Ordinanza del Tribunale di Milano del 22 maggio 2017. Criterio dei mezzi adeguati per il riconoscimento dell’assegno divorzile

Ordinanza del Tribunale di Milano del 22 maggio 2017. Criterio dei mezzi adeguati per il riconoscimento dell’assegno divorzile

Ho letto della notizia dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano diffusa con titoli del tipo “Niente assegno divorzile se la moglie guadagna 1000 euro”.

Mi ha subito lasciata basita. Come può essere che un Tribunale ritenga che quale parametro per valutare l’autosufficienza economica si debba far riferimento alla soglia di reddito (€ 1000,00) per l’accesso al gratuito patrocinio?

Ho pensato e voluto credere che la notizia contenesse in sè qualcosa di fazioso e credo di averne avuto la conferma, mi sono documentata ed ecco cosa ho potuto comprendere.

Anzitutto siamo davanti ad un’ordinanza, non ad una sentenza.

La differenza è enorme!

Non tutti sanno infatti che nei giudizi di separazione e divorzio, spesso lunghi anni, il Presidente del Tribunale alla prima udienza, proprio perchè i soggetti economicamente più deboli non possono attendere la fine della causa per avere ciò che necessita per i propri fabbisogni,deve determinare provvisoriamente quello che è l’assegno in favore dell’ex coniuge ed in favore della prole. Detta determinazione, a mezzo di ordinanza, è temporanea e ben potrà essere modificata alla fine del giudizio, dopo che il Giudice avrà valutato tutti gli elementi di prova.

Quindi deve essere chiaro che quanto stabilito dal Giudice meneghino è stato stabilito in via provvisoria sulla base dei pochi elementi a sua disposizione.

Ma veniamo nello specifico.

Il reddito del marito, decurtato del canone di locazione, risultava essere pari ad € 2950,00 mensili. La moglie risultava essere proprietaria di un’attività di impresa nella misura del 98%, mentre il marito era proprietario del 2%. La moglie dichiarava (fatto non provato)che l’attività era cessata, tuttavia poteva beneficiare di un cliente a mezzo del quale introitava un importo annuo di circa € 36.000,00, inoltre usufruiva dell’assicurazione sanitaria del marito.

Alla moglie in sede di separazione era stata ceduta dal marito, a titolo gratuito, la sua quota di comproprietà della casa coniugale, sicchè ora ne era la proprietaria esclusiva.

Il marito doveva versare inoltre un assegno di € 450,00 per il figlio che continuava a vivere con la madre (l’altro era divenuto economicamente indipendente e viveva altrove)

E’ evidente come la situazione sia un pò diversa da quella che è stata rappresentata.

La signora ha un reddito, in realtà superiore agli € 1000,00 mensili, non ha costi di mutuo e canoni di locazione, ed il marito concorre nel mantenimento del figlio con un assegno di € 450,00.

Il Giudice ha dunque ritenuto che , al momento, l’assegno divorzile non dovesse essere riconsciuto.

In particolare queste le motivazioni del Giudice…”la moglie in separazione nulla ha chiesto per sè, ma ha ottenuto l’intera proprità della casa conuigale, ciò è sintomatico di un’autosufficienzaeconomica della parte …va anche premesso che la moglie è inserita professionalemtne nel mercato del lavoro ed è titolare del 98% della società in cui lavora….ogni altra circostanza dovrà essere valutata in fase di istruttoria non potendosi snaturare la fase sommaria e cautelare dell’ordinanza presidenziale”.

L’iter logico del Giudice è dunque ben più articolato di quello che si è voluto far credere,…”l’indipendenza economica deve essere desunta sulla base di alcuni indici ovvero : possesso di beni immobili, capacità e possiblità lavorativa, inoltre un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli intrioti che secondo le leggi dello Stato consente di accedere al patrocinio dello Stato. Ulteriore parametro, per adattare “in concreto” il concetto di indipendenza, può anche essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive.” il Giudice conclude sulla base di TUTTI gli elementi per una prognosi negativa sulla spettanza dell’assegno divorzile, ALLO STATO ED IN VIA PROVVISORIA.

Questo è ben diverso dal sostenere che bastano 1000 euro al mese per fa si che una ex moglie non abbia diritto all’assegno divorzile e per far temere che da oggi in poi a seguito di una sentenza della Cassazione, che ormai tutti conosciamo, le ex mogli dovranno dire addio all’assegno divorzile.

Questo automatismo non esiste e non lo rilevo nemmeno nell’ordinanza che, ribadisco, ordinanza resta, non è una sentenza e non fa giurisprudenza.


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