Rappresentanza senza poteri e contratto concluso dal falsus procurator

Rappresentanza senza poteri e contratto concluso dal falsus procurator

Nel mondo dei traffici giuridici può accadere che una situazione di fatto non sia conforme alla relativa situazione di diritto. Lo iato tra dato fattuale e dato giuridico dà luogo al fenomeno dell’apparenza iuris.In tale circostanza sussistono due opposte esigenze ossia, da un lato, quella di tutelare il terzo che incolpevolmente ha fatto affidamento su determinate circostanze di fatto e, dall’altro, nell’ambito della circolazione e dei traffici giuridici, garantire la certezza dei medesimi.

Tuttavia, se prima facie le istanze de quibus possono apparire confliggenti, si tratta in realtà di profili speculari in quanto la certezza di diritto può essere garantita proprio mediante la tutela del legittimo affidamento del terzo in buona fede. Occorre dunque analizzare come opera detto principio.

Preliminarmente, si rileva che non esiste nel codice civile una definizione testuale del concetto di apparenza. L’elaborazione del principio in esame è, infatti, di matrice pretoria. La giurisprudenza, praeter legem, ha individuato una serie di disposizioni codicistiche dalle quali è chiaramente desumibile il principio de quo. Segnatamente, la disciplina dell’erede apparente, ai sensi dell’art. 534 c.2 c.c., fa salvi i diritti del terzo che in buona fede acquista dal soggetto che non sia realmente erede. La norma, dunque, dà prevalenza alla situazione di fatto e non alla situazione di diritto. Nel caso dell’acquisto a non domino gli artt. 1153- 1159 c.c prevedono che, ove l’acquirente acquisti da un soggetto che appaia essere il proprietario del bene oggetto della compravendita, il terzo in buona fede vedrà salvi i suoi diritti. Emblematica è, altresì, la disciplina del pagamento al creditore apparente. Se si ritenesse prevalente la situazione di diritto, il debitore che in buona fede e per errore a lui non imputabile adempie la propria obbligazione nei confronti di un soggetto che si palesa come creditore – ma che in realtà non lo è – non sarebbe liberato. L’art. 1189 c.c, dando rilievo alla situazione di fatto, statuisce che il debitore è sciolto da vincoli obbligatori una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del creditore apparente. Viene in tal modo attribuito rilievo giuridico alla situazione di apparenza.

Si rileva che, ai fini della concreta operatività del principio in esame, è necessario che sussistano determinati requisiti.

Giurisprudenza e dottrina hanno elaborato una serie di criteri la cui presenza è necessaria affinché il terzo possa beneficiare della tutela insita nell’apparentia iuris. In primo luogo, è necessaria la sussistenza di circostanze oggettive ed univoche tali da produrre una non conformità della situazione di fatto rispetto a quella di diritto non superabile con l’ordinaria diligenza. Si pensi, esemplificando, ad un soggetto che si presenti ai terzi come il rappresentante di un ente e che stipuli contratti in nome e per conto di detto soggetto, senza averne il munus. Il terzo, confidando nella circostanza per cui il soggetto de quo sia validamente autorizzato a rappresentare l’ente in base a indici oggettivi ed univoci – si pensi anche alla conoscenza di pregressi contratti conclusi dallo pseudo rappresentante in nome e per conto dello pseudo rappresentato – stipulerà un contratto confidando però in una situazione di fatto non conforme a quella di diritto. Affinché siano salvi i diritti in tal modo acquistati, è necessario, oltre alla sussistenza del requisito oggettivo, che il terzo sia in buona fede, ossia che versi in uno stato di errore incolpevole ed a lui non imputabile. Ma il vero discrimen tra apparenza qualificata – per cui opera l’apparentia iuris – e l’apparenza mera – per cui prevale la situazione di diritto, salvo il risarcimento del danno cagionato – risiede nel principio di auto-responsabilità. Si pensi, emblematicamente al caso della rappresentanza tollerata. Se lo pseudo rappresentato, conscio della condotta dello pseudo rappresentante, protrae la sua inerzia tollerando le attività di rappresentanza svolte in suo nome, allora in virtù dell’auto-responsabilità, opererà l’apparentia iuris e prevarrà la situazione di fatto, consentendo così al terzo di godere della relativa tutela e di far salvi i diritti acquisiti. Diversamente, nel caso in cui lo pseudo rappresentato non abbia tollerato le attività svolte dallo pseudo rappresentante o dimostri la sua totale estraneità in quanto assolutamente non a conoscenza delle operazioni compiute da quest’ultimo, opererà il dictum dell’art. 1398 c.c con conseguente responsabilità dello pseudo rappresentante per i danni che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Dunque, è necessario che ricorra un atteggiamento colposo dello pseudo rappresentato. E’ dunque possibile affermare che vi sia una coincidenza tra l’apparenza qualificata e l’apparenza colposa e che conseguentemente, ove non sia imputabile nessuna colpa in capo al soggetto falsamente rappresentato, si verterà in una ipotesi di apparenza obiettiva.

