PCT, per il notificante la notifica via PEC si perfeziona con la ricevuta di accettazione

PCT, per il notificante la notifica via PEC si perfeziona con la ricevuta di accettazione

Cass. Civ., Sez. VI, 12 febbraio 2019, n. 3999

Il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica si applica anche alla notifica avvenuta con modalità telematica.  

Il ricorso proposto dinnanzi alla Suprema Corte scaturiva da una dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione per tardività del provvedimento di rigetto di una domanda di protezione internazionale.

Il ricorrente in primo grado aveva effettuato la notifica telematica del ricorso.

Nello specifico, il Tribunale aveva ritenuto tardiva l’impugnazione, perchè – a detta della Autorità giurisdizionale di primo grado – il ricorso era stato presentato oltre il termine previsto ex lege di trenta giorni dalla decisione comunicata dalla Commissione Territoriale.

I giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso presentato valutando erronea la decisione del giudice di primo grado che non aveva aprofondito l’effettiva data di deposito, limitandosi a verificare la data di accettazione in cancelleria.

Richiamando l’art. 3-bis l. n. 53/1994 – inserito dal d.l. n. 179/2012 come introdotto dalla l. n. 228/2012 –, gli Ermellini hanno ricordato che il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario si applica anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, nel senso che per il notificante il momento perfezionativo è quello dell’emissione della ricevuta di accettazione e per il destinatario è quello di emissione della ricevuta di avvenuta consegna.

La Suprema Corte ha, in tal caso confermato la tesi maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza nell’interpretazione delle norme procedurali che si interfacciano con l’informatica e le nuove tecnologie; in particolare, i problemi legati all’informatica, ovvero al sistema informatico ministeriale di cui si servono le cancellerie: nello specifico il sistema non aveva ancora implementato “la voce relativa alle cause di protezione internazionale” e tuttavia il massimo Consesso sostiene che i difetti tecnici del sistema informatico non ancora del tutto “a pieno regime” non possono nemmeno menomare il diritto di difesa costituzionalmente garantito ( art. 24 ) delle parti processuali.

Nel caso di specie, il ricorso era stato depositato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con contestuale emissione della ricevuta di accettazione con dicitura “Consegna deposito” e attestazione dell’esito dei controlli automatici di deposito.

L’accettazione del deposito era poi avvenuta qualche giorno dopo a causa di difficoltà del sistema di inserimento della notifica nella corretta casella telematica, circostanza che, precisa la Corte, non può determinare la tardività della notifica dovendo appunto guardarsi per il notificante all’emissione della ricevuta di accettazione.

Per questi motivi, il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.


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