Omicidio aggravato commesso a seguito di stalking: è reato complesso

Omicidio aggravato commesso a seguito di stalking: è reato complesso

Le Sezioni Unite, con sentenza n° 38402 del 26 ottobre 2021, hanno messo la parola fine al dibattito giurisprudenziale che ha animato le diverse Sezioni della Suprema Corte di Cassazione negli ultimi anni: il delitto di atti persecutori, meglio conosciuto come stalking, di cui all’art. 612 bis c.p. viene assorbito in quello di omicidio aggravato ex artt. 575 e 576, co.1, n. 5.1, c.p.?

La Quinta Sezione Penale della Corte, chiamata a prendere posizione in ordine al tema sollevato, con ordinanza n° 14916 del marzo 2021, sollevava e rimetteva alle SS. UU. tale specifico quesito: “se, in caso di omicidio commesso dopo la esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen. .”

La vicenda che ha condotto alla pronuncia definitiva delle SS. UU. riguardava l’omicidio di una donna a opera di una collega che, in seguito a una colluttazione, la faceva precipitare dalle scale; il violento urto del capo ne provocava la morte.

Dagli atti di causa emergevano anche reiterate condotte persecutorie commesse dall’imputata durante il rapporto lavorativo che avevano indotto la vittima in uno status di ansia e timore tali da spingerla a dimissioni anticipate.

Secondo un primo orientamento, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n° 20786/2019, negava l’assorbimento del delitto di atti persecutori in quello di omicidio aggravato; il primo concorre con il secondo, aggravato dalla condotta persecutoria posta in essere dall’agente in danno alla medesima vittima.

L’indirizzo de quo ritiene non applicabile la disciplina del reato complesso ex art. 84 c.p. poiché la disciplina dell’aggravante ex art. 576, co. 1, n. 5.1, c.p. attribuisce rilievo all’identità del soggetto autore sia del reato di stalking sia del reato di omicidio volontario mentre non attribuisce alcuna rilevanza alla relazione tra i fatti commessi, requisito richiesto invece dal reato complesso.

Ai sensi dell’art. 84 c.p. le disposizioni relative al concorso di reati non si applicano quando “la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi reato”.

Alla luce di questo orientamento l’applicazione dell’aggravante risulta ancorata a un elemento meramente soggettivo, l’identità dell’autore dell’omicidio e degli atti persecutori.

Un secondo orientamento, avallato dalla sentenza n° 30931/2020 della Terza Sezione della Suprema Corte, ritiene che il delitto di atti persecutori venga assorbito in quello di omicidio aggravato ex art. 576, co. 1, n. 5.1, c.p. ritenendo che la ratio del legislatore sia quella di aggravare la pena non perché l’omicidio viene commesso da un “persecutore”, bensì perché tale reato è preceduto da una condotta persecutoria della quale l’omicidio costituisce l’esito finale.

Le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto sul punto, hanno evidenziato che dal dettato dell’art. 84 c.p. possono essere individuate due ipotesi di reato complesso:

a) il “reato composto”, costituito da elementi che da sé integrano altre figure criminose e

b) il “reato complesso circostanziato” ove a una fattispecie di reato si aggiunge, quale circostanza aggravante, un fatto autonomo incriminato da un’altra norma di legge.

Inoltre, ad avviso delle SS. UU., il reato complesso è costituito dall’unitarietà dell’azione complessiva che comprende i fatti incriminati.

I giudici hanno sancito che la fattispecie di atti persecutori (ex art. 612 bis c.p.) è “inconfondibilmente” riportata all’interno dell’art. 576, co.1, n. 5.1, c.p. nella sua integrale tipicità attraverso l’indicazione del titolo di reato, dell’autore e della vittima della condotta incriminata.

L’omicidio volontario aggravato risulta tale non per le caratteristiche personali dell’agente, cioè l’essere un “persecutore”, ma per ciò che ha commesso, ossia la condotta persecutoria.

Esso pertanto si presenta come reato complesso circostanziato che include il reato di atti persecutori in una specifica forma aggravata del reato di omicidio”.

A fronte delle sopra esposte riflessioni le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, co., n. 5.1., c.p. – punito con la pena edittale dell’ergastolo -, integra un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, co. 1, c.p. in ragione della unitarietà del fatto”.

Il percorso motivazionale delle Sezioni Unite si conclude soffermandosi sulle ripercussioni che l’impostazione delineata può avere sul rapporto tra il delitto di atti persecutori e quello di lesioni, considerato che l’art. 585 c.p. estende a tale delitto le aggravanti di cui all’art. 576 c.p.

Secondo l’esito a cui sono giunte le SS.UU. il più grave delitto di stalking verrebbe assorbito nel reato di lesioni, il che comporterebbe l’applicazione di una pena minore rispetto a quella risultante dal concorso dei suddetti reati.

La sentenza in esame ha, invero, escluso il verificarsi di questa paradossale conseguenza.


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Federica Bolla

Abilitata alla professione di avvocato. Laureata in Giurisprudenza con una tesi in diritto penale progredito “Le nuove fattispecie di corruzione, induzione e concussione alla luce della L. 190/2012. L corruzione tra privati alla luce del D. Lgs. n°38/2017”. Attualmente ha concluso la pratica forense; iscritta all'Albo dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo del Foro di Novara. Nel periodo universitario ha svolto l'attività di tutor in materie giuridiche, anche per studenti con disabilità e disturbi dell'apprendimento, oltre che attività di assistenza e indirizzamento all'iscrizione del percorso universitario. Ha scritto l'articolo "Ahmed Fdil bruciato vivo: la "giustizia" nel processo penale minorile" per il contest giuridico "Scripta Manent" organizzato dalla pagina giuridica Office Advice; la giuria ha conferito la menzione d'onore all'articolo.

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