Opposizione decreto ingiuntivo, la fattura non prova il credito

Opposizione decreto ingiuntivo, la fattura non prova il credito

Tribunale Bari sez. Lavoro, 19 settembre 2018, n.2819

La vicenda. Una società proponeva opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata al pagamento di una somma di danaro a favore di un proprio agente, a titolo di provvigioni non pagate. Deduceva che la fattura prodotta in sede monitoria fosse inidonea a fondare la prova del credito, dovendo – tra l’altro – essere accompagnata dall’estratto autenticato delle scritture contabili.

Sosteneva, altresì, l’insussistenza del diritto, destinato a perfezionarsi solo con l’incasso finale delle somme oggetto degli ordini procurati dall’agente. Contestava, infine, l’oscurità del criterio di quantificazione della somma asseritamente dovuta, criticando la presumibile operazione di calcolo operata dall’agente (sottrazione dell’importo netto – e non lordo – di quanto già ricevuto a titolo di acconto).

Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Bari chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.

La decisione. Per quanto qui interessa, la giurisprudenza ritiene che la fattura costituisca sufficiente prova scritta per l’ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell’estratto autentico delle scritture di cui all’art. 634, ult. comma, c.p.c..

Tuttavia, si suole precisare che il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.

Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell’esecuzione della prestazione.

In altre parole ancora, secondo tale orientamento, la prova scritta richiesta dall’art. 633 c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.


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Anna Romano

Co-responsabile di sezione at Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato. Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”. Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.

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