Obbligazioni naturali: debiti di gioco e conversione in obbligazioni giuridiche

Obbligazioni naturali: debiti di gioco e conversione in obbligazioni giuridiche

Le obbligazioni rientrano nell’ampio vaglio dei doveri giuridici ed hanno una collocazione codicistica indipendente rispetto alla disciplina del contratto, sebbene questo – secondo dottrina – possa rappresentarne la fonte per eccellenza, in quanto rappresentano il risultato di una scelta di economia di normazione la quale evidenzia una generalizzazione del concetto di obbligazione, inteso sia quale vincolo giuridico derivante da fonti differenti e contraddistinto dalla coercibilità, sia quale dovere morale e sociale, confinato nel meta giuridico, disciplinato dall’art. 2034 c.c.

Inserite nel titolo del pagamento dell’indebito, le obbligazioni naturali trovano fonte nella morale sociale e determinano un unico effetto: l’irripetibilità del loro adempimento, quando questo sia effettuato spontaneamente e da persona capace.

Il legislatore utilizza l’espressione spontaneamente, e non già volontariamente, chiarendo in tal modo che se, da un lato, è indispensabile che l’esecuzione non sia frutto di una coazione ad agire subita dal solvens, dall’altro non rileva il fatto che il solvens abbia eseguito la prestazione ritenendo di esservi vincolato da un’obbligazione civile.

L’altro requisito previsto dalla norma è rappresentato dalla capacità del solvens, la cui tipologia è desumibile dall’analisi della natura dell’adempimento, oggetto di discussione dottrinaria: se da un lato alcuni autori sostengono che sia un atto avente natura negoziale, con precisione un negozio unilaterale perché mancante del carattere della doverosità o di un contratto di attribuzione ad effetti reale o reale, con la conseguente applicabilità delle norme relative all’azione di annullamento per violenza, dolo, incapacità di agire ad eccezione dell’errore ; dall’altro, dottrina contraria sostiene che l’adempimento di per sé non costituisce atto di autonomia negoziale perché la regola discende dal dovere morale o sociale, configurato dall’ordinamento ed indipendentemente dalla volontà del solvens che lo subisce potendo, al contempo, sottrarvisi. E, su tale eventualità, di eseguire o meno la prestazione, si intuisce l’ontologia della capacità richiesta dalla norma: ovvero, una capacità naturale sostanziale, una capacità di intendere e di volere, di autodeterminarsi all’atto di piena coscienza. Ne consegue, l’irrilevanza dell’errore e la rilevanza della violenza e dolo ai fini della ripetibilità.

La struttura della disposizione normativa consta di due commi, di cui il primo è in relazione al secondo in un rapporto di genus a species, ed individua prima il genere di dovere rilevante ai fini dell’irripetibilità, e poi tipizza le fattispecie nell’art. 1933 c.c., i debiti di gioco, per i quali non sussiste alcun dover giuridico di pagare in quanto lo spostamento patrimoniale insito a tali pratiche è senza causa, dunque, irrazionale perché dipende dalla buona o cattiva sorte ; nell’art. 627 c.c., secondo cui la prestazione di trasferimento dei diritti acquisiti al terzo, da parte del soggetto investito di tali poteri, non è adempimento giuridico, ma esecuzione di un dovere morale nei confronti del testatore; infine, seppure con discordanza di opinioni, nell’art. 2940 c.c., il pagamento di un debito prescritto, ove la prescrizione opera nel senso dell’estinzione dell’obbligazione civile con contestuale nascita di un’obbligazione naturale.

I debiti di gioco, pertanto, sono oggetto di una chiara previsione legislativa che li qualifica come obbligazione naturale, e in quanto tale non ripetibile se adempiuta.

