi e formare una famiglia e al diritto al rispetto della vita privata e familiare: la Corte Edu ha più volte ricordato che qualsiasi detenzione regolare comporta, per sua natura, una restrizione alla vita privata e famigliare dell’interessato e tali restrizioni sono legittime se non eccedono quanto è necessario alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati in una società democratica.

Nel caso di specie, stante la gravita dei reati per cui il ricorrente sta espiando la condanna, tra i quali rientra l’associazione mafiosa, il lontano fine pena (fissato al 204) e la non remota decorrenza di essa, le limitazioni subite dal ricorrente alla sua vita privata e famigliare risultano del tutto proporzionate agli scopi legittimamente perseguiti attraverso l’esecuzione della pena, senza che lo Stato abbia oltrepassato il margine di appezzamento di cui gode in materia.

Segui la nostra redazione anche su Facebook!

Sei uno Studio Legale, un’impresa o un libero professionista? Sponsorizzati su Salvis Juribus! Scopri le nostre soluzioni pubblicitarie!


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Giuseppe Di Micco

Formazione Giuseppe Di Micco (1986), Avvocato e Ph.D. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) con votazione 110 e lode discutendo una tesi in diritto canonico. Durante la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha continuato a coltivare l’interesse per il settore del diritto canonico ed ecclesiastico partecipando alle attività culturali ed ai convegni organizzati dalla sezione di Diritto Ecclesiastico e Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. Nell’ottobre del 2012 è stato vincitore al concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Statale di Milano, in particolare per il dottorato in Scienze Giuridiche – Curriculum in Diritto Ecclesiastico e Canonico, 28° ciclo. Il 29 gennaio 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, superando l’esame finale con la discussione di una tesi dal titolo "Matrimonio e consumazione nei diritti religiosi". Nel novembre 2017 ha partecipato al corso di formazione teorico e pratico tenutosi presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana dal Titolo “Il nuovo processo matrimoniale e la procedura super rato” superando le relative esercitazioni con la votazione ed ottenendo il diploma con votazione “Summa cum laude”. Nel 2019, ha frequentato il Corso per la formazione dei Postulatori presso lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi, superando l’esame finale con la votazione 9.5/10 Magna cum Laude probatus Attività professionale ed extra Svolge la professione forense collaborando con studi legali in materia di diritto civile (in particolare in tema di risarcimento danni, riscossione esattoriale, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto di famiglia e delle successioni). Ha collaborato con la cattedra di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”. E’ stato tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la materia di diritto del lavoro (AA.2018/2019). Collabora, inoltre, per il comitato di redazione della rivista on line Salvis Juribus con commenti a sentenze in materia sia di diritto civile che di diritto ecclesiastico. E’ membro dell’Ordine della Fraternità Francescana Secolare di Afragola (OFS). E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Le Beatitudini” ODV con sede presso la Pontificia Basilica Minore di S. Antonio da Padova in Afragola (NA) Attività scientifiche Nel maggio del 2016 ha preso parte ad un Campus di Studio presso STILO (RC), organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro dal titolo “L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti”, prendendo attivamente parte al gruppo di lavoro costituitosi in seno allo stesso, sulla libertà religiosa e integrazione nell’ambito della scuola italiana. E’ stato organizzatore e moderatore del convegno dal titolo “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, organizzato il 4 maggio 2018 presso la Pontificia Basilica S. Antonio da Padova Afragola (NA), accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con il patrocinio dell’Associazione forense di Afragola e dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. E’ stato curatore del volume relativo agli atti del Convegno “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, pubblicati presso la Key editore nel dicembre 2018. E’ stato coautore del volume “Il Trust. Origine, analisi e aspetti comparativi” (a cura di Francesco Cecaro), pubblicato presso Turisa editrice, Collana Studia Selecta, 2018.

Articoli inerenti