Nullità della multa da scout speed non presegnalato

Nullità della multa da scout speed non presegnalato

Cass. Civ., Sez. II, Ord. 22 ottobre 2021, n. 29595

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29595, ha confermato il dominante orientamento dei giudici di merito che si sono occupati di ricorsi inerenti l’obbligo di presegnalazione dei dispositivi di rilevamento della velocità su rete stradale.

Invero, la Corte ha condiviso il filone giurisprudenziale confermatosi a seguito di un procedimento avente ad oggetto una sanzione irrogata per violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada, a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.

Il giudice di Pace, ritenendo fondata la censura del conducente sanzionato  riguardante l’obbligo di presegnalazione del c.d. Scout Speed, dispositivo omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici ed installato, nel caso di specie, a bordo dell’autovettura utilizzata dai vigili urbani, dichiarava illegittima la sanzione amministrativa irrogata al suddetto conducente che viaggiava oltre i limiti di velocità consentiti.

Il  Comune aveva impugnato la sentenza del Giudice di pace, deducendo che il decreto emesso dal Ministero dei Trasporti il 15 agosto del 2007, prevedeva all’art. 3 l’esonero dall’obbligo di presegnalazione degli strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamiche, quale lo Scout Speed.

Il Giudice d’Appello, nel confermare la decisione impugnata, affermava che l’art. 146 comma 6bis C.d.S. prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale che si riferisce a qualunque tipo di  postazioni di controllo poste sulla strada e che le modalità d’impiego stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti non possono derogare, in quanto introdotte con fonte normativa subordinata, all’obbligo di preventiva segnalazione sancito da fonte normativa avente rango superiore.

Il Comune ricorreva in Cassazione allo scopo di assumere l’erroneità della decisione del Giudice di secondo grado. Il ricorrente, infatti, contestava la decisione nella parte in cui essa  non teneva conto delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto Ministeriale del 2007, le quali non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per misurare la velocità anche “ad inseguimento”, quindi in maniera dinamica.

Il suddetto ricorso non ha trovato però accoglimento da parte della Suprema Corte.

Gli Ermellini hanno chiarito, infatti, che la Corte d’Appello ha correttamente motivato la propria decisione sulla base di quanto disposto dall’art. 142 C.d.S. al comma 6bis, ai sensi del quale devono essere presegnalate in maniera ben visibile le postazioni di rilevamento della velocità sulla rete stradale, attraverso l’uso di cartelli o segnalazioni luminose. Ciò posto, le previsioni del Decreto Ministeriale sopracitato, in merito alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo, operano proprio nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva previsto da Codice della Strada.

La decisione della Suprema Corte è avvalorata dal fatto che le previsioni contenute nel Codice della Strada, in quanto legge ordinaria dello Stato, non  possono essere derogate da un atto di rango inferiore quale il citato Decreto Ministeriale; di conseguenza, quest’ultimo, deve essere disapplicato dal Giudice Ordinario.

Nel caso di specie, appare evidente che le diverse modalità di segnalazione siano correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile; in ragione di ciò, non si può avere alcuna interferenza negativa delle suddette caratteristiche tecniche che possa giustificare l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione.

Inoltre, nel caso esaminato, i Giudici osservano che la pattuglia «ben avrebbe potuto dotarsi – in aggiunta allo scout speed – di un dispositivo per la segnalazione luminosa che potesse avvisare gli utenti della strada delle conseguenze della loro condotta».

In conclusione, alla luce della recentissima decisione, resta fermo il principio secondo cui tutti gli strumenti di misurazione elettronica della velocità devono essere segnalati mediante l’uso di cartelli o dispositivi idonei e gli Scout Speed non fanno a ciò eccezione.

E’ infatti lo stesso Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007 che prevede la possibilità di installare, sulle vetture dotate del dispositivo Scout Speed, dei messaggi luminosi contenenti l’iscrizione “controllo della velocità” o “rilevamento della velocità”, visibili sia frontalmente che posteriormente, assicurando così sia la legittimità del rilevamento per le postazioni mobili, che il rispetto delle previsioni codicistiche inerenti.


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