La rilevanza di tale sistema di regole è in ciò che, dal punto di vista giuridico, l’attribuzione operata da un soggetto in adempimento di una obbligazione naturale è ritenuta dall’ordinamento giustificata e, dunque, non indebita. L’obbligazione naturale, se non costituisce una valida causa obligandi costituisce una valida causa solvendi senza la quale l’attribuzione patrimoniale cadrebbe, dal momento che non è ammissibile una attribuzione patrimoniale astratta, non sorretta cioè da una valida causa che la giustifichi secondo la valutazione che ne fa, di volta in volta, l’ordinamento giuridico. Al riguardo, si può argomentare che l’art. 1933 c.c. sia da combinare col principio dell’art. 2041 c.c., norma che, richiedendo una causa razionale e conforme ai principi dell’ordinamento giuridico per tutti gli spostamenti patrimoniali, configura uno strumento di giustizia sostanziale per la parte debole del contratto. Sul punto, tuttavia, occorre rilevare che tale combinato disposto non sia applicabile ai contratti derivati, per i quali l’alea ed il rischio sotteso rappresentano la ratio dell’accordo voluto e sottoscritto dalle parti, a meno che il regolamento contrattuale sia contrario ai principi giuridici e alle norme inderogabili.

E di norme inderogabili, quali il rispetto delle norme imperative e del principio di ordine pubblico, si discorre nella tematica della conversione delle obbligazioni naturali in obbligazioni giuridiche. Parte della dottrina riconosce, tra gli strumenti ammissibili, la novazione e il riconoscimento del debito. La prima, avente effetti estintivi dell’obbligazione naturale trasformata in giuridica e connotata da animus novandi; il secondo, composto da due rapporti: quello sottostante, rappresentato dall’obbligazione naturale, che a differenza della novazione non si estingue, e quello sovrastante, rappresentato dal negozio giuridico di riconoscimento.

Tuttavia, la maggior parte degli interpreti, adottando un’interpretazione letterale del dato normativo, nega che l’adempimento dell’obbligazione naturale possa avvenire mediante l’assunzione di un’obbligazione civile in quanto l’unico effetto giuridico riconosciuto è quello della soluti retentio.

Sulla base di questo assunto, non si riconosce validità, tra le parti, dell’obbligazione civile assunta con l’emissione del titolo di credito in adempimento di un’obbligazione naturale, e ciò perché si vuole dare rilievo all’unico effetto giuridico dell’obbligazione naturale senza il medio di un nuovo negozio giuridico. Quest’ultimo, invece, può determinare un valido impegno giuridico quando sia caratterizzato dalla consapevolezza del promittente di non essere civilmente obbligato all’adempimento del debito morale e, ciò nonostante, decide di promettere, dichiarando il proprio intento giuridicamente vincolante, proprio al fine di sciogliersi da un obbligo di coscienza, risultando così manifesta la causa della promessa. Si tratta di meglio rimarcare l’autonomia del negozio dall’esistenza di un debito naturale e di valutare la possibilità che i privati stipulino negozi ad effetti obbligatori con i quali, sia pure in modo indiretto, intendano soddisfare i loro obblighi morali, altrimenti destinati ad assumere rilievo giuridico solo nella limitata ipotesi di cui all’art. 2034 c. c, possibilità chiaramente emergente per quei “vincoli a struttura economica unilaterale” collocati nell’area tra lo scambio e la donazione, che richiede la forma solenne da un lato e un intento differente dall’altro.

Di diverso avviso, parte della dottrina connette il disposto di cui all’art. 2034 c.c. a quello dell’art. 1322 c. c comma 2 , ritenendo che il legislatore, limitando l’efficacia giuridica alla soluti retentio, ha già in astratto compiuto un giudizio di non meritevolezza ai sensi dell’art.1322 c.c. comma 2 dell’interesse ad adempiere l’obbligazione naturale, visto nell’ottica dell’interesse negoziale, scorgendo, pertanto, un impedimento implicito che, in realtà, non è codificato. La norma, infatti, non vieta la stipula di un successivo negozio ad effetti obbligatori da parte del debitore naturale che non abbia voluto o potuto utilizzare il più facile strumento in esso previsto e che nemmeno voglia lasciare in sospeso il suo obbligo morale. D’altronde, gli effetti giuridici sarebbero prodotti dalla promessa stessa e non dai doveri ex art. 2034 c.c., sempre che superi il vaglio della meritevolezza degli interessi ex art. 1322 c.c.

