Regime fiscale degli atti nel processo agrario alla luce dei nuovi orientamenti ministeriali e giurisprudenziali

Regime fiscale degli atti nel processo agrario alla luce dei nuovi orientamenti ministeriali e giurisprudenziali

Sommario: Introduzione – 1. Norme fiscali regolatrici dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie – 2. Singole spese e relativo regime tributario – 2.1. Contributo unificato: di iscrizione, autonomo, integrativo e contributo unificato nell’ipotesi di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 – 2.2. Imposta di bollo – 2.3. Diritti di copia e di certificato – 2.4. Anticipazioni forfettarie dai privati all’erario – 2.5. Imposta di registro

 

Introduzione

In materia di procedimenti agrari la totalità degli uffici giudiziari [1] ritiene che le procedure in oggetto godano di esenzione dal pagamento delle spese del processo [2].

Tra i pochi abbiamo sostenuto [3] che, anche nelle procedure in esame, trovasse, salvo che per l’istituto del contributo unificato, applicazione il principio civilistico che alla domanda consegue “l’onere delle spese”.

Onere delle spese [4] per effetto del quale la parte che promuove l’azione è tenuta ad anticipare  il costo del processo [5] salvo espressa disposizione normativa esentiva.

A nulla valendo, ai fini di una giustificazione esentiva delle procedure in esame, il riferimento, da alcune parti avanzato, al rito che regolamenta le procedure agrarie[6].

Una cosa è il rito processuale cosa ben diversa né è l’esenzione fiscale  per la procedura, senza dimenticare che,  in materia fiscale,  non è possibile il ricorso ad interpretazioni per analogia .

L’art. 1, secondo comma, della legge 27 luglio 2000 n. 212 [disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente] stabilisce, in materia tributaria, che l’adozione di norme interpretative può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le sole disposizioni di interpretazione autentica [7].

Le spese del processo [8] hanno, tranne le anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile [9], natura tributaria [10].

L’esenzione, quindi, in materia tributaria e fiscale deve avvenire per espressa disposizione normativa : “di norme che, in funzione di interessi anche di natura extrafiscale, costituzionalmente rilevanti, sanciscono esenzioni ed agevolazioni in favore di determinate situazioni oggettive o di determinati soggetti[11].

Sul regime fiscale delle procedure in esame è intervenuto, di recente, il Ministero della Giustizia [12] secondo il quale , escluse le ipotesi di domanda riconvenzionale , chiamate e intervento di terzo, le procedure agrarie sono, diversamente da come erroneamente avviene nella pratica degli uffici giudiziari, soggette al pagamento delle spese per il processo.

In materia, anche se relativamente al solo contributo unificato, va richiamato, il   contraddittorio, orientamento della Corte di Cassazione [13].

In relazione all’asserito obbligo di pagamento del contributo unificato, per il quale già nel passato ne avevamo sostenuto l’esenzione, non conveniamo con gli indirizzi ministeriali e giurisprudenziali.

1. Norme fiscali regolatrici dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie

L’esistenza o meno dell’obbligo [o dell’esenzione] del pagamento delle spese nelle procedure in esame va ricercata nelle norme regolatrici dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie [14].

Dall’analisi della normativa vigente in materia non risulta [risulterebbe]  esenzione per le spese delle procedure in esame, tranne, a nostro parere, che per il contributo unificato , per i motivi che richiameremo quando, nelle pagine che seguono, analizzeremo nello specifico l’istituto .

Abrogata la legge 4 agosto 1984 n. 1094 “ proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione “ articolo 10 : “in deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie”.[15]

Abrogata [16] la legge 18 agosto 1948, n. 1140 (Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo) che all’articolo 1 disponeva che “per le controversie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge.”.

Abrogato [17] l’articolo 3 della legge 25 aprile 1957 che, al comma 3, espressamente prevedeva l’esenzione per le controversie agrarie dal pagamento della tassa di iscrizione a ruolo [= oggi contributo unificato].

Permangono in vigore le disposizioni esentive di cui di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639 [18] ma limitate agli atti successivi al deposito del ricorso,rimangono conservati per i giudizi innanzi alle sezioni istituite con la presente legge [ = sezioni specializzate agrarie istituite presso Corti d’Appello e Tribunali], ai sensi del disposto di cui all’articolo 9 della legge 2 marzo 1963 n. 320, “ i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie”.  [19]

Dall’esame della normativa vigente gli Uffici ministeriali di via Arenula nel recente atto di indirizzo[20] hanno concluso che  “…deve ritenersi che le controversie agrarie di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono assoggettate al pagamento dell’importo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, nonché al pagamento dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 115del 2002 e dei diritti di copia..”.

Escluso per il Ministero della Giustizia il pagamento nei soli casi di contributo integrativo e/o autonomo [21].

