Principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione in materia di famiglia allargata

Principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione in materia di famiglia allargata

E’ ormai pratica costante che le famiglie, dopo una separazione, si riuniscano in nuovi nuclei familiari. Ciascun componente si trova, invero, a ricoprirei delicati ruoli. La maggiore attenzione deve essere riservata, ovviamente, ai figli, specie se minori, e alle modalità di introduzione di questi all’interno del nuovo sistema. I bambini hanno, infatti, bisogno di stabilità e di solidi punti di riferimento. Sarebbe, pertanto, necessario che nel ricostituire una famiglia, si proceda per gradi, senza sottovalutare i segnali di eventuali problemi, ma senza neppure arrendersi davanti ai primi ostacoli.

La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema con la recente pronuncia n. 11448/2017, depositata in data 10.05.2017. Il nuovo principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte afferisce all’affidamento dei minori a seguito di separazione o divorzio e statuisce, ancora una volta, la prevalenza delle esigenze di tutela e di protezione dei minori rispetto a quelle dei genitori. I minori che manifestino disagio a stare con il genitore affidatario/collocatario per l’imposizione costante del nuovo compagno, senza avere la possibilità di abituarsi al cambiamento, hanno diritto di scegliere se vivere con l’altro genitore.

Nel caso di specie tale disagio era stato accertato, nel corso del giudizio di cognizione, in sede di consulenza tecnica d’ufficio. A nulla sono valse le eccezioni mosse dal genitore soccombente (la madre), aventi ad oggetto la lesione del diritto della prole alla bigenitorialità. Le doglianze della difesa della donna sono state, infatti, ritenute e considerate critiche di merito, precluse in sede di legittimità.

Pertanto, è stato affermato che “in tema di affidamento congiunto, qualora uno dei genitori manifesti una eccessiva tendenza a coinvolgere il suo nuovo compagno nella vita dei figli, il giudice, nel pronunciare la separazione dei coniugi ed affidare i figli ad entrambi i genitori, può valutare che sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’altro genitore. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, alla luce del disagio manifestato dai figli a causa della presenza del nuovo compagno della madre nella loro vita, contrastante con la loro esigenza di elaborare gradualmente il cambiamento, ha provveduto a collocare i figli presso il padre, con diritto della madre e vederli per due soli fine settimana al mese)“.


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Mariarosa Signorini

1996 conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con la valutazione di 105/110 e discussione della tesi in Istituzione di Diritto Privato, recante il seguente titolo "Interruzione della gravidanza e responsabilità civile del sanitario"; anno accademico 2005/2006 "Master in diritto di famiglia" Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali; anno 2007 "Corso di Diritto di famiglia" Alma Mater Studiorum, Facoltà di Giurisprudenza; anno 2007 "Corso di perfezionamento e aggiornamento per la difesa nel processo minorile" Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Fondazione Forense Bolognese; anno accademico 2007/2008 "Corso di specializzazione in diritto familiare e minorile", Uni.Rimini, CE.S.DI.F. (Centro Studi e Ricerche in diritto familiare e minorile); In regola con gli obblighi insiti nella formazione continua, ha partecipato ad eventi formativi, seminari e congressi che hanno ad oggetto il diritto familiare e minorile; è avvocato in Bologna.

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