ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE: non è possibile fondarla sul principio di precauzione

ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE: non è possibile fondarla sul principio di precauzione

 

Lo strumento delle ordinanze contigibili ed urgenti richiede, tra i suoi presupposti, la sussistenza di una situazione d’urgenza a carattere eccezionale. In tema di ordinanze contigibili ed urgenti, proprio perché contraddistinte da un’atipicità contenutistica, la giurisprudenza ha sempre richiesto nel loro utilizzo una adozione rigorosa dei limiti previsti ex lege.

Un’ordinanza contingibile e urgente in materia di inquinamento ambientale sarebbe basata sul presupposto che, ordinariamente, in siffatto ambito la competenza spetterebbe alla Provincia.

Questi i principi affermati dal T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Prima, Pres. Corrado Allegretta, Est. Maria Grazia D’Alterio, nella sentenza del 24 marzo 2015, n. 479.

Nel caso di specie il Sindaco, sospendeva, attraverso l’utilizzo dello strumento delle ordinanze necessitate ex artt. 50 e 54 T.U.E.L., tutti i nuovi impianti industriali e/o produttivi che implicavano un aumento dell’inquinamento dell’aria. Le suddette ordinanze erano ritenute utilizzabili dal Sindaco non solo in presenza di una minaccia attuale, ma anche in applicazione del principio di precauzione.

Il ricorrente impugnava il provvedimento, fondando il ricorso, tra l’altro, sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000, in quanto l’amministrazione avrebbe difettato dei presupposti per l’utilizzo del potere di ordinanza extra ordinem; inoltre, secondo il ricorrente, sussisteva l’incompetenza del Comune in relazione al provvedimento pronunciato, poiché incideva sui criteri di localizzazione e sulle prescrizioni per l’esercizio e le condizioni di autorizzazione di impianti industriali e produttivi, in relazione ai quali il comune non è dotato di competenza alcuna.

Il T.A.R. ha ritenuto fondate le ragioni del ricorrente.

Innanzitutto, secondo il Collegio sono risultate assenti le condizioni previste ex lege per l’esercizio del potere extra ordinem necessario per l’utilizzo dei provvedimenti contigibili ed urgenti. Infatti i Giudici hanno precisato che la possibilità di una deroga al diritto vigente utilizzabile attraverso lo strumento delle sopracitate ordinanze, richiede in primis, tra i suoi presupposti, la sussistenza di una situazione d’urgenza a carattere eccezionale, non ritenendosi possibile l’utilizzo di dette ordinanze sulla base del principio di precauzione. Inoltre, in tema di ordinanze contigibili ed urgenti, proprio perché contraddistinte da un’atipicità contenutistica, la giurisprudenza ha sempre richiesto nel loro utilizzo una adozione rigorosa dei limiti previsti ex lege.

Su quest’ultimo punto, il T.A.R. Bari ha richiamato e confermato un precedente orientamento del Tar Lombardia, Milano, 8 giugno 2010, n. 1758, secondo cui “Un’ordinanza contingibile e urgente in materia di inquinamento ambientale sarebbe basata sul presupposto che, ordinariamente, in siffatto ambito la competenza spetterebbe alla Provincia (ex art. 244 del D. Lgs. n. 152 del 2006)”. Tuttavia, a giudizio del T.A.R. Lombardo, la competenza in materia della Provincia può essere considerata come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l’indifferibilità e l’urgenza di provvedere, di conseguenza, “pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.)”, ovviamente tale principio è applicabile qualora se ne configurino i relativi presupposti.

Proseguendo nella disamina dei motivi di parte ricorrente, i Giudici hanno puntualizzato che anche sotto un profilo sostanziale, il provvedimento gravato appariva violativo del principio di proporzionalità e adeguatezza, in quanto disponendo su tutto il territorio comunale una tale sospensione, finiva per dettare misure eccessive; una siffatta impostazione, secondo il Collegio, si pone in contrasto con un principio di proporzionalità che “imporrebbe di adottare le misure necessarie ma anche più idonee ed appropriate con il minor sacrificio degli interessi compresenti, tra i quali quello di libertà di iniziativa economica previsto ex art 41 Cost.”

 CONTESTO NORMATIVO:

ART 50 TUEL

Competenze del sindaco e del presidente della provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

ART 54 TUEL

Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.


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