Obbligazioni solidali: compatibilità tra solidarietà e sussidiarietà

Obbligazioni solidali: compatibilità tra solidarietà e sussidiarietà

Le obbligazioni solidali presentano come principale tratto distintivo il carattere plurisoggettivo, ossia la presenza di una pluralità di soggetti attivi o passivi e quindi, rispettivamente, una pluralità di creditori o di debitori: nel primo caso si parla di ‘solidarietà attiva’, mentre nella seconda ipotesi si è di fronte ad una ‘solidarietà passiva’.

E’ interessante constatare che, se alla solidarietà attiva non è riconducibile una funzione univoca, potendo la stessa, a seconda dei casi, agevolare il debitore, libero di scegliere verso quale creditore adempiere, oppure i creditori, tutti legittimati a pretendere la prestazione, è invece possibile affermare che la solidarietà passiva è ispirata alla ratio del ‘favor creditoris’: il creditore ha infatti la possibilità di pretendere l’adempimento per intero da uno qualsiasi dei condebitori, essendo tutti obbligati per la medesima prestazione, e l’adempimento da parte di uno di essi libera anche gli altri (art. 1292 cc).

Quando si parla di obbligazioni solidali la regola generale è costituita dalla suddivisione dell’obbligazione tra i diversi debitori o creditori, con l’ulteriore precisazione che la quota di obbligazione gravante su ciascuno di essi si presume uguale, se non è diversamente previsto (art. 1298 cc): si parla in tali casi di solidarietà eguale, caratterizzata dal fatto che l’obbligazione è stata assunta nell’interesse comune di tutti i soggetti, attivi o passivi, e può quindi dirsi scaturente da un unico titolo.

Prendendo in esame in particolar modo la solidarietà passiva, si osserva peraltro che la ripartizione in quote dell’obbligazione in capo ai vari condebitori non ha alcuna rilevanza nei confronti del creditore (c.d. rilevanza esterna), potendo quest’ultimo pretendere la totalità dell’adempimento da uno qualsiasi degli stessi. Altrettanto non può invece sostenersi quanto ai rapporti interni tra condebitori, in relazione ai quali la quota di obbligazione assunta da ciascuno di essi viene ad avere la sua rilevanza (c.d. rilevanza interna della quota): il debitore che abbia adempiuto per la totalità, liberando tutti gli altri, potrà infatti agire con l’azione di regresso verso ciascun condebitore, ma solo limitatamente alla quota di debito gravante su ognuno di essi (art. 1299 cc).

Occorre tuttavia tenere presente che in tema di solidarietà esistono anche delle tipologie di obbligazioni solidali che si discostano dalla regola generale sopra enunciata: il riferimento, in particolare, è alla solidarietà diseguale, caratterizzata dal fatto che l’obbligazione viene assunta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori, mentre l’altro o gli altri contraggono l’obbligazione in funzione di garanzia, il che significa che si è in presenza di obbligazioni scaturenti da titoli diversi. Ne consegue che in tali casi i rapporti interni tra i soggetti passivi non sono affatto ripartiti in quote e che, laddove ad adempiere sia il debitore principale, questi non avrà poi possibilità di rivalersi sull’altro (o sugli altri); viceversa, qualora ad adempiere sia il condebitore ‘garante’, questi potrà agire in regresso per l’intero nei confronti del debitore principale, nel cui interesse esclusivo l’obbligazione è stata contratta.

A quanto detto si aggiunge inoltre che non costituisce obbligazione solidale in senso stretto l’obbligazione sussidiaria, la quale si configura ogniqualvolta tra più debitori di uno stesso creditore sia previsto un preciso ordine che quest’ultimo deve rispettare nel far valere le proprie ragioni: tradizionalmente vengono ricondotti alla sussidiarietà sia il “beneficium ordinis” che il “beneficium excussionis”.

A far sorgere un articolato dibattito sulla compatibilità tra solidarietà e sussidiarietà ha contribuito in modo determinante il disposto dell’art. 1293 cc, laddove statuisce che la solidarietà non è esclusa per il fatto che i singoli debitori siano tenuti all’adempimento ciascuno con modalità differenti.

Si osserva, tuttavia, che la giurisprudenza sul punto è giunta ad escludere la compatibilità con la solidarietà del “beneficium excussionis”: quest’ultimo, infatti, implica che il creditore debba, come prima cosa, aggredire il patrimonio del debitore principale, potendosi in seguito rivalere sul condebitore garante solo laddove e nella misura in cui il patrimonio del primo risulti in tutto o in parte incapiente, sennonché ciò determina il venir meno di uno dei requisiti essenziali delle obbligazioni solidali, ossia l’idem debitum, quindi l’identità della prestazione a cui tutti i condebitori in solido sono tenuti nei confronti del creditore.

A riprova della correttezza di tale conclusione giurisprudenziale, si evidenzia che l’art. 63, comma 2, disp. att. cc sancisce, in relazione alle obbligazioni condominiali, qualificate come obbligazioni di natura parziaria (e non solidale) dalle S.U. nel 2008, la regola del “beneficium excussionis”, con ciò intendendosi che i creditori non possono agire nei confronti dei condomini che siano in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione dei condomini inadempienti.

