Norme penali in bianco e loro modifiche temporali. Mutamenti dei tassi soglia nell’usura oggettiva

Norme penali in bianco e loro modifiche temporali. Mutamenti dei tassi soglia nell’usura oggettiva

Nel nostro sistema di diritto la potestà punitiva è riservata al Legislatore. Principio cardine in assoluto del nostro diritto penale è il principio di legalità.

Il brocardo “nullum crimen sine lege poenali“, di cui all’articolo 25 della Costituzione, nonché all’articolo 1 del Codice Penale, dà origine alla riserva di legge, fondamento del nostro ordinamento penale.

E’ sancita, pertanto, come necessaria la presenza di una legge che espressamente preveda il fatto come reato, perché possa esserne punito l’autore.

Quale corollario del principio di legalità, e della riserva di legge suddetta, si afferma, poi, il principio di tassatività e determinatezza.

Il cosiddetto “nullum crimen sine lege poenali scripta et stricta” si esplica, a ben guardare, altresì, in un’esigenza di precisione, per cui tassatività, determinatezza e precisione costituiscono requisiti che si impongono ad ogni previsione incriminatrice.

Reati, dunque, possono considerarsi solo quelli previsti in modo espresso e tassativo dalla legge. Le fattispecie incriminatrici devono, inoltre, essere determinate, ovvero ben individuate nei loro elementi costitutivi, e precise, ossia formulate, da parte del Legislatore, mediante l’utilizzo accorto di termini chiari e concetti non equivoci.

I suddetti requisiti di precisione e determinatezza, specificazioni queste, come detto, del cardine dato dalla riserva di legge, impongono la previsione di fattispecie incriminatrici compiute e complete.

Ed è proprio l’esigenza di tassatività, come il fondamento stesso rappresentato dalla riserva di legge, che, richiedendo la presenza di previsioni penali espresse, ha generato, in passato, i dubbi maggiori in ordine alla configurabilità del cosiddetto reato implicito.

Ad ogni modo, in chiave funzionale alle possibili carenze in tal senso delle norme incriminatrici, appare sancito il principio di offensività, il quale, guardando, appunto, alla reale portata offensiva del singolo fatto in concreto posto in essere, consente di superare, in un certo qual modo, gli stretti confini della previsione incriminatrice, andando oltre, nella portata applicativa della norma, il dato strettamente letterale.

Orbene, sebbene in apparente contrasto con le esigenze di tassatività, determinatezza e precisione, appaiono in perfetta compatibilità con il principio di riserva di legge le cosiddette norme penali in bianco.

Trattasi, difatti, semplicemente di una peculiare tecnica di normazione, caratterizzata da una maggiore elasticità, funzionale alla volontà legislativa di rendere passibile di applicazione la norma de qua in un numero maggiormente considerevole di ipotesi.

Vi è la previsione legislativa, la definizione di una fattispecie incriminatrice, ma la determinazione dell’elemento normativo è volutamente lasciata incompiuta da parte del Legislatore.

La norma penale de qua è detta “in bianco” proprio in quanto delineata in modo incompleto, lasciata così aperta, da parte del Legislatore, alla possibilità di enucleazione successiva, mediante il richiamo, in essa contenuto e che peculiarmente la connota, ad altre leggi.

Invero, possibile oggetto di relatio nelle norme penali in bianco sono leggi costituzionali, norme comunitarie, altre leggi ordinarie, anche di altro ordinamento, e non solo statale, ma anche regionale.

Orbene, criterio fondamentale atto all’identificazione delle norme penali in bianco, ovvero alla definizione degli elementi normativi delle fattispecie incriminatrici così determinate dal Legislatore, è dato dalla legge vigente al momento della commissione del fatto.

Invero, ulteriore fondamento del nostro sistema penale è rappresentato dal principio di irretroattività.

La legge penale non retroagisce, per cui vige un divieto di sua applicazione in relazione a fatti che precedono la sua entrata in vigore.

L’articolo 25 della Costituzione, difatti, provvede a sancire espressamente, accanto al principio di riserva di legge, sopra menzionato, tale ulteriore cardine della non retroattività della norma penale.

