Presupposti del ricorso per l’indennizzo di accompagnamento

Presupposti del ricorso per l’indennizzo di accompagnamento

Una delle ingiustizie sociali più di rilievo riguarda il diniego all’indennizzo di accompagnamento anche per quelle persone che spesso presentano condizioni altamente limitative.

Per affrontare la tematica in modo più esaustivo possibile appare necessario procedere per gradi.

La legge 11 febbraio 1980, n. 18 ha dettato le regole per l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

Cosa è l’indennità di accompagnamento?

È opportuno precisare che l’indennità di accompagnamento viene definita come un’assistenza patrimoniale destinata a quella categoria di soggetti cui la legge detta determinati presupposti. Per ottenere l’indennità è necessaria una domanda della parte interessata all’ente previdenziale.

Successivamente alla presentazione della domanda, alla si allegherà opportuna documentazione a sostegno, il soggetto verrà sottoposto ad una specifica visita medica all’esito della quale, in caso positivo, si avrà diritto all’indennizzo.

Alla base del riconoscimento vi è la concreta minorazione del soggetto interessato, indipendentemente dal fattore età nonché della capacità reddituale.

Cosa fare in caso di rigetto della domanda?

Allorquando, in risposta alla domanda all’ente previdenziale, si ha un diniego è possibile agire legalmente attraverso ricorso, da esternarsi nel termine di sei mesi dalla notifica del verdetto sanitario.

Si tratta del cosiddetto ricorso per ATP (accertamento tecnico preventivo) ex art. 445 bis c.p.c. [1]

Il giudice, all’udienza di comparizione, nominerà un consulente tecnico d’ufficio che rivestirà la figura di medico dotato delle capacità valutative del caso, al fine di poter prendere posizione relativamente alla situazione cui versa il soggetto e generarne un elemento probatorio.

Il consulente, su comando del giudice, invierà una bozza alle parti del processo, su cui le stesse potranno pacificamente presentare le opportune osservazioni. Alla fine, verrà depositata la relazione definitiva.

In caso di esito positivo, si vedrà finalmente tutelato il proprio diritto all’indennizzo di accompagnamento.

Quali sono i requisiti per l’ottenimento dell’indennizzo di accompagnamento?

Non è detto comunque che chiunque ne faccia richiesta ottenga l’indennizzo poiché occorrono specifiche condizioni: – si deve godere di una inabilità totale, ovvero corrispondente esattamente al 100%; – si deve essere nell’incapacità a compiere atti di quotidiana amministrazione, nonché a deambulare in via autonoma, necessitando quindi un’assistenza continua; – si deve godere del pieno diritto della cittadinanza italiana; – si deve avere una residenza stabile nel territorio italiano  (in ipotesi di soggetti stranieri, appare opportuno distinguere soggetti stranieri comunitari iscritti al comune di residenza, e soggetti stranieri extracomun1itari dotati del permesso di soggiorno per almeno un anno).

Si consideri, poi, che non hanno diritto all’indennizzo tutti quei soggetti che ricoverano a titolo gratuito in istituti per un termine superiore a trenta giorni.

L’indennità di accompagnamento ammonta a € 516,35 per dodici mensilità.


[1] “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195. L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile“.

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Giuseppe Milioto

Dott. Giuseppe Milioto, Avv. praticante operante sia nel ramo del Diritto Civile, che nel ramo del Diritto Penale. Laureato in giurisprudenza con tesi di laurea in Diritto Internazionale trattante la disciplina normativa dell'immigrazione. L'estratto della tesi è stato pubblicato nel potale dell'università quale contributo. Scuola avvocatura Post-Laurea.

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