Redazione e firma digitale: alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 5545 del 9 maggio 2017

Redazione e firma digitale: alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 5545 del 9 maggio 2017

1. Redazione e firma digitale: in rapporto al cd. “doppio originale”.

Con sentenza del 9 maggio 2017, n. 5545, la Terza Sezione del TAR Lazio ha espresso alcuni principi importanti in materia di PAT, ammettendo la prassi del cd. “doppio originale” nel caso in cui il ricorso sia notificato per mezzo del servizio postale.

In particolare, secondo il TAR, “è sostenibile la tesi secondo cui la redazione digitale e la sottoscrizione con firma digitale dell’atto di parte siano requisiti funzionali al solo deposito, restando pur sempre possibile, ai fini della notifica cartacea, la formazione di un distinto originale analogico; ciò in base a quanto previsto dallo stesso articolo 136 c.p.a., che, nel prevedere, da un lato, la sottoscrizione digitale e non anche la redazione digitale (comma 2 bis), e, dall’altro, che si possa trarre copia informatica dell’originale analogico; la tematica in esame si atteggia in maniera peculiare rispetto alle notifiche cartacee, per le quali si offrono, in concreto, due soluzioni: a) formazione dell’originale informatico, con estrazione di copia analogica, autenticata dall’avvocato, ai fini della notifica cartacea; b) formazione di due distinti originali, uno analogico, ai fini della notifica cartacea, ed uno informatico, per le eventuali, parallele notifiche a mezzo pec, o, comunque, ai fini del deposito telematico (ipotesi concretizzatasi nella specie); quest’ultima opzione si espone al rilievo critico per cui, in caso di procura sottoscritta dalla parte con firma digitale, la stessa non potrebbe essere esposta con l’originale analogico e viceversa; la ricorrente, nella specie si è attenuta al disposto dell’art. 8, comma 3, lettera a), del DPCM n. 40/2016, secondo cui “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce… quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce”.

In ogni caso entrambe le modalità seguite nella pratica e dianzi illustrate possono essere considerate efficaci, nell’ottica del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., qui consistente nel portare l’atto difensivo, nella sua piena leggibilità, a conoscenza della controparte e del Collegio, a condizione che si realizzino la certezza in ordine: alla paternità dell’atto, alla data di sottoscrizione e alla trasmissione dell’atto stesso, senza che, dunque, possa essere invocata alcuna concreta violazione del diritto di difesa e nel pieno rispetto del contraddittorio. Secondo la più recente giurisprudenza sia civile che amministrativa (Cass., Sez. Un., sent. n. 7665 del 18 aprile 2016; Cons. Stato, sent. n. 1541 del 4 aprile 2017) il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo ma a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione, in tutti i casi in cui tale pregiudizio non esiste, debba ritenersi conseguentemente esclusa la possibilità di sollevare eccezioni d’ufficio o comunque, pure su istanza di parte, dare rilievo a qualsivoglia eccezione (afferente o meno alle regole PAT) laddove l’atto, come nella specie, abbia raggiunto comunque il suo scopo.

In conclusione ed in termini conformi a quanto già rilevato in analogo caso dal TAR Calabria, Catanzaro (cfr. sez. I, ordinanza 20.4.2017, n. 679):

  1. l’odierno giudizio è sottoposto al regime del processo amministrativo telematico;

  2. “.. parte ricorrente ha correttamente depositato il ricorso redatto quale documento informatico munito di firma digitale;

  3. “.. nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 1 marzo 2017, n. 2993);

  4. “… in ogni caso, la redazione di un secondo originale in formato cartaceo e la sua materiale notificazione ha comunque consentito alla Regione Calabria di venire a conoscenza dell’instaurazione della lite, raggiungendosi così lo scopo cui l’atto era preordinato, sicché, a norma dell’art. 156 c.p.c., le eccepite difformità rispetto al modello legale non possono dare luogo ad alcuna forma di nullità”.

2. L’avvalimento e la sua applicabilità.

Parimenti, sempre con la sentenza n. 5545 del 9 maggio 2017, il Tribunale si è pronunciato sull’applicabilità dell’avvalimento ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016 in presenza di c.d. avvalimento infragruppo.

Nel caso di specie veniva contestata l’assenza di necessità di costituire un contratto di avvalimento anche quando due società appartengano al medesimo gruppo.

Si legge dalla sentenza: “Com’è noto, senza sostanziali differenze tra nuovo e vecchio Codice, l’istituto in questione (avvalimento), di derivazione comunitaria, consente che un imprenditore possa comprovare alla stazione appaltante il possesso dei necessari requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi – nonché di attestazione della certificazione SOA – a fini di partecipazione ad una gara, facendo riferimento alle capacità di altro soggetto (ausiliario), che assume contrattualmente con lo stesso – impegnandosi nei confronti della stazione appaltante – una responsabilità solidale“.

E ancora: “Il Collegio ritiene che il comma 1, ultimo periodo dell’art. 89 del nuovo Codice Appalti – a mente del quale “il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto” – trovi applicazione anche nel caso di specie senza che a ciò osti né il fatto che si tratti di un avvalimento infragruppo“.


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Luigi Piero Martina (Lecce, 1992). Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza (con qualifica Summa cum Laude) presso la Pontificia Università Lateranense, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea a carattere sperimentale. Laureato con il massimo dei voti in Operatore Giuridico di Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea in materia di contrattualistica pubblica. Laureando in materie economiche e Avvocato Comunitario. Dipendente del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ex Segretario e Tesoriere dell’Associazione Internazionale Lateranense della Pontificia Università Lateranense ed ex Consulente Professionale presso la Fondazione “Civitas Lateranensis” . Ex Consulente Professionale presso la Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee della Pontificia Università Lateranense. Autore scientifico ed ex Tutor Accademico presso la succitata università. Componente dell'Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere della Pontificia Università Lateranense. Membro del Gruppo Interdisciplinare di Ricerca in Neurobietica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Responsabile Qualità Accademica della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti.

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