Pronti i modelli per la rottamazione bis

Pronti i modelli per la rottamazione bis

Dopo l’intervento normativo del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (art.1, D.L. 148/2017) in merito all’applicazione della definizione agevolata anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, carichi esclusi dal D.L. n. 193/2016 – il cui termine di adesione è ormai spirato il 21 aprile scorso – l’Agenzia entrate – Riscossione ha subito reso disponibili i modelli per aderire alla rottamazione bis.

Definizione agevolata 2017

Definizione agevolata 2016 – Regolarizzazione delle istanze respinte

Ai contribuenti, rientranti nel perimetro della rottamazione bis, non resta che capire quale dei due modelli disponibili compilare e presentare, prendendo nota dell’iter previsto, scadenzato da stringenti date.

I modelli resi disponibili sono due:

– il modello DA-2017 per coloro i quali intendono presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi del 2017. Si ricorda, infatti, che la previgente disciplina, comprendeva solo i ruoli iscritti entro la fine del 31 dicembre 2016;

– il modello DA-R destinato a quei contribuenti ai quali è stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, che intendono presentare una nuova domanda di adesione.

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Il primo modello, DA-2017 ricalca, nella sostanza, i contenuti del modello DA-1 in uso per la vecchia sanatoria. Può essere presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure, per chi ha una casella di posta elettronica certificata, inviato insieme alla copia del documento di identità all’indirizzo PEC della Direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.  Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento. Entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà la comunicazione con l’importo da versare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate (massimo cinque), indicato dal contribuente nel modello DA-2017.  Il 31 luglio 2018 scadrà invece il termine per il versamento della prima o unica rata.

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Il modello per i contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016, è il modello DA-R, da presentare, entro il 31 dicembre 2017.

Anche i questo caso, chi possiede una casella PEC può inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo PEC della Direzione Regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione o in alternativa, la domanda di adesione può essere presentata consegnando il modello DA-R direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Gli interessati devono versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018. Mentre, entro il 31 luglio 2018, dovrà comunicare l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.

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In base al Collegato fiscale 2018, invece, per i contribuenti che hanno aderito alla prima rottamazione ma non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella prevista a settembre 2017, la normativa prevede il versamento del dovuto, entro il 30 novembre 2017, per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata. senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall’agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.

Fatta la legge, trovata la modulistica… da compilare entro il 15 maggio 2018!!!


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Chiara Gabriele

classe 1987, avvocato tributarista

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