Nuovi doveri per gli amministratori: l’obbligo di istituire un assetto organizzativo adeguato

Nuovi doveri per gli amministratori: l’obbligo di istituire un assetto organizzativo adeguato

I. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. che, in attuazione della L. 155/2017, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dal 16 marzo 2019 sono entrati in vigore le disposizioni che cambiano la governance e gli assetti organizzativi delle imprese collettive nonché i doveri e le responsabilità di sindaci/revisori.

Tra i principi ispiratori del suddetto Codice emerge quello attinente a «consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi (…)» al fine di «evitare l’insolvenza e proseguire l’attività.» [cfr. raccomandazione 2014/135/Ue].

In particolare, l’art. 375 del Ccii riscrive e riformula il dettato codicistico ex art. 2086 – Gestione dell’impresa (già Direzione e gerarchia dell’impresa) introducendo l’espresso obbligo – e non mera facoltà – per l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo, contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale», prevedendo inoltre di doversi attivare «senza indugio» per porre in essere l’adozione e l’attuazione di idonee iniziative inerenti: gli imprenditori che esercitano l’attività in forma societaria dovranno pertanto dotarsi – senza distinzione di forma giuridica o di fatturato – di un sistema di allerta preventiva in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi tramite l’adozione di «indicatori» (trattasi, lo si noti, di formula ampia, che va oltre l’espressione di «indici») significativi ed efficaci.

Si tratta di principi di corretta gestione imprenditoriale che trovano, come tali, la loro collocazione all’interno delle disposizioni dettate dal Codice civile sull’impresa e che, tuttavia, impongono una maggiore attenzione nell’impegno di formalizzare ed introdurre un generale protocollo organizzativo – pur destinato a variare in ragione della natura e delle dimensioni aziendali – la cui paternità e responsabilità viene attribuita agli amministratori.

In tale prospettiva, è doveroso osservare come il nuovo impianto normativo converga sul prevedere che se gli amministratori e l’imprenditore a capo dell’azienda dovessero versare, nel futuro della gestione, in stato di crisi senza aver istituito un adeguato assetto organizzativo, questi risponderanno in prima persona sotto il profilo civile per i danni arrecati, anche ai terzi, dalla mancata funzione di vigilanza; inoltre, l’azienda non potrà beneficiare di alcune misure premiali previste dal nuovo testo normativo.

Se da un lato la legge obbliga l’imprenditore a dotarsi di strumenti di allerta, dall’altro impone all’Organo di controllo l’onere di vigilare sull’operato dell’Organo amministrativo: i sindaci/revisori sono infatti tenuti a verificare la corretta adeguatezza di quanto posto in essere e sono investiti del potere di indagine; qualora emergessero indizi di crisi saranno tenuti a darne notizia allo stesso Organo di gestione e poi eventualmente attivare la procedura di allerta secondo il novellato Codice.

Il mancato adempimento di tali obblighi determinerà conseguentemente responsabilità civili e penali in capo agli stessi.

II. Precedentemente alla suddetta novella codicistica, il dettato normativo di riferimento afferente alla responsabilità degli amministratori si riscontrava nell’art. 2394 Cod. Civ., nei confronti dei creditori sociali, per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; peraltro, tale obbligo di conservazione era, ed è ancora, rivolto anche (e, forse per taluni aspetti, ancor prima) nei riguardi verso i soci.

Tenuto conto di tale contesto di inquadramento, si desume come le decisioni che vengono assunte da parte dell’Organo di gestione debbano essere compiute avendo riguardo al rispetto di un procedimento che ne garantisca la conformità ai criteri di diligente e corretta amministrazione.

Quando ci si trova ad operare in una situazione di crisi in grado di poter compromettere, anche solo potenzialmente, la continuità aziendale e la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni, si ritiene doveroso tenere in considerazione di come le scelte gestionali possano assumere particolare rilevanza in considerazione, appunto, del dovere inerente alla protezione dell’interesse dei creditori: aspetto inquadrabile nel più ampio concetto della garanzia patrimoniale e che, ragionevolmente, impone agli amministratori di non assumere decisioni che possano aggravare e procrastinare la situazioni dissesto.

Orbene, anche l’art. 3 del Ccii disciplina la responsabilizzazione diretta dell’imprenditore in forma collettiva specificando che dovrà adottare adeguati assetti ai fini della «tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.».

In sostanza, l’adeguatezza degli assetti può (anche) essere riconducibile al dovere di predisporre un idoneo sistema di monitoraggio patrimoniale, economico e finanziario al fine di verificare – costantemente – la sussistenza delle condizioni che consentano la continuazione dell’attività aziendale e, in caso contrario, di accertare i sintomi di pre-crisi e di adottare tempestivamente le misure per consentire il risanamento dell’impresa.

III. Dotarsi di un sistema di allerta interna volto a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori, è la sfida imminente con la quale gli imprenditori/amministratori, i sindaci/revisori e gli altri professionisti dovranno cimentarsi: e per farlo occorrerà una onestà intellettuale di fondo volta, anche, al cambiamento culturale (specie del management).


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Alessandro Verrino

Dottore commercialista - Revisore legale dei conti - Consulente tecnico del Giudice - Perito penale del Tribunale - Amministratore giudiziario e Curatore fallimentare; seconda laurea magistrale in Giurisprudenza. * Svolge l’attività professionale, con studio in Torino, principalmente in ambito di procedure concorsuali (fallimenti, concordati, liquidazioni), redazioni di perizie e valutazioni d'azienda, analisi di bilancio, relazioni su reati societari ed azioni di responsabilità, attestazioni di piani di ristrutturazione aziendale; è particolarmente specializzato nell'ambito delle revisioni contabili e delle certificazioni di bilancio (sia nel settore societario che in quello degli enti locali).

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