Principali carattertistiche e differenze tra S.p.A. ed S.r.l

Principali carattertistiche e differenze tra S.p.A. ed S.r.l

Il quadro delle caratteristiche principali delle S.p.A ed S.r.l. All’interno della categoria delle società di capitali, esistente nell’ordinamento giuridico italiano, vi sono diverse tipologie di società, a cui il codice civile stesso dedica il Libro Quinto, Titolo V denominato, per l’appunto, “Delle Società”.

Occorre anzitutto evidenziare come le società di capitali siano caratterizzate dall’autonomia patrimoniale perfetta (art. 2325, co. 1, c.c.), secondo cui il patrimonio della società viene nettamente distinto da quello dei singoli soci. Infatti, i creditori particolari dei soci non possono aggredire e soddisfarsi sul patrimonio della società e, viceversa, i creditori sociali, non possono rifarsi sui beni personali dei soci. In altri termini, i soci non assumono una responsabilità personale per le obbligazioni della società. Questo elemento, in particolare, caratterizza le due forme societarie denominate S.r.l. e S.p.A, mentre all’interno della S.a.p.a. esistono una categoria di soci, i cosiddetti accomandatari, che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, pur sussistendo una partecipazione sociale rappresentata da azioni.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali assunte è limitata al solo valore di quanto hanno conferito in termini di azioni, nel caso della S.p.A. o di quote possedute, nel caso della S.r.l. Quindi si differenziano dalle società di persone, connotate dall’autonomia patrimoniale imperfetta, in cui assume un ruolo rilevante la persona del socio, che risponde illimitatamente delle obbligazioni assunte dalla società.

Dunque le imprese di medie e grandi dimensioni, operanti nei vari settori produttivi sul territorio nazionale, possono assumere le forme giuridiche di S.p.A. o S.r.l., e sono provviste di personalità giuridica, che determina un trattamento particolare da parte del legislatore, in quanto vengono considerate dei soggetti di diritto distinti, in via formale, dalle persone dei soci.

La personalità giuridica viene acquisita, in entrambe le forme societarie, mediante l’iscrizione da parte del notaio dell’atto costitutivo pubblico nel Registro delle imprese, ossia un registro pubblico istituito dalla legge n. 580 /1993 di riordino delle Camere di Commercio.

All’interno delle società di capitali vi sono tre organi fondamentali, ossia l’assemblea, il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione. Ognuno di questi assume un ruolo diverso e ugualmente importante nell’organizzazione interna. Si precisa, inoltre, la distinzione netta tra la qualità di socio e il potere di amministrazione della società. Il socio, infatti, esercita il proprio diritto di voto in assemblea e concorre alla nomina di amministratori e sindaci.

Gli amministratori si occupano di attuare l’oggetto sociale e gestire la società, l’assemblea assume le decisioni di maggiore rilievo in materia di organizzazione e andamento della società ed infine i sindaci hanno funzione di vigilanza  e controllo dell’attività facente capo agli amministratori.

L’assemblea ordinaria dei soci si occupa di: -approvazione del bilancio; -nomina o revoca di cariche sociali; -delibera in ordine alla responsabilità di sindaci e amministratori; -delibera su altre questioni rilevanti per legge o poste alla sua osservanza dagli amministratori e sindaci.

L’assemblea straordinaria si occupa di: -modificazioni dello statuto; -poteri e nomina dei liquidatori.

Una società di capitali fortemente incentivata attualmente, poiché possiede un ruolo fondamentale nella digitalizzazione e modernizzazione dell’industria italiana, è la cosiddetta start-up innovativa (D.l. 179/2012), per la cui costituzione è stato recentemente introdotto l’obbligo di redazione dell’atto dinanzi al notaio. Attualmente vi sono degli approfondimenti in corso aventi come scopo quello di sviluppare nuove procedure per la semplificazione degli adempimenti burocratici necessari ad avviare questa tipologia di impresa innovativa in forte espansione.

Il D.Lgs. n. 6 del 2003 di “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”, contiene all’art. 3 la novellata disciplina delle S.r.l., che resta nel Capo VII, del Titolo V, del Libro V, del codice civile. All’articolo 2462 c.c. viene precisato il fatto che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. E’ possibile costituire e avviare una S.r.l. mediante un contratto o atto unilaterale, purché venga redatto per atto pubblico e contenga gli elementi prescritti all’articolo 2463 c.c. Con riguardo al capitale sociale minimo e iniziale, l’articolo 2463, comma 4, c.c. prevede la possibilità che il capitale sociale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro e di almeno un euro. Questa possibilità di avviare una S.r.l. ordinaria con un capitale sociale inferiore ai 10.000,00 Euro viene introdotta dal D.L. n. 76 del 2013. Principali caratteristiche della S.r.l. sono la rilevanza centrale del socio e dei rapporti tra i soci, l’ampliamento dell’autonomia statutaria e la libertà delle forme organizzative.