Il suddetto principio risulta, poi, meglio specificato sul piano codicistico, laddove l’articolo 2 c.p. provvede a consacrare la disciplina attinente il fenomeno della successione delle leggi nel tempo. Vige, infatti, nel nostro ordinamento penale un divieto di reformatio in peius.

Orbene, non sono ammesse modifiche in peius dell’incriminazione penale, ma possibilità di modifica, per il diritto penale, risultano consentite unicamente in melius.

In tal senso, sovviene, in termini espressi e puntuali, il disposto di cui al comma 2 dell’articolo 2 del Codice Penale; il quale, statuendo che non si può essere puniti per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e che, in tal caso, se la condanna era già stata pronunciata, ne cesseranno in ogni caso l’esecuzione e gli effetti penali, interviene a consacrare l’ammissibilità, appunto, di modifiche di segno positivo.

La norma richiamata, come peraltro l’intero nostro diritto penale, risulta ispirata ad una sostanziale logica di favor rei.

La scelta, per l’ipotesi di scelta, deve cioè propendere sempre in direzione di maggiore vantaggio per il reo.

Tale criterio ispiratore di fondo appare certamente ribadito al comma successivo della medesima norma, oltre che ampiamente confermato, o meglio specificato, al seguente comma 4 della stessa; laddove si afferma puntualmente che, in caso di diversità tra la legge vigente al momento consumativo del reato e la legge successivamente intervenuta, salva ovviamente l’ipotesi di pronuncia di sentenza irrevocabile, si applicherà la legge le cui disposizioni risultano di maggior favore per il reo.

Unica deroga a tale disciplina dettata con riguardo al fenomeno della successione delle leggi nel tempo è da riconoscersi, come previsto ex comma 5 del richiamato articolo 2 c.p., con riferimento alle norme eccezionali o temporanee.

Le regole suddette consentono l’enucleazione, dunque, della legge che, in virtù del richiamo, di carattere solo generico, che connota la norma penale in bianco, sarà da doversi ritenere applicabile al singolo caso concreto, risultante integrare gli estremi della fattispecie incriminatrice comunque, seppur, come accennato, non definitivamente, con riguardo all’elemento normativo, legislativamente enucleata.

E’, quindi, solo il rispetto di tale principio che permette la compatibilità della norma penale in bianco con la riserva di legge.

Rileva, pertanto, in modo preminente, il momento della consumazione del reato, che, come noto, rappresenta la fase del cosiddetto iter criminis di pregnanza in ordine al fenomeno della successione delle leggi nel tempo.

Di modifiche legislative temporali potrebbe parlarsi, in particolare, con riguardo ai mutamenti dei tassi soglia, passibili di verificazione, invero, sia in termini migliorativi che peggiorativi.

Con riferimento al reato di usura è da richiamarsi, anzitutto, l’intervenuta trasformazione, ad opera della Legge del 1996, dello stesso, da reato in contratto a reato contratto.

Si parla cioè, oggi, di una cosiddetta usura oggettiva. L’usura si configura, quindi, in astratto; cosicché, al fine dell’integrazione del reato de quo, si presenta sufficiente il mero superamento del tasso soglia. Tasso soglia che è oggetto di espressa definizione legislativa.

Invero, il disposto di cui al comma 3 dell’articolo 644 c.p. rappresenta, senza dubbio, un’ipotesi di norma penale in bianco.

Ad ogni modo, ciò che porterebbe ad asserire la compatibilità di detta norma con il principio di riserva di legge, di cui all’articolo 25 della Costituzione ed all’articolo 1 c.p., è l’affermata, ormai in termini netti sul piano giurisprudenziale, irrilevanza dell’usura sopravvenuta.

Ciò che rileva è la sola usura originaria. Pertanto, in virtù del vigente divieto di reformatio in peius, le modifiche negative dei tassi soglia intervenute successivamente non saranno operative.

Ad ogni modo, risulterà, altresì, non operativa ogni modifica in melius dei medesimi, guardandosi qui, ai fini punitivi, al momento consumativo del reato, ed essendo tale il fatto, al momento della vigenza del precedente tasso soglia.


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