Poste dunque dette coordinate ermeneutiche, è quindi possibile osservare come si intersechino l’istituto della rappresentanza e quello dell’apparenza. Segnatamente, la rappresentanza si sostanzia nel potere di un soggetto di compiere atti giuridici in nome e per conto di un terzo. Il relativo munus può essere conferito dalla legge – come accade nel caso del tutore ex art 357 c.c – o mediante procura. Tale ultimo istituto ha una duplice funzione. Da un lato, mediante il conferimento della procura, il rappresentato indica gli eventuali limiti e detta le condizioni cui sarà sottoposta la rappresentanza medesima. Dall’altro, consente ai terzi di essere a conoscenza di quel particolare rapporto giuridico e dunque, consente al contraente la possibilità di essere edotto circa le conseguenze di una eventuale contrattazione con il rappresentante. Di non poco conto è la disciplina relativa alle modificazioni ed alla estinzione della procura, di cui all’art. 1396. Ai fini della valida opponibilità ai terzi degli effetti derivanti da eventi modificativi ed estintivi è necessario che venga fornita una adeguata pubblicità dell’eventuale caducazione dell’atto di procura medesimo. Ove non siano stati rispettati tali requisiti di forma e ove non si dimostri che i terzi non erano a conoscenza di dette circostanze al momento della conclusione del contratto, vi sarà l’inopponibilità della procura.

Tuttavia, occorre definire quali siano le relative conseguenze. Segnatamente, occorre verificare se si concretizzi una situazione dagli elementi oggettivamente ed univocamente fuorvianti per il terzo, tali da indurlo a ritenere che la vi sia un valido rapporto di rappresentanza. Successivamente, è necessario stabilire, come già sancito dalla norma, se il soggetto terzo sia esente da colpa. Infine, in conformità al principio di auto-responsabilità, bisognerà avere riguardo alla eventuale colpa in cui è incorso lo pseudo-rappresentato nel caso in cui abbia anche solo tollerato operazioni compiute dallo pseudo rappresentante in assenza di procura o eccedenti rispetto alla stessa. In tal caso, sussistendo tutti i requisiti, è possibile affermare che si verta in una situazione di apparenza di diritto tale per cui, per il soggetto che abbia stipulato un atto con il falsus procurator, opererà la disciplina relativa all’apparentia iuris. Dunque, il contratto stipulato tra lo pseudo rappresentante ed il terzo, produrrà i suoi effetti e vincolerà anche lo pseudo rappresentato per il sol fatto di aver tollerato le azioni svolte dal falsus procurator. Quando, invece, difetti una rappresentanza qualificata, il terzo in buona fede avrà comunque diritto al risarcimento del danno cagionato dal falsus procurator, così come previsto dall’art. 1398 c.c Il disposto di detta norma opera, infatti, quando sussiste una situazione di apparenza non colposa. Dunque, occorre interrogarsi in tal caso sulle tecniche di tutela del legittimo affidamento del terzo ove non sia possibile imputare un comportamento colposo al titolare effettivo della situazione di diritto, id est lo pseudo rappresentato. Quando l’apparenza è oggettiva e sussiste la buona fede del terzo, la tutela di quest’ultimo si identificherà nel risarcimento del danno che sorge dalla responsabilità del falsus procurator. Per quanto riguarda la forma, può sostenersi che quella sancita dall’art.1398 c.c sia una species del genus della responsabilità precontrattuale, in quanto è nella fase delle trattative – o comunque, ove queste non vi fossero in senso tecnico, in una fase immediatamente precedente alla conclusione del contratto – che si concretizza la spendita di una qualifica inesistente – o eccedente i limiti posti con la procura – da parte del falsus procurator.

