Quando non pagare la multa: omessa omologazione dell’autovelox

Quando non pagare la multa: omessa omologazione dell’autovelox

Giudice di Pace di Milano, Sentenza 11/02/2019

 

La vicenda. Il caso in questione riguarda un automobilista al quale sono stati notificati diversi verbali di contestazione di violazione del codice della strada per eccesso di velocità ai sensi dell’art. 142, comma 8 C.d.S.

I verbali recitano “apparecchiatura approvata dal Ministero dei Trasporti con decreto del xx/yy/zzzz” senza fare alcun riferimento alla necessaria omologazione.

Il ricorrente ha dedotto vari motivi, ma tra tutti, il Giudice di Pace di Milano ha ritenuto assorbente la mancata omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per effettuare l’accertamento.

Contestazione immediata: art. 200 CdS. In caso di violazione del codice della strada, il principio generale vuole che “Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite” (Art. 200, commi 1 e 2 CDS). Ciò al fine di garantire il diritto di difesa del cittadino nell’immediatezza del fatto.

Contestazione differita: art. 201, comma 1-bis, lett. f) CdS. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell’accertamento (Art. 201 comma CDS).

Ma vediamo ora quali sono i casi in cui avviene la contestazione in modalità differita.

A stabilire i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria è il successivo comma 1-bis art 201 CDS. In particolare, proprio alla lettera f), la norma prevede che in caso di utilizzo di dispositivi e mezzi tecnici di controllo, così detto “da remoto”, del traffico (tra cui Autovelox, Scout Speed e Tutor) la contestazione non potrà che essere differita.

In tal caso, l’oggetto dell’accertamento sarà non la violazione verificata ictu oculi dall’agente, bensì l’estrazione del contenuto della memoria fisica di tali apparecchiature, visionata dagli agenti in ufficio e successivamente contestata mediante notifica del verbale.

Quale contraltare alla deroga del principio generale dell’immediata contestazione (art. 200 CdS), la quale costituisce un presidio di garanzia per il cittadino, il Legislatore ha posto in capo ai soggetti accertatori una serie di obblighi (rectius, oneri, al fine di poter verificare la regolarità degli accertamenti effettuati), sia nella tipologia delle apparecchiature da utilizzarsi che nell’individuazione delle loro caratteristiche tecniche, che, ancora, nella segnalazione della presenza di tali apparecchiature agli utenti della strada.

Nell’evidente asimmetria delle due posizioni in cui si vengono a trovare il cittadino da una parte  e la PA dall’altra, l’uso di apparecchiature elettroniche senza un presidio di agenti di polizia, cui poter rivolgere una prima istanza, una difesa e sollevare eccezioni, comporta l’inderogabile necessità che la rilevazione della velocità sia il risultato non solo di una procedura rigorosa, trasparente e controllabile (è bene sottolineare che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile) ma anche il frutto di un accertamento operato da un’apparecchiatura elettronica ad alta affidabilità tecnica che non possa essere messa in alcun modo in discussione.

Apparecchiature volte alla determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità: art. 142 CdS. Fatta questa doverosa premessa, va detto che la norma che si occupa dell’accertamento della velocità (vale sia per l’accertamento della velocità istantanea che media) è l’art 142 CDS, il quale al comma 6 prevede : “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

La norma appare di chiara lettura laddove prevede espressamente la “debita omologazione”.

Negli impugnati verbali non si dava atto di alcuna omologazione dell’apparecchiatura utilizzata o, quantomeno, non veniva menzionato alcun provvedimento di omologazione.

Contrariamente a quanto spesso viene dichiarato nei verbali di contestazione di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, infatti, l’apparecchiatura utilizzata non viene omologata, bensì approvata con le determine dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in luogo dell’omologazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Furbescamente, l’amministrazione utilizza i due termini come sinonimi, onde colmare, in realtà, la mancata omologazione dell’apparecchio o l’indicazione dei provvedimenti atti a tal fine. Approvazione e omologazione sono tuttavia termini eterogenei, trattandosi di due procedure completamente diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi, posto che dell’omologazione se ne occupa il MISE, contrariamente all’approvazione, di competenza del MIT.

La differenza tra omologazione e approvazione, l’art. 192 del Reg. Att. CDS quale chiave di lettura. Di fondamentale importanza, poiché descrive tutte le procedure in dettaglio per l’ottenimento dell’omologazione o dell’approvazione, è l’art. 192 del Reg. CDS il quale fornisce la chiave di lettura in merito al fatto che l’uso promiscuo ed alternativo dei termini omologazione/approvazione è soltanto apparente, trattandosi di due procedure completamente diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi.