A partire dal 2012 è stata introdotta la possibilità per tutte le società di capitali di ottenere la qualifica di startup innovativa. La società in questi casi viene iscritta alla sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese, in virtù di un oggetto sociale innovativo e ad alto valore tecnologico.

Vi sono due requisiti positivi e di carattere generale che devono connotare le start-up. Il primo consiste nell’avere la società una residenza fiscale in Italia, in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea oppure in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo purché, in questi casi, la società abbia una filiale o sede produttiva in Italia. In secondo luogo, consiste nell’avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. (art. 25, comma II, d.l. 18 ottobre 2012, n.179, come modificato con d.l. 28 giugno 2013, n. 76 e con d.l. 24 gennaio 2015, n. 3).

Principali differenze tra le due forme societarie. Principale caratteristica delle società di capitali è rappresentata dal capitale sociale frazionato e suddiviso tra i soci. Questi ultimi partecipano alla formazione del capitale mediante il versamento di denaro o beni, ricevendo in cambio quote o azioni. Infatti, la partecipazione stessa al capitale sociale da parte dei soci è rappresentata da azioni nel caso di S.p.A. (art. 2346, co. 1, c.c.), mentre nel caso delle S.r.l. è rappresentata da quote.

Questa divisione in azioni del capitale sociale è la principale differenza rispetto alla S.r.l. L’articolo 2468, co.1, c.c. prescrive espressamente il fatto che le quote non possano essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Al contrario, le azioni, sono delle partecipazioni. standardizzate ed omogenee, che possiedono uguali valori e conferiscono ai possessori uguali diritti. (Art. 2343 c.c.). Il valore nominale delle azioni viene fissato nell’atto costitutivo e l’importo minimo fissato di frequente è quello di 1 euro ad azione.

Le azioni e le quote sono dei titoli rappresentativi di una porzione del capitale sociale in capo ai soci, in base alle quali vengono attribuiti loro determinati diritti sociali come, ad esempio, il diritto particolare di partecipazione agli utili in base alla percentuale assegnata, di liquidazione della quota, di recesso e tanti altri, tutti caratterizzati da un contenuto patrimoniale o amministrativo.

Ai fini della costituzione di una S.p.A. occorre, a seguito della modifica all’art. 2327 c.c., apportata dal d.l. 91/2014, un capitale minimo pari ad Euro 50.000,00, anziché ad Euro 120.000,00 e che venga versato almeno il 25% nelle mani degli amministratori. Inoltre si ha la necessaria redazione di un atto costitutivo pubblico, e, per ciò stesso, in presenza di un notaio.

Una S.r.l., regolata dagli artt. 2462 e ss c.c., può essere costituita con un capitale minimo pari ad Euro 10.000 oppure, nella sua forma semplificata introdotta con d.l. 1/2012, anche con un capitale sociale minimo di 1 euro (art. 2463-bis c.c.). Inoltre, dal 2013, con d.l. 76/2013, aer. 9 comma 12,  decade il requisito del limite di età, precedentemente fissato a 35 anni.

Le quote, in cui viene diviso il capitale sociale, possono essere di importo diverso, ma non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento del pubblico risparmio.

Si precisa la caratteristica per cui il potere di amministrazione viene nettamente distinto da quello della qualità di socio, difatti un socio può anche non rivestire il ruolo di amministratore e un amministratore potrebbe anche non essere socio. Nel primo caso il socio potrà esercitare solamente delle funzioni di controllo, partecipare agli utili e alle perdite, ed infine votare, ossia scegliere gli amministratori attraverso il voto proporzionale alla propria quota.

 

 

 

 


Bibliografia
Cfr. G. F. Campobasso, Diritto Commerciale, 2. Diritto delle società, UTET Giuridica, 2014.
Cfr. G. Baldussi, Autonomia statutaria e governance nella società a responsabilità limitata, Giuffrè, 2013.
V. A. F. Nicotra, L’oggetto sociale nelle startup innovative, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.2, 1 aprile 2020, pag. 248.
Cfr. M. Ruggieri, S. Lapponi, Società di capitali, in Il Societario, 5 giugno 2020.

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