Nuove speranze per le ex mogli con la sentenza dell’11 luglio della Cassazione

Nuove speranze per le ex mogli con la sentenza dell’11 luglio della Cassazione

La sentenza Grilli del 10 maggio 2017 aveva abbattuto molte tutele, che per anni erano riuscite a proteggere numerose persone che in seguito al divorzio, si erano ritrovate in condizioni di inferiorità economica rispetto all’ex coniuge.

Può sembrare inaspettata, dopo tale sconvolgimento di giurisprudenza, la nuova sentenza della cassazione dell’11 luglio 2018 n° 18287. 

Tale sentenza ha affrontato alcuni punti chiave della precedente sentenza Grilli, rivalutando  alcune posizioni particolarmente innovative che erano state assunte dagli ermellini. 

In particolar modo viene mitigata la precedente posizione che osservava il divorzio come una cessazione definitiva di tutti gli effetti matrimoniali (incluso quello al mantenimento se non in particolari casi). Tale affermazione era infatti nucleo essenziale in forza del quale si fondò la nuova giurisprudenza che tendeva a ridurre l’accesso all’assegno di mantenimento divorzile.

La nuova sentenza della Corte di Cassazione introduce alcune importanti novità che conferiscono maggiori tutele all’ex coniuge in condizioni di difficoltà economica. In particolar modo possiamo identificare alcuni punti di rilievo:

Durata del matrimonio e stile di vita.

Già la sentenza Grilli aveva stabilito che era necessario ai fini della valutazione per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, verificare la concreta durata del matrimonio. Veniva così fissata a 25 anni, una soglia accettabile che rendeva verosimile la necessità di riconoscere un assegno divorzile. In particolar modo la nuova sentenza, sembra ancora confermare questo orientamento e risulta ancora più chiara la motivazione che sta alla base di tale decisione. 

Un matrimonio breve non può aver dato modo alle parti di prendere decisioni comuni che riguardino la sfera economico-patrimoniale in funzione della loro vita insieme. Ossia è necessario che le parti assumano decisioni di natura patrimoniale che nel corso degli anni possono in concreto caratterizzare la condizione finanziaria personale di ciascun coniuge, qualora si verificasse il divorzio. Si pensi ad esempio al caso di uno dei due coniugi che rinunci ad un lavoro ben remunerato per svolgerne uno con inferiori risultanze economiche ma che consenta più agevolmente di occuparsi di eventuali figli; o addirittura di uno dei coniugi che rinunci a lavorare per il medesimo motivo. Inoltre, ancora una volta la cassazione, esclude l’utilità dello “stile di vita” ai fini della valutazione dell’assegno di mantenimento.

Se l’ex coniuge convive stabilmente con altro soggetto.

Tale circostanza non sarà da sola sufficiente per poter negare l’assegno di mantenimento. Infatti la Cassazione ha stabilito che se l’ex coniuge dimostra che la convivenza non ha in alcun modo influenzato positivamente la propria condizione economica, allora potrà continuare a godere dell’assegno fino al cambiamento della sua situazione. 

Età e condizione personale del richiedente.

Chi richiede l’assegno di mantenimento deve ancora una volta dimostrare lo stato di necessità e difficoltà economica in cui versa. Pertanto l’ex coniuge senza lavoro che ha già compiuto 50 anni o che versi in stato di disabilità, avrà certamente diritto ad ottenere il mantenimento divorzile, purché dimostri che la propria condizione finanziaria negli ultimi due anni sia effettivamente difficoltosa. Una novità, in tal senso, è infatti che in assenza di documentazioni attestanti la condizione economica, potrà essere rigettata la domanda di mantenimento proposta al giudice; che in assenza di prove a conferma dello stato di inferiorità economica, non potrà acconsentire al riconoscimento di un assegno da parte dell’ex coniuge.

In conclusione le novità di questa sentenza possono così essere riassunte. 

L’assegno di mantenimento divorzile può essere riconosciuto all’ex coniuge che versa in stato di difficoltà economica a causa di scelte personali assunte durante la vita familiare (almeno 25 anni) e che hanno influenzato la condizione economica al momento della fine del rapporto coniugale. L’ex coniuge deve dimostrare la propria situazione patrimoniale degli ultimi due anni, e non deve essere più in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico tramite la ricerca di un lavoro. Ciò in quanto affetto da malattie debilitanti o per il raggiungimento dei 50 anni, che rende notoriamente difficoltosa la ricerca e l’ottenimento di una occupazione. 

La convivenza con un nuovo compagno non comporta automaticamente la perdita del diritto all’assegno, se si dimostra che tale convivenza non migliora in alcun modo la condizione economica personale.


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Riccardo Speciale

Dottore in Giurisprudenza, praticante avvocato presso il Foro di Palermo. Laureato Magistrale presso l'Università degli Studi di Palermo. Tesi di laurea in Diritto Civile e Diritto penale: "Il principio del migliore interesse del minore: strumenti e tecniche di tutela di tipo civilistico e penalistico". Corso di Perfezionamento in DNA e cadaveri eccellenti: educazione forense, presso l'Università degli Studi di Palermo. Masterizzando in Risk Management e organizzazione sanitaria (Master Internazionale di II livello presso l'Università degli Studi di Palermo).

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