Quando la cessione del credito è opponibile al creditore pignoratizio nel pignoramento presso terzi?

Quando la cessione del credito è opponibile al creditore pignoratizio nel pignoramento presso terzi?

L’art. 546 c.p.c. è esplicito nel sancire il principio che il terzo, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, è sottoposto agli obblighi che la legge impone al custode sin dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto dall’art. 543 c.p.c..

Dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi, per giurisprudenza costante, oltre agli obblighi di custodia del terzo (e sempre che la cosa o il credito “genericamente” indicati esistano), il pignoramento acquista efficacia sia perché esonera il terzo dall’adempimento della sua prestazione – altrimenti dovuta – nei confronti del debitore esecutato, sia ai sensi e per gli effetti degli artt. 2914 e ss. c.c..

Seguendo questa affermazione, sono stati ritenuti inefficaci, nei confronti del creditore pignorante, i prelievi effettuati mediante tessera bancomat dal debitore sul conto corrente acceso a suo nome presso un’azienda di credito, dopo che a quest’ultima era stato notificato atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c..

In Cass 29.1.16 n. 1675 si legge a chiare note “il vincolo di indisponibilità del credito si produce a far data dalla notificazione dell’intimazione al terzo, come è reso palese dall’art. 546 c.p.c., comma 1 e nella specie la notifica del pignoramento al Comune era avvenuta il 19.12.06, anteriormente alla cessione a nulla rilevando che l’atto di pignoramento fosse stato notificato al consorzio in data 29.12.06, dopo la notifica della cessione al Comune avvenuta in data 27.12.06”.

La stessa Corte d’Appello di Perugia aveva affermato l’inopponibilità della cessione al creditore pignorante sulla base del rilievo che la notifica della cessione al debitore ceduto era successiva alla notifica allo stesso debitore dell’atto di pignoramento. “Avuto riguardo ai dati fattuali emergenti dalla decisione impugnata e dalle stesse allegazioni delle parti, che risultano rilevanti ai fini della risoluzione della questione – e cioè: notifica dell’atto di pignoramento del Comune (debitor debitoris, terzo pignorato) in data 19.12.06; stipula della cessione in data 22.12.06; infine notifica dell’atto di cessione al Comune in data 27.12.06 – la soluzione in diritto, quale assunta nella decisione impugnata, è coerente con il principio della priorità temporale dettato dall’art. 2914 cc, n. 2, risultando indifferente che la notifica del pignoramento, nei confronti del consorzio (debitore esecutato), intrapresa in data 19.12.06, si sia perfezionata solo in data 29.12.06. Valga considerare che lo schema della fattispecie complessa – cui ricorre normalmente la giurisprudenza, per spiegare che il pignoramento presso terzi si perfeziona, non già con la mera notificazione dell’atto introduttivo, ma con la dichiarazione del terzo circa l’entità del credito ed eventualmente con la sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo – rileva nel senso che il credito pignorato può venire individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data molto successiva a quella della notificazione dell’atto, ma non esclude che l’indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore si produce sin “dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543 (cfr. art. 546 c.p.c.) contenente per l’appunto, l’intimazione a non disporre delle somme o cose dovute senza ordine del giudice (cfr. n. 2 dell’art. 543 c.p.c.). Il che significa che da quel momento il terzo pignorato non può adempiere la propria obbligazione in favore del debitore o dei suoi aventi causa, in forza di cessione notificatagli o accettata successivamente. Va, dunque, ribadito che nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo id indisponibilità si produce, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., con la notificazione dell’atto di pignoramento. Tale vincolo genera l’inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l’estinzione totale o parziale del credito. L’esecuzione deve, perciò, proseguire, procedendosi all’assegnazione della somma oggetto del credito, con la conseguenza che il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all’assegnatario (Cass. 29.5.07 n. 12602)“.

In sostanza, “La Corte d’Appello non ha affatto “confuso” l’aspetto estintivo regolato dall’art. 2917 c.c., con la questione che qui rileva del conflitto tra creditore procedente e terzo che si assume cessionario, giacché siffatto conflitto, per come è regolato dall’art. 2914 c.c. n. 2 impone di far riferimento alla data di notificazione al ceduto, rispettivamente, del pignoramento e dell’atto di cessione, assegnando priorità al primo notificante. E poiché nel caso all’esame la notificazione del pignoramento al terzo pignorato è anteriore alla stessa stipula della cessione e, a fortiori, alla sua notificazione al debitor debitoris, è indubitabile la sua opponibilità alla (OMISSIS)”.

Il momento rilevante ai sensi dell’art. 2917 c.c. è quello in cui si compie la notifica al terzo debitore dell’atto di pignoramento con l’ingiunzione a lui rivolta di non disporre dell’oggetto pignorato (in parole povere: di non pagare il debitore).


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