Infatti, se si ha riguardo ai commi 2 e 3 del predetto articolo, ci si accorgerà che il comma 2 prevede la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione. Tra le due procedure l’elemento discretivo che emerge è la “rispondenza alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento”; tant’è vero che, nel caso dell’omologazione, si richiederà di accertare la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento…e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (Cfr. art. 192 comma 2 Reg. Att. CDS).

Da quanto detto emerge che solo nell’ipotesi in cui il regolamento al CDS stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per dette apparecchiature sarà possibile omologare le stesse, viceversa, queste ultime saranno solo approvate, se possibile, utilizzando la procedura dettata dal codice stesso (al comma precedente) per l’omologazione.

Da ciò compare la volontà del Legislatore di prevedere due distinte procedure, a diverse condizioni e con una ratio ben precisa e suscettibile di distinguere diverse situazioni.

Così si torna al comma 6 del citato art 142 CDS, il quale si riferisce inequivocabilmente ad apparecchiature debitamente omologate, ovvero apparecchiature che devono presentare (per poter essere legittimamente utilizzate) caratteristiche fondamentali o particolare prescrizioni di cui al Regolamento al CDS, poiché – qualora tali caratteristiche non avessero – potrebbero solo essere approvate, ma non andrebbero bene per la misurazione della velocità di cui si occupa l’art. 142 CDS, bensì per altre infrazioni (come ad esempio il superamento del rosso semaforico, il controllo della regolarità dei documenti di circolazione o la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria).

Prova di ciò è data dall’art. 193 CDS, il quale prevede alternativamente le procedure (ed i conseguenti decreti che ne derivano): 4 ter. “l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere E), F) e G) del comma 1 bis dell’art. 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 comma 1”.

In conclusione, vi è una distinzione chiara e netta tra l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto per ciò che riguarda la procedura, quanto la finalità perseguita: nel caso dell’approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione (classico esempio è quello del foto red che scatta una serie di fotogrammi che raffigurano il veicolo oltrepassare il rosso semaforico, ex art 201 comma 1 bis lett. F e comma 1 ter; in questo caso il veicolo viene raffigurato in mezzo all’incrocio in costanza del rosso semaforico pertanto è sufficiente l’approvazione in quanto il fatto è provato) ; nel caso dell’omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa (apparecchiature volte alla misurazione metrologica come gli autovelox e i tutor ex art 142 comma 6 CDS devono misurare una velocità e pertanto devono essere omologati). Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti.

Corte Costituzionale, Sentenza 113 del 2015. Ad colorandum, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/15 ben delinea la comparazione di interessi tra le esigenze di sicurezza stradale e le inalienabili garanzie poste a vantaggio del cittadino controllato e, sebbene lo faccia in relazione alla taratura, il ragionamento viene articolato secondo canoni di razionalità pratica e formale perfettamente applicabili anche all’omologazione.

In particolare la pronuncia ha stabilito che ” L’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 prevede infatti che «Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, […] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento». Detta soluzione normativa si giustifica per la peculiarità della fattispecie concreta che – allo stato attuale della tecnologia – rende impossibile o sproporzionatamente oneroso riprodurre l’accertamento dell’eccesso di velocità in caso di sua contestazione. È evidente che, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità, la disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell’accertamento – il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo. In definitiva il bilanciamento realizzato dall’art. 142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall’altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d’essere. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. Il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull’art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica.”

Accoglimento del ricorso e annullamento dei verbali impugnati. Logica conseguenza è che le risultanze dell’apparecchiatura utilizzata per elevare i verbali impugnati, non essendo stata la stessa debitamente omologata come previsto ex lege, non possono essere utilizzate ai fini della contestazione della violazione. Né vi era un agente presente per giustificare la fidefacenza dell’accertamento e pertanto deve dichiararsi la nullità di entrambi i verbali.

In tal modo concludendo, il Giudice di Pace di Milano, con sentenza 11 febbraio 2019 ha disposto l’annullamento degli opposti verbali di violazione al codice della strada.

Sempre in materia di impugnazione di verbale di contestazione di violazione del codice della strada per eccesso di velocità rilevata con Scout Speed si rimanda al relativo articolo.


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