OPC e doveri dei sindaci: Cass. civ., sez. II, 10 luglio 2020, n. 14708

OPC e doveri dei sindaci: Cass. civ., sez. II, 10 luglio 2020, n. 14708

Rigettando il ricorso n. 18081/2016, con sentenza n. 14708/2020, la Cassazione, sezione II Civ., ha ribadito alcuni importanti principi in materia di obblighi di vigilanza da parte dei componenti dell’organo di controllo delle società quotate.

Nel caso di specie, la contestazione in fatto dalla quale i ricorrenti muovono opposizione ha ad oggetto le sanzioni pecuniarie comminate loro dalla Consob per fatti risalenti all’epoca in cui i medesimi erano membri del Collegio sindacale di Parmalat. In particolare, gli addebiti contestati da Consob riguardano:

– la mancanza di un’opportuna vigilanza sull’operato del Comitato di Controllo Interno e per la Corporate Governance nell’ambito del procedimento di valutazione dell’indipendenza dell’advisor finanziario nominato per un’operazione di acquisizione lanciata da Parmalat nel 2012;

– la violazione della disciplina sulle operazioni con parti correlate di minor rilevanza per aver conferito l’incarico di assistenza legale ad un determinato Studio legale associato prima che il Comitato interno rilasciasse il proprio parere e prima della delibera del Cda, contravvenendo ai doveri di controllo posti dall’art. 7, c. 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, che impone al Comitato di Controllo di esprimersi motivatamente sull’interesse sociale, nonché sul compimento dell’operazione, sulla correttezza sostanziale e sulla convenienza della stessa.

Prescindendo dagli aspetti meramente procedurali addotti negli otto motivi di censura proposti dai ricorrenti, dal decisum si possono ricavare alcuni importanti principi guida concernenti i doveri dei sindaci, specie con riguardo all’obbligo di vigilanza sulle operazioni con parti correlate.

Come evidenziato dalla Suprema Corte, già sulla base della norma contenuta all’art. 2403 c.c., il perimetro di intervento dei sindaci non è limitato alla verifica del solo rispetto formale della legge e dello statuto, ma implica anche il controllo dei principi di corretta amministrazione sotto i profili della correttezza e dell’adeguatezza dell’azione amministrativa.

Il potere-dovere di controllo spettante a ciascuno dei componenti del Collegio sindacale non si affievolisce neppure nel caso in cui la vigilanza abbia ad oggetto delle strutture organizzative complesse (i.e. società di investimenti), ferme restando, ove venissero accertate carenze nelle procedure aziendali predisposte per il monitoraggio della corretta gestione societaria, le sanzioni a carico dei sindaci a titolo di concorso omissivo “quoad functione”.

La Cassazione ha ritenuto, infatti, che pur non rientrando nei doveri dei sindaci “interloquire sulla opportunità dell’operazione con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno della stessa, è parimenti indubbio che gli stessi non possano limitarsi a una verifica estrinseca delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di correttezza sostanziale, per difetto di indipendenza dell’advisor [..] e la non conformità della procedura allo scopo di legge che è quello di impedire silenti svuotamenti societari”.


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