Qual è la vera natura giuridica della F.I.G.C.?

Qual è la vera natura giuridica della F.I.G.C.?

Sommario: 1. Il caso – 2. L’ordinanza n. 1006/2019 – 3. L’ordinamento sportivo giuridico in generale e le Federazioni Sportive Nazionali – 4. Federazioni Sportive Italiane ed organismo di diritto pubblico: i requisiti – 5. Conclusioni

Con l’ordinanza n. 1006 – pubblicata il 12 febbraio 2019 – la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’UE la questione pregiudiziale concernente la necessità di stabilire se la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio – possa essere qualificabile o meno come organismo di diritto pubblico.

1. Il caso

La Società X ha impugnato, in sede giurisdizionale amministrativa, gli atti di una procedura negoziale plurima indetta dalla F.I.G.C. per l’affidamento dei servizi di facchinaggio al seguito delle squadre nazionali e presso il magazzino federale di Roma, per la durata di un triennio, alla quale la ricorrente era stata invitata.

Secondo la Società ricorrente, le modalità di svolgimento della procedura di gara violavano le regole di pubblicità previste dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

Il giudice di primo grado, dopo aver qualificato la Federazione Sportiva come organismo di diritto pubblico, ha accolto il ricorso sotto il profilo dedotto dalla ricorrente, e per gli effetti, annullato gli atti di gara.

Contro la sentenza di prime cure è stato proposto appello sia da parte della F.I.G.C., che del Consorzio terzo aggiudicatario.

2. L’ordinanza n. 1006/2019

Con l’ordinanza in commento i giudici di legittimità amministrativa hanno ritenuto necessario dover chiarire se la F.I.G.C. sia o meno qualificabile come organismo di diritto pubblico, e pertanto tenuto ad applicare le norme sull’evidenza pubblica nell’affidamento a terzi di contratti di appalto di servizi, nonché soggetto alla giurisdizione nazionale amministrativa.

Il Consiglio di Stato (quale giudice nazionale di “ultima istanza” ai sensi dall’art. 267, par. 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) ritenendo che la questione sulla effettiva natura giuridica della F.I.G.C. riguardi l'”interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione” (ai sensi degli artt. 267, parr. 1, lett. b, e 2 del citato Trattato), ha rimesso la sua risoluzione al giudice sovranazionale,  sospendendo pertanto giudizio fino all’esito dello stesso.

3. L’ordinamento sportivo giuridico in generale e le Federazioni Sportive Nazionali

Il “mondo dello sport” può essere concepito come un ordinamento giuridico (‘separato’, riprendendo la teoria di Santi Romano), in quanto ad esso ne fanno parte una pluralità di soggetti giuridici (atleti, tecnici, allenatori, arbitri, etc.), organizzati e tenuti ad osservare un complesso di norme giuridiche.

Tutti questi soggetti sono inseriti nell’ambito di una complessa organizzazione sportiva che fa capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il quale gode di “personalità giuridica di diritto pubblico”, ed è soggetto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il C.O.N.I. oltre a presiedere, curare e coordinare l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati (art. 2 ‘Funzioni di disciplina e regolamentazione’, Statuto C.O.N.I.).

Le associazioni e società sportive, sulla base dell’attività praticata, costituiscono:

  • le Federazioni Sportive Nazionali (FSN)

  • le Discipline Sportive Associate (DSA)

  • gli Enti di Promozione Sportiva (EPS)

Alle Federazioni sportive (riconosciute dal C.O.N.I.) la legge attribuisce “natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato“, soggette in via residuale (per quanto non espressamente previsto nel decreto legislativo n. 242 del 1999) alla disciplina del codice civile, con espresso divieto di perseguire scopi di lucro (art. 15, co. 2, d.lgs. n. 242/1999).

Al contempo, nonostante la qualifica privatistica, alle Federazioni sportive nazionali vengono attribuiti compiti a “valenza pubblicistica” (art. 15, co. 1, d.lgs. n. 242/1999).

Nello specifico, questi ultimi sono individuati dall’art. 23 dello statuto del C.O.N.I.: a) ammissione e affilizione di società, di associazioni sportive e dei singoli tesserati; b) revoca a qualsiasi titolo e modifica dei provveddimenti di ammissione e di affiliazione; c) controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; d) utilizzazione di contributi pubblici; e) prevesione e repressione del doping; f) etc.