Dunque, sotto il profilo civilistico, la regola che, almeno in apparenza, riveste carattere generale è la seguente: carenza di una pretesa all’adempimento in capo al vincitore e, tuttavia, impossibilità per il perdente di esperire l’azione di ripetizione dell’indebito nel caso in cui abbia adempiuto spontaneamente (art. 1933 c.c.). Ne esce pertanto confermata l’impostazione, avente risalente tradizione, sugellata dalla giurisprudenza, del trattamento del debito da giuoco alla stregua dell’adempimento di un dovere morale, ponendosi l’art. 1933 c.c.

Il giuoco e la scommessa, quindi, sono stati tradizionalmente assoggettati a un trattamento improntato alla cautela, che si esplica nella rimessione dell’attuazione del rapporto scaturente dal contratto allo spontaneo contegno dei consociati.

In primo luogo, l’atteggiamento dell’ordinamento non esprime, in via generale, un giudizio di disfavore nei confronti del giuoco, dovendosi piuttosto riscontrare una posizione di neutralità rispetto all’alternativa liceità/illiceità, né a conclusioni differenti può pervenirsi con riferimento al giuoco d’azzardo, in quanto il sistema di divieti e sanzioni contemplato, soprattutto dalla legislazione penale, non concerne il giuoco, ma essendovi alla base una preoccupazione che concerne l’«ambiente» e, quindi, rivolta agli interessi «che si creano intorno al giuoco d’azzardo e allo sfruttamento della passione dei giocatori» . Occorre, quindi, porre in luce come l’incessante ideazione e proposizioni di giuochi e di scommesse da parte dello Stato – attraverso forme di gestione diretta o in concessione – abbia finito progressivamente per relegare in posizione marginale la regola, concepita in origine come generale, di cui al comma 1 dell’art. 1933 c.c.

Tra i contratti stipulati al fine di consentire il giuoco ovvero l’adempimento del debito da esso scaturente possono menzionarsi il contratto di deposito preventivo della posta, quello con cui i giocatori si associano, il mandato a giocare o a pagare, o, ancora e per venire al caso sottoposto all’esame del Supremo Collegio, di acquisto di fiches o di gettoni mediante finanziamento, in relazione ai quali la dottrina ha distinto tra mutuo stipulato a causa di giuoco e mutuo contratto in occasione del gioco.

Di modo che, in considerazione del carattere neutro del giuoco (anche d’azzardo), si è giunti a sostenere che tutti i contratti ad esso connessi sarebbero pienamente efficaci. Si tratta di una presa di posizione che, seppur lodevolmente diretta a porre fine alle incertezze generate dalla trattazione della tematica, appare inidonea ad elidere la circostanza giusta la quale in una serie di casi in cui la connessione tra contratto di giuoco e contratto volto ad agevolarlo è assai stretta e si presta, alla stregua delle acquisizioni cui si è nel corso del tempo pervenuti, ad una lettura in termini di collegamento negoziale.  Lettura che, ogniqualvolta il giuoco risulti proibito o, più semplicemente, privo di tutela in via d’azione ex art. 1933, comma 1 c.c., conduce irrimediabilmente ad estendere il relativo regime anche al contratto ad esso collegato : beninteso, occorre che il contratto sia funzionalmente collegato al giuoco, così come accade allorquando il mutuante, attraverso il giuoco del mutuatario, soddisfi un proprio interesse.

Tale estensione della portata normativa della disposizione in commento richiede, pertanto, anche l’analisi dell’esatta portata del principio di ordine pubblico ad essa sotteso nel contesto del riconoscimento delle sentenze straniere. La dottrina sostiene che esso non si differenzi dall’ordine pubblico evocato dall’art. 16, comma 1 l. 218/1995, identificandosi con i principi fondamentali dell’ordinamento, così come ricavabili dalle fonti sovraordinate ed immanenti ai più importanti istituti giuridici.

