Parcheggiare troppo vicino ad un’altra auto? E’ reato!

Parcheggiare troppo vicino ad un’altra auto? E’ reato!

Integra il reato di violenza privata la condotta di chi parcheggiando la propria auto troppo vicino ad un’altra impedisce al conducente della stessa di poter scendere dal proprio sportello.”

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, V Sez. Pen., con la sentenza del 30 novembre 2017 n. 53978, la quale ha rigettato il ricorso proposto da C.M, condannato in primo grado alla pena di giustizia per il delitto di violenza privata e confermato quanto già deciso, dalla Corte d’appello di Messina, perché mediante violenza consistita nell’uso improprio della propria autovettura, che parcheggiava nei pressi dell’auto su cui sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente di scendere dal suo lato, costringeva G.G. a scendere dall’altro lato della propria autovettura e ad affrontarlo.

Il ricorrente con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione dell’art. 606 c.p.p..

Lamentava, infatti,  che nel caso di specie non si era verificata alcuna violenza privata, atteso che l’imputato non aveva parcheggiato la propria autovettura, ma l’aveva posta solo in prossimità di quella di G.G. per discutere con lo stesso e la persona offesa era comunque scesa dal proprio mezzo, dall’altro lato, per discutere con il prevenuto. Peraltro, il ricorrente assumeva di aver affrontato la persona offesa in relazione alle precedenti minacce da quest’ultimo rivolte alla propria moglie e suocera.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva, inoltre, violazione di legge per contraddittorietà manifesta.

Poneva in dubbio, a tal proposito la ricostruzione che la sua autovettura si fosse posizionata a pochi centimetri da quella della persona offesa dato che, diversamente, anche lo stesso non avrebbe potuto scendere dal proprio veicolo.

La Suprema Corte, ritenendo infondati i suesposti motivi ha preliminarmente osservato che “ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione” (Corte di Cassazione, Sez. V, n. 8425 del 20/11/2013; vedi anche Corte di Cassazione, Sez. V, n. 16571 del 20/04/2006).

Non vi è dubbio che, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, “il ricorrente, posizionandosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell’autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la stessa parte offesa a scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione

Né rileva che G.G. sia stato comunque in grado di scendere dall’autovettura, dal lato passeggero, avendo con tale condotta il ricorrente pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa.

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Pasquale Fornaro

Patrocinatore Legale presso P.A. Specializzato nelle professioni Legali presso L'Università degli Studi di Roma "G. Marconi" Laureato in Giurisprudenza presso L'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

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