La tutela del legittimo affidamento del terzo passa anche attraverso il regime di invalidità del contratto inutilmente stipulato. Se si sostenesse che il contratto stipulato in regime di apparenza mera tra il terzo ed il falsus procurator fosse annullabile, si giungerebbe al paradosso per cui il contratto produrrebbe comunque i suoi effetti. Ove, invece si sostenesse la nullità per mancanza di un elemento essenziale, ossia l’assenza del consenso da parte dello pseudo rappresentato, si giungerebbe ad un contrasto con l’istituto della ratifica. Mediante detta ratifica è possibile per lo pseudo rappresentato operare una accettazione del contratto stipulato fuori ai poteri conferiti con la procura. Dunque, se si propendesse per la nullità, la ratifica opererebbe come una sanatoria rispetto a detta invalidità. Ma ciò entrerebbe in contrasto con il principio per cui la nullità è originaria e non può essere sanata. Sul punto è intervenuta la Cassazione la quale ha sostenuto che il contratto stipulato dal falsus procurator è meramente inefficace. Il negozio entrerebbe quindi in una fase di quiescenza che si protrarrebbe sino all’eventuale ratifica da parte dell’interessato – lo pseudorappresentato- la quale acquisirebbe la natura di procura successiva, idonea a conferire effetti al contratto. Come conseguenza a tale affermazione, occorre interrogarsi sulla rilevabilità d’ufficio dell’inefficacia per la quale, a differenza della nullità, non vi sono norme che ne regolano la relativa disciplina quanto a rilevabilità ex officio. Il caso posto al vaglio delle Sezioni Unite nel 2015 riguarda un soggetto terzo che, confidando sulla validità del contratto stipulato con il falsus procurator, ne richiede l’esecuzione. Preliminarmente, occorre precisare che solo le eccezioni in senso ampio sono rilevabili ex officio e non anche quelle in senso stretto. Dunque, posto che non si rinviene una disposizione dirimente rispetto all’inquadramento dell’inefficacia tra eccezioni in senso ampio o stretto, la giurisprudenza ha sfruttato il criterio della disponibilità degli effetti. Ricorrerà l’eccezione in senso lato quando un fatto sia produttivo automaticamente di effetti, a prescindere dalla volontà della parte. Diversamente, nelle eccezioni in senso stretto, gli effetti sono nella piena disponibilità della parte, ossia, si produrranno solo su iniziativa di questa. In tal caso se il giudice operasse d’ufficio violerebbe principi procedurali e sostanziali in quanto si sostituirebbe alla volontà della parte.

Fino alla pronuncia delle SSUU del 2015 si riteneva che l’inefficacia fosse un’eccezione in senso stretto in quanto lo pseudo rappresentante, mediante la ratifica, ha la facoltà di sanare lo stato di quiescienza in cui versa il contratto inefficace ex art. 1398 c.c Tuttavia, le gli ermellini, nella pronuncia in esame, hanno diversamente opinato. Hanno infatti sostenuto che, operando il falsus procurator senza una valida procura ed essendo stato il contratto concluso senza potere, l’inefficacia è una conseguenza diretta ed automatica di detta carenza e, dunque, come sostenuto dal supremo consesso, diviene una mera difesa ed in quanto tale rilevabile d’ufficio.

Il regime della rilevabilità e il meccanismo di operatività dell’apparenza qualificata – che garantisce una tutela in forma specifica – e di quella non qualificata – che appresta una tutela risarcitoria – compongono il quadro delle tutele ordinamentali del legittimo affidamento del terzo contraente in buona fede.


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