Poste italiane è responsabile nei confronti del correntista per le omissioni dei controlli di sicurezza nelle operazioni di pagamento on-line

Poste italiane è responsabile nei confronti del correntista per le omissioni dei controlli di sicurezza nelle operazioni di pagamento on-line

Nota a sent. della Cass. civ. I sez. n. del  04 ottobre 2016 n.2950   

La I Sez. Civ. della Corte di Cassazione,  con sentenza n. 2950/2017, ha dato ragione ad un correntista  che era risultato soccombente nei due precedenti gradi di giudizio di merito avanzati contro Poste Italiane S.P.A., per violazione degli artt.1218 e 2697 c.c.

Un breve excursus della vicenda in breve. I giudici di merito avevano entrambi rigettato la domanda del correntista di risoluzione per inadempimento del contratto di contocorrente postale e conseguente risarcimento del danno che Poste Italiane S.P.A. avrebbe fatto derivare al predetto.

Si trattava del prosciugamento del conto, subìto da due operazioni di contocorrente on-line, eseguite dall’Istituto di Credito senza che il titolare del contocorrente avesse dato espressamente disposizioni di assenso.

In pratica, una cessione di codici di accesso a sistema nei confronti di terzi destinatari delle operazioni  di contocorrente bancoposta on-line,nello specifico bonifico e giroconto.

I due unici motivi di censura formulati dal correntista vertevano sulla violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. nonché su i vizi motivazionali dei provvedimenti della Corte Territoriale,  ovvero su una presunta non corretta applicazione del riparto dell’onere probatorio delle parti; sulla violazione del combinato disposto dei suddetti articoli, nonchè degli artt. 1710, 1768, 1856, 2050 c.c. per aver dato per scontato come idoneo il sistema di sicurezza di Poste italiane S.P.A.,  in assenza cioè, di una sufficiente prova fornita dal predetto Istituto di Credito.

Ciò detto, nonostante tutti gli episodi di frode che erano stati documentati in atti dal correntista nel corso dei due precedenti gradi di giudizio.

È da premettere che il fatto storico della vicenda risaliva ad un periodo precedente la Direttiva 2007/64/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio recante la disciplina sui servizi di pagamento, anche, elettronici dei prestatori di servizi finanziari  e sugli obblighi informativi e di controllo  e sicurezza delle operazioni anche on line a tutela degli stessi consumatori-clienti[1].

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del correntista valutando ammissibili le censure postulate nei due soli motivi presentati dal ricorrente,  per una palese non corretta applicazione dell’onere probatorio.

Orbene, secondo i Giudici di piazza Cavour, i giudici territoriali valutavano l’assenza di prova certa fornita dal creditore di estraneità alle operazioni   (bonifico effettuato al terzo destinatario) sulla base dell’assunto che le misure di sicurezza on line siano basate su un sistema di chiavi crittografiche che sono accessibili solo ai cc.dd. amministratori del sistema, e non a tutti indistintamente, deducendo in tal modo, il dolo del titolare del contocorrente.

Perciò le operazioni erano state possibili con il ricorso a tecniche fraudolente per mancanza di custodia o per un incauto comportamento del correntista.

Il Supremo Giudice, invece, contrariamente, alle argomentazioni della Corte territoriale ha affermato che si sarebbe reso necessario accertare correttamente l’onere probatorio anche di Poste Italiane S.P.A.: che, invece, sarebbe mancato nel corso dei due giudizi di merito.

In capo all’Istituto di Credito, quale prestatore di servizi pagamento,  vi era un inderogabile obbligo di sicurezza,  ossia di controllo continuo delle operazioni a tutela dell’affidamento incolpevole, della fiducia dei clienti, i quali  utilizzano secondo le loro necessità gli strumenti finanziari dell’Istituto di credito, al quale sono legati in base ad un contratto di contocorrente.

Per gli Ermellini, la possibilità di non utilizzabilità dei codici di accesso da parte di terzi  non può cioè, essere ricondotto al mero dolo del titolare del contocorrente, ovvero a comportamenti di quest’ultimo talmente incauti da non poter essere fronteggiati per tempo.

Soluzione del caso. Pertanto, la  Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto a carico di Poste italiane S.P.A., quale professionista nel settore dei servizi di pagamento, l’esistenza  di un dovere di diligenza professionale e tecnica, in primis nei confronti della posizione che riveste, in secundis al fine della  tutela dell’utenza, stigmatizzate dalla Giurisprudenza di legittimità come le regole del c.d. ”accorto banchiere”[2] .

La Cassazione accogliendo entrambi i motivi di ricorso, ha così cassato con rinvio alla Corte di Appello  di Trento in diversa composizione, affermando, pertanto, quanto segue: “Al fine garantire la  fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema appare del tutto ragionevole ricondurre all’area del rischio professionale prevedibile ed evitabile con misure di sicurezza, semplici controlli per assicurare la riconducibilità delle operazioni alla volontà dei clienti.” 


[1]  Del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

[2] Cass. civ. n.13777/2007 e Cass. n. 806/2016


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