Omicidio commesso con dolo d’impeto: quando scatta l’aggravante della crudeltà?

Omicidio commesso con dolo d’impeto: quando scatta l’aggravante della crudeltà?

Tizio, rientrato a casa da lavoro in anticipo, trova Caio a letto con la moglie e, infiammato dall’ira e dalla gelosia, lo uccide con una serie di coltellate. Un caso del genere rientra senz’altro nelle ipotesi di omicidio volontario caratterizzato dal dolo d’impeto, fattispecie nella quale il soggetto attivo del reato agisce d’impulso. Tale declinazione dell’elemento soggettivo costituisce l’ipotesi meno intesa del dolo, intendendosi per intensità la durata della risoluzione criminosa nel soggetto agente. Il dolo d’impeto sussiste tutte le volte in cui il reo pone in essere un’esecuzione repentina di un proposito delittuoso sorto improvvisamente, come avvenuto nel caso di Tizio. Al contrario, l’ipotesi più intensa è costituita dal dolo premeditato, nell’ambito del quale la risoluzione criminosa permane ferma nell’animo dell’agente per un apprezzabile periodo di tempo e fino alla commissione del delitto. Peraltro, con riferimento ad alcuni reati contro la persona (fra cui l’omicidio), la premeditazione costituisce una circostanza aggravante.

Un delitto a dolo d’impeto, come quello commesso da Tizio, può essere aggravato dalla crudeltà? La giurisprudenza di legittimità ha recentemente dato risposta affermativa, stabilendo che tale declinazione del dolo non sia incompatibile con la circostanza aggravante ex art. 61, comma 1, n. 4, c.p. (Cass., S.U., sent. n. 40516/2016). Tale norma prevede un aumento di pena nel caso in cui il reo abbia adoperato sevizie o abbia agito, appunto, con crudeltà. L’aggravante de qua si applica nelle ipotesi in cui la condotta criminosa sia finalizzata a cagionare alla vittima sofferenze gratuite ed ulteriori rispetto alla ordinaria produzione dell’evento del reato. In altre parole, l’azione del reo deve eccedere i limiti della c.d. “normalità causale”. La crudeltà consiste nell’assenza di quei sentimenti di pietà che contraddistinguono l’uomo civile, di cui, sul piano oggettivo, sono segni esteriori il mezzo usato per conseguire l’effetto delittuoso e le modalità dell’azione. Pertanto, una condotta animata da crudeltà riflette un atteggiamento interiore specialmente riprovevole e comporta l’inflizione di un male aggiuntivo e atroce, un quid pluris non necessario per la causazione dell’evento.

Ad esempio, la circostanza aggravante in esame può esplicitarsi nella scelta di un mezzo che, tra quelli disponibili ed in astratto utilizzabili dal soggetto agente, riveli lo scopo di infierire sulla persona offesa allo scopo infliggerle particolari sofferenze o tormenti (Cass., Sez. I, sent. n. 2489/2015).

Tuttavia, nel delitto di omicidio volontario, la mera reiterazione di colpi inferti alla vittima non è condotta sufficiente ai fini della configurabilità della aggravante della crudeltà, in quanto, essendo collegata alla natura del mezzo usato per commettere il reato, non eccede di per sé i limiti della “normalità causale” (Cass., Sez. V, sent. n. 5678/2005). In concreto, infatti, può ritenersi causalmente normale sferrare più coltellate per cagionare la morte di una persona.

Con riferimento al caso di specie, pertanto, a Tizio potrà essere contestata l’aggravante de qua solo se si dimostrasse che la sua condotta fosse animata da un atteggiamento interiore volto all’inflizione di atrocità non necessarie per causare la morte di Caio. Ciò potrebbe configurarsi, ad esempio, se in prima battuta Tizio gli avesse appositamente inferto colpi non mortali al solo scopo di farlo ulteriormente e gratuitamente soffrire. Nell’ipotesi in cui, invece, Tizio si fosse limitato ad uccidere l’amante della moglie attraverso il metodo che riteneva più immediato ed efficace per portare a termine il suo scopo, allora l’aggravante della crudeltà non sarebbe integrata, non rilevando, in tal caso, il numero di coltellate inferte alla vittima.


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