Nello svolgimento dei propri compiti, le Federazioni sportive nazionali godono di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, pur restando soggette al potere di vigilanza (e commissariamento) del C.O.N.I.

Come ogni ordinamento giuridico che si rispetti, anche l’ordinamento giuridico sportivo ha predisposto degli organi di giustizia a quali tutti gli interessati hanno il diritto (o meglio dovere) di rivolgersi nel caso in cui ritengano sia stata presa una decisione ingiusta e/o illegittima (per esempio nel corso di una gara) che vada a ledere i propri interessi.

L’esistenza di un apparato di giustizia interno predisposto dallo stesso ordinamento sportivo alla risoluzione delle controversie nate fra i propri federati, sottolinea la volontà del “mondo sportivo” di considerarsi in tutto e per tutto un ordinamento autonomo, ed in particolare poco incline nel ricevere ingerenze esterne dalla giustizia statale.

Parlando appunto di rapporto tra giustizia statale e sportiva, c’è da dire che l’ordinamento sportivo, in ragione della sua rilevanza sociale ed economica (ad oggi forse è meglio dire ‘economica e sociale’), spesso è entrato in conflitto con quello ordinario, generando in più occasioni problematiche in merito alla loro coesistenza. Per superare tali ostacoli il legislatore italiano ha riconosciuto la piena autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale “quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale” (art. 1, d.lgs. n. 220/2003).

4. Federazioni Sportive Italiane ed organismo di diritto pubblico: i requisiti

Come detto, la problematica sollevata dal Consiglio di Stato riguarda la possibilità o meno di qualificare le Federazioni Sportive Nazionali come organismi di diritto pubblico o meno.

Se è pacifico, infatti, che le Federazioni siano in possesso della personalità giuridica, quello che è controverso riguarda la sussistenza degli altri due requisiti necessari per la qualifica di ente pubblico, ovvero il c.d. elemento teleologico (consistente nell’essere istituita per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale) e l’essere soggetta ad una un’influenza pubblica dominante.

Con riferimento al requisito teleologico, il Consiglio di Stato si domanda se lo stesso ricorra nei confronti delle Federazioni Sportive nonostante l’assenza di un formale atto istitutivo di una pubblica amministrazione e malgrado la sua base associativa, il vincolo al rispetto dei principi e alle regole elaborate dal C.O.N.I. e la propria capacita di autofinanziarsi.

Il secondo punto controverso è se le Federazioni Sportive nello svolgere i citati compiti sotto la vigilanza del C.O.N.I. possano considerasi soggette all’influenza pubblica dominante del C.O.N.I.

A riguardo qualche dubbio potrebbe sorgere vista la presenza dei presidenti nonché dei rappresentanti delle singole Federazioni Sportive all’interno degli organi del C.O.N.I. Sul però è bene osservare che i suoi componenti sono comunque tenuti al rispetto dei doveri d’ufficio ad essi inerenti, a prescindere dalla loro provenienza, e che a sua volta il Comitato olimpico nazionale è soggetto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Stato ha rimesso la decisione finale alla Corte di Giustizia dell’UE, il quale sarà chiamata a confermare o smentire l’odierno orientamento giurisprudenziale che considera le Federazioni Sportive Nazionali organismi di diritto pubblico.

In definitiva, tale decisione porrà di fatto la parola fine circa la corretta qualifica della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e più in generale delle singole Federazioni Sportive Nazionale.


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Dott. Filippo Foca

Laureato all'Università di Bologna nel 2017 con tesi di laurea correlata in Diritto Commerciale e Penale dal titolo "L’abuso di informazioni privilegiate tra normativa italiana ed europea" ottenendo dalla stessa il massimo punteggio disponibile. Fin subito dopo il titolo di laurea ha iniziato a svolgere la pratica forense presso lo Studio CMI Studio Legale & Associati. Ad oggi collabora con lo Studio Legale BCT. L'attività professionale svolta riguarda il campo del diritto civile, commerciale, societario, bancario, e sportivo. Partecipa inoltre ad eventi di natura giuridica come moderatore o relatore.

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