Per l’art. 316-bis cod. civ. si configura “concorso esterno” dei nonni

Per l’art. 316-bis cod. civ. si configura “concorso esterno” dei nonni

Per l’art. 316-bis cod. civ. si configura “concorso esterno” dei nonni con i genitori nel mantenimento dei nipoti.

La legge prevede che i nonni di genitori divorziati possono essere chiamati a pagare gli alimenti, «spese per il mantenimento» da corrispondere al genitore con cui i nipoti convivono.

Non si tratta di un generico aiuto economico. A ribadirlo è il Tribunale di Messina.

La norma: art. 316-bis cod. civ.

<<I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli>>

Il caso

Trib. Messina, sent. n. 861/2017: <<L’opposizione dei ricorrenti al decreto ingiuntivo non è fondata. L’obbligazione prevista dall’articolo 316 bis cod. civ. a carico degli ascendenti è «assimilabile» a quella degli alimenti, (articoli 433, 448 cod. civ.) quanto meno sotto il profilo che anch’essa è subordinata ad una constatata insufficienza di mezzi economici>>.

Precisa la sentenza: <<non rileva che i nonni affrontino liberamente delle spese per i nipoti ad esempio per vitto, vestiario e scarpe, poiché detti esborsi finiscono con il soddisfare esigenze diverse rispetto ai bisogni il cui soddisfacimento grava in via immediata sui genitori e non possono, pertanto, sollevarli dall’obbligo di corrispondere ai genitori l’aiuto economico necessario per il mantenimento della prole>>.

Segnatamente, pertanto, i nonni concorrono a pagare gli alimenti ai nipoti in sostituzione dei genitori divorziati: a) se il genitore obbligato al mantenimento si rende inadempiente; b) se il genitore con cui i bambini convivono, risulti disoccupato o, comunque, abbia un reddito insufficiente a provvedere al mantenimento dei figli; c) se i nonni hanno la capacità economica per provvedere. La richiesta si configurerà proporzionata al reddito (anche da pensione).

E se i nonni non intendono pagare?

Prosegue l’art. 316-bis cod. civ.: <<In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento>>.

Ne consegue che uno dei due genitori (in genere il genitore con cui i minori convivono) – o chiunque altro vi abbia interesse – può depositare ricorso al Presidente del Tribunale che, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, emetterà il decreto di pagamento delle spese di mantenimento calcolato in proporzione al reddito dei nonni.

Il decreto del giudice andrà notificato ai nonni che potranno nel termine di 20 giorni proporre opposizione. Divenuto esecutivo il titolo, si potrà procedere con il pignoramento, detratto il minimo vitale, anche del quinto della pensione.


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