Quando si configura il reato di abuso d’ufficio?

Quando si configura il reato di abuso d’ufficio?

Il reato di abuso d’ufficio, che deve essere inquadrato nell’ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, vuole realizzare una tutela di carattere penale nei confronti del principio di buon andamento della P.A punendo i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che mettono in atto un esercizio scorretto del potere.

Entrando ad analizzare la fattispecie di reato, prevista dall’art 323 C.p ci rendiamo conto di come sia stata modificata rispetto al passato.

In passato, il reato di abuso d’ufficio puniva il generico abuso di potere da parte del pubblico ufficiale finalizzato a generare un ingiusto profitto per se o altri. Oggi, grazie alla legge n 234 del 1977 è stata completamente riscritta la fattispecie realizzando  un recupero sotto il profilo della determinatezza che come sappiamo è corollario del Principio di Legalità Costituzionalmente garantito dall’articolo 25.

La vecchia norma, un vero incubo per i pubblici amministratori, era da considerarsi a tutti gli effetti una norma penale in bianco in quanto scarsamente descritta e indefinita tanto da lasciare un grande arbitrio all’autorità giudiziaria nel determinare quando una condotta fosse penalmente rilevante.

Oggi la norma ci ricorda che è punito il P.U o incaricato di pubblico servizio, salvo che il caso non costituisca più grave reato, che in violazione di norme di legge o non astenendosi da procedimenti amministrativi in cui sorga un conflitto di interessi, cagiona intenzionalmente ad altrui ingiusto danno o arrechi, a se o altri, un ingiusto profitto.

Il reato, che è ad evento disgiunto, prevede quindi l’insorgenza di responsabilità penale per il P.U che cagiona o un danno o  arreca a se un ingiusto vantaggio di natura economica esclusivamente violando la legge o non astenendosi da procedimenti amministrativi in cui abbia un conflitto di interesse. La nozione di conflitto di interesse, quale causa si astensione, dovrebbe essere vista non solo nell’ottica formale ma anche sostanziale. Non serve, ad esempio, che ci sia un formale rapporto giuridico per determinare il conflitto de quo bastando anche un mero rapporto effettivo. Si pensi, in tal senso, ad un rapporto di convivenza.

La condotta tipica che può quindi portare all’evento del reato è quindi descritta e limitata solo a le due condotte indicate determinando così un reato di evento a forma vincolata. Ne deriva che non si potrà realizzare tale reato con altre condotte. Ma l’aspetto davvero innovativo della norma sta nella parola “Intenzionalmente”.

Il nostro ordinamento prevede che i delitti si puniscano solo a titolo di dolo( ad eccezione di casi in cui si punisce anche per colpa). A questo punto, questa aggiunta del legislatore potrebbe sembrare quasi una parola inutile, tuttavia non è così. Il legislatore, introducendo tale termine ha voluto escludere la possibile punibilità a titolo di dolo diretto o dolo eventuale riconoscendo la esclusiva punibilità a titolo di dolo intenzionale. In altre parole l’autorità giudiziaria dovrà dimostrare che nella mente del pubblico ufficiale c’era una consapevolezza e specifica volontà di arrecare danno o arrecare, a se o altri, un ingiusto profitto violando la legge o non astenendosi da procedimenti. Si determina che nell’eventualità in cui il P.U, cagioni un ingiusto danno in violazione delle norme di legge ma per negligenza, imperizia, imprudenza, quindi a titolo di colpa, non potrà essere punito in quanto verrebbe meno l’elemento psicologico facendo venire meno proprio il reato stesso. Ovviamente neanche potranno quindi rilevare eventuali aggravanti.

Altre considerazioni meriterebbe pure il termine di “ingiusto danno” , che senza discorrere troppo, starebbe a significare una lesione di un bene giuridicamente tutela dall’ordinamento.

Sotto il profilo sanzionatorio è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni. La pena in passato era ricondotta in un ambito edittale minore poi aumentato in seguito alla legge n 190 del 2012. Laddove l’abuso d’ufficio abbia prodotto un danno di particolare gravità la pena è aumentata; la particolare gravità del danno risulta essere una circostanza aggravante speciale ad effetto comune.

Prima  di concludere questa breve trattazione in pillole in ordine al reato di abuso d’ufficio non possiamo non fare un breve cenno alla recente giurisprudenza che ha fornito dettagli dal profilo applicativo. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 46788/17.

La sentenza ha origine dal seguente caso: un ufficiale del’Arma dei Carabinieri in occasione di un servizio di istituto aveva omesso di comminare una sanzione nei confronti di un conducente di vettura privo di RCA[1]. Dal presente caso ne scaturì un procedimento penale che portò, al termine del rito di secondo grado, alla condanna per il reato di cui all’art. 323 c.p. Per la Corte era infatti stato procurato un vantaggio ingiusto in maniera intenzionale. L’imputato, avendo ritenuto che si fosse consumata una ingiustizia nei suoi confronti, ha proposto ricorso per Cassazione al fine di vedersi annullata la sentenza di condanna a causa di una non completa e corretta statuizione relativamente all’elemento psicologico in quanto il soggetto avrebbe agito per un altro pubblico interesse.

Non bisogna dimenticare che è da escludersi il reato laddove l’obiettivo del soggetto agente, pur consapevole di recare un danno o un vantaggio ingiusto a taluno, fosse la tutela di un pubblico interesse[2] ma solo se la scelta dello strumento o azione fosse l’unica esperibile in quel momento per la tutela dello stesso[3].

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso con rinvio, ha dichiarato che “l’evento costituito dall’ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall’agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta[4]. L’intenzionalità deve quindi trovare conferma anche in altri elementi sintomatici come “la specifica competenza professionale dell’agente” o eventuali “rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno”. Il procedimento è stato quindi rinviato alla Corte d’Appello affinché si esprima in maniera più dettagliata in ordine a questi ultimi fattori.

Per l’integrazione del reato di abuso d’ufficio è necessario che l’ingiusto vantaggio patrimoniale sia chiaramente voluto e non accettato come risultato della propria condotta anche omissiva.


[1] L’Articolo 139 del Codice della Strada prevede espressamente l’insorgenza di illecito amministrativo per la messa in circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa.

[2] Si veda in tal senso  Cass. n. 708/2003.

[3] Si veda in tal senso Cass. n. 21165/2009

[4] Cfr.  Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 46788/17.


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