La natura parziaria delle obbligazioni si caratterizza per il fatto che ciascun debitore è tenuto ad adempiere nei confronti del creditore limitatamente alla quota di obbligazione assunta dallo stesso, con la conseguenza che il creditore non potrà pretendere l’adempimento per intero da uno di essi: si ravvisa quindi, in tali casi, una rilevanza sia interna che esterna della quota, il che significa che il quantum di obbligazione assunto da ciascun debitore connota non solo i rapporti interni tra gli stessi condebitori, ma rileva anche nel rapporto con il creditore.

Proprio l’accennata diversità di disciplina rende pertanto fondamentale l’accertamento, a fronte di una obbligazione plurisoggettiva, della natura solidale o parziaria della stessa.

Sul punto, la conclusione raggiunta dalle S.U., nella sentenza del 2008, quanto alla natura delle obbligazioni condominiali può dirsi condivisibile, mentre meno convincente pare il percorso argomentativo seguito dai giudici di legittimità, avendo essi equiparato solidarietà e indivisibilità della prestazione da un lato, e, dall’altro, parziarietà e divisibilità della stessa. In altri termini, le S.U. hanno sostenuto che si dovrebbe concludere per la natura solidale dell’obbligazione ogniqualvolta essa abbia ad oggetto una prestazione indivisibile, mentre si dovrebbe ravvisare la natura parziaria tutte le volte in cui l’obbligazione abbia ad oggetto una prestazione divisibile.

Tale argomentazione, tuttavia, non convince buona parte della dottrina: occorre infatti osservare, innanzitutto, che la contrapposizione tra solidarietà e parziarietà attiene alle modalità di adempimento, mentre la ‘divisibilità – indivisibilità’ attiene all’oggetto della prestazione e dunque trattasi di classificazioni che operano su piani differenti.

A ciò si aggiunge, inoltre, la considerazione relativa al fatto che il vero problema di distinguere tra parziarietà e solidarietà si pone, a ben guardare, proprio in relazione alle obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni divisibili, dal momento che, laddove la prestazione è indivisibile, diventa invece inevitabile concludere per la natura solidale dell’obbligazione in questione.

Né sembra possibile sostenere che, a fronte di una prestazione divisibile, la regola generale sia la parziarietà della relativa obbligazione, salva diversa e specifica previsione della legge o del titolo, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con il dettato dell’art. 1294 cc, il quale, prevedendo che “i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”, sancisce di fatto una presunzione di solidarietà ogniqualvolta ci si trovi in presenza di un rapporto obbligatorio connotato da una pluralità di soggetti passivi.

Si osserva, piuttosto, che la natura parziaria delle obbligazioni condominiali deve essere ravvisata sulla base di altre considerazioni, in primis il riconoscimento di queste ultime quali obbligazioni propter rem, caratterizzate cioè da uno stretto legame tra la titolarità di un diritto reale (proprietà di un piano o di una porzione di piano all’interno del condominio) e la titolarità del connesso rapporto obbligatorio, inerente all’obbligo di contribuire alle spese condominiali in proporzione all’entità del proprio diritto reale.

A ciò si aggiunga il fatto che il rapporto che si instaura tra i condomini e l’amministratore di condominio, quale soggetto che assume le obbligazioni condominiali, può qualificarsi come rapporto di mandato: ciascun condomino, pertanto, conferisce mandato all’amministratore nei limiti della sua quota di partecipazione, ragion per cui rimarrà obbligato solo pro quota.

Si evidenzia, infine, che appare senza dubbio più giusto che il rischio di insolvenza di uno dei condebitori gravi sul creditore, avendo questi la possibilità di verificare lo stato patrimoniale in cui versa il condominio nel momento in cui decida di fargli credito, piuttosto che sugli altri condomini, i quali si trovano invece nell’impossibilità di “scegliere” i soggetti con cui “condividere” l’obbligazione.

Il riconoscimento della natura parziaria delle obbligazioni condominiali, dunque, si pone in linea con la previsione del “beneficium excussionis” a vantaggio dei condomini in regola, non potendo il creditore pretendere da loro il pagamento, ma dovendo preventivamente escutere i condomini inadempienti.

Quanto invece all’altra forma di solidarietà a cui si è fatto cenno in precedenza, ossia il “beneficium ordinis”, esso consiste nell’onere per il creditore di richiedere l’adempimento in prima battuta al debitore principale, nel cui interesse esclusivo l’obbligazione è stata contratta, e solo qualora esso non provveda il creditore potrà rivolgersi al debitore o ai debitori che sono obbligati in solido, in funzione di garanzia.

Ebbene, si segnala a riguardo che la giurisprudenza è ormai giunta ad affermare che il “beneficium ordinis”, consistente in un mero onere di richiesta della prestazione al debitore principale, senza aggressione del patrimonio di questi, non solo è assolutamente compatibile con la solidarietà, ma addirittura costituisce il naturale modo di essere delle obbligazioni solidali diseguali, dovendo il creditore per prima cosa richiedere l’adempimento al debitore principale e solo nel caso in cui esso non provveda rivolgersi per l’intero al condebitore che ha assunto l’obbligazione in funzione di garanzia.


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Serena Fiorentini

Laureata presso La Sapienza, Università di Roma, voto 110/110 e lode, con tesi in Procedura penale, dal titolo "La prova decisiva" (Relatore Prof. Alfredo Gaito). Successivamente ha svolto con esito positivo il tirocinio presso gli uffici giudiziari (marzo 2016- settembre 2017) presso il Tribunale di Civitavecchia, sezione penale. Ha frequentato i corsi di alta formazione giuridica "Lexfor" (2016-2017) e "Jusforyou" (2017-2018).

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