Più in particolare, l’evoluzione avutasi nel dibattito ha condotto ai seguenti risultati: l’ordine pubblico di cui alla legge sul diritto internazionale privato deve essere individuato con riferimento all’ordine pubblico internazionale e deve essere identificato nei principi fondanti l’intero assetto ordinamentale.   L’apertura avutasi nei confronti degli ordinamenti stranieri e, dunque, verso una civiltà giuridica internazionale, impone di valutare le norme imperative interne alla luce non solo delle norme costituzionali, ma anche delle fonti di diritto internazionale, con particolare riferimento ai principi consolidatisi nell’ambito del l’Unione Europea ; e ciò allo scopo di accertare quali tra le predette norme imperative siano espressione dei principi fondamentali dell’ordinamento in un dato momento storico. L’ordine pubblico rappresenta dunque un argine nei confronti del riconoscimento indiscriminato di quanto statuito da un Tribunale estero alla stregua del diritto straniero; e, pur tuttavia, in quanto presidio di interessi fondamentali, il cui perseguimento è irrinunciabile da parte dell’ordinamento in un determinato contesto storico, esige un’attenta ponderazione dell’interprete affinché esso non si trasformi in un muro invalicabile nei confronti di qualunque decisione straniera destinata a produrre effetti semplicemente difformi da quelli cui si sarebbe pervenuti mediante l’applicazione del diritto interno.

L’atteggiamento che deve permeare l’argomentazione dell’interprete deve essere di salvaguardia dei valori fondamentali emergenti dal sistema, e non di protezione tout court dell’ordinamento.

La valutazione della conformità all’ordine pubblico non concerne il diritto straniero applicato dalla sentenza di cui si chiede il riconoscimento, ma gli effetti che la predetta sentenza produce: ovvero, la condanna al pagamento di una somma di denaro che, come è intuitivo, in sé non può certamente considerarsi contraria all’ordine pubblico. I punti fondamentali attraverso i quali è possibile articolare l’argomentazione che hanno costituito l’essenza dell’iter motivazionale adottato dai Supremi Giudici, sono i seguenti:  la nozione di ordine pubblico, rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 64, lett. g) l. 218/1995 ha subito un’evoluzione, in virtù della necessità di una lettura delle norme imperative interne sia alla luce della Carta costituzionale, sia in relazione a quanto affermatosi, a livello di principi, all’interno dell’Unione Europea, con la conseguenza che l’adozione di soluzioni difformi da quelle avallate in un preciso contesto socio-economico di appartenenza, rischierebbe di decretare una situazione di isolamento dell’ordinamento interno. La ratio sottesa alla legislazione interna in tema di giuoco – principalmente quella penalistica – deve essere colta nell’esigenza di combattere la criminalità attraverso la previsione di circuiti organizzati e controllati del giuoco e non nella limitazione dell’attività.  Pertanto, può fondatamente dubitarsi, che l’eccezione di giuoco di cui all’art. 1933, comma 1 c.c. sia espressione di un principio di ordine pubblico, e non debba piuttosto essere ricondotta alla scelta del legislatore di assumere una veste neutrale al cospetto del giuoco.

Si tratta, del resto, dell’atteggiamento che il legislatore assume con riferimento ad ogni genere di obbligazione naturale, laddove, relativamente a determinati fatti del sociale, anziché incidere sulla dinamica attraverso la positiva regolamentazione, ma senza lasciare spazi di libertà ai quali guardare con indifferenza, si limita a confermare ciò che naturalisticamente, e al di fuori di ogni prescrizione normativa, accade. La previsione della soluti retentio rappresenta, appunto, una conferma dell’accaduto, nella sua formulazione di clausola generale e l’ordinanza in commento ne rappresenta la diretta applicazione in un contesto internazionale.


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Aurelia Gallorano

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