Nulla viene, da ultimo, chiarito in relazione alle spese di registrazione e/o di trascrizione.

2. Singole spese e relativo regime tributario

Analizziamo, nello specifico, i singoli istituti di spese, alla [ e non solo] luce del recente indirizzo ministeriale e degli indirizzi giurisprudenziali di legittimità.

2.1. Contributo unificato

In materia di contributo unificato per l’indirizzo ministeriale giustizia [22] del 19 novembre 2021 è dovuto il contributo unificato di iscrizione della causa [23] mentre non dovuto il contributo autonomo e integrativo [= nelle ipotesi di domanda riconvenzionale, chiamate e intervento di terzo].

Dovuto per la giurisprudenza di legittimità [24] il contributo unificato nel caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell’impugnazione [25].

Non condividiamo pienamente l’indirizzo ministeriale e per nulla il mutato  indirizzo della giurisprudenza di legittimità.

Esaminiamo il regime fiscale nelle procedure agrarie relativamente al contributo unificato nelle sue tre forme previste dalla normativa in vigore.

2.1.1. Contributo unificato di iscrizione (articolo 14 punto 1 d.P.R. 115/02) dovuto [nelle procedure ordinarie e sommarie che non godono di espressa esenzione] da chi introduce, con citazione e/o ricorso, la causa.

Gli Uffici ministeriali di via Arenula dopo avere richiamato gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità e ripercorso le norme che nel tempo hanno disciplinato il regime dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie e verificato la loro attuale vigenza hanno concluso per l’obbligo del pagamento.

Per il richiamato indirizzo ministeriale a “…seguito dell’abrogazione dell’art. 3 legge 23 aprile 1957 n. 283 da parte dell’art. 299 del D.P.R. 115 del 30 maggio 2002 le controversie agrarie non godono di alcuna esenzione con riferimento al contributo unificato..”.

La tesi ministeriale trova (troverebbe) supporto anche nel mutato indirizzo della giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione [26] con orientamento contrario ad un proprio precedente [27] ha evidenziato che “..l’unica norma che, prima dell’introduzione del contributo unificato, esentava le controversie dal pagamento della tassa di iscrizione ( ovvero la L. 25 aprile 1957 n.283, art. 3 , comma 3) è stata abrogata dal D.lgs 30 maggio 2002 n. 113, art. 299 [28]; con la conseguenza che tali controversie non possono più ritenersi rientranti tra i processi già esenti , secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore , dall’imposta di bollo o da ogni spese , tassa o diritto di qualsiasi specie e natura che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 10, comma 1, sono esenti dal pagamento del contributo unificato…”.

Per gli uffici ministeriali di via Arenula , inoltre, oltre all’abrogazione della legge 25 aprile 1957 n.283, art. 3 , comma 3) “..anche la legge n. 1094 del 1948 che disponeva l’esenzione da ogni spesa per le cause agrarie è stata abrogata con d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito  con modificazioni in legge n. 133 del 6 agosto 2008 ( disposizioni urgenti per lo sviluppo economico , la semplificazione , la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) che ha sancito all’articolo 24 , denominato taglia-leggi, l’abrogazione di tutte le disposizioni elencate nell’Allegato A, tra le quali figura anche la predetta legge n. 1094 del 1948”.

Non conveniamo con l’asserito obbligo di pagamento del contributo unificato.

Con il massimo rispetto degli indirizzi ministeriali e giurisprudenziali evidenziamo come la normativa esentiva dal pagamento del contributo unificato di iscrizione nelle procedure in esame non era la sola legge 25 aprile 1957 n.283, art. 3 , comma 3 [29] .

L’esenzione dal pagamento del contributo unificato scaturiva anche, ed oggi unicamente, dal disposto di cui all’articolo 9, legge 2 marzo 1963, n. 320 relativa alla  “ Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie” , ai sensi del quale  “rimangono  conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite con  la  presente  legge,  i  benefici  fiscali  e  di diversa natura previsti  dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie “.

All’entrata in vigore della sopra richiamata normativa [ 1° aprile 1963 [30] ] l’unico beneficio fiscali e  di diversa natura previsti  dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie  era per l’ appunto l’esenzione dalla tassa di iscrizione, oggi contributo unificato, delle cause agrarie.

La legge 2 marzo 1963, n. 320 rientra , per gli articolo da 1 a 7 e da 9 a 12, inoltre, tra quelle individuate dal decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179  [Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970], di cui “si ritiene  indispensabile  la  permanenza  in   vigore,   a   norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.

Né la normativa del 19863 risulta incompatibile con il nuovo regime delle spese introdotto dal testo unico sulle spese di giustizia.

Il più volte richiamato articolo 299, dispone, relativamente alla legge 320/1963, la sola abrogazione del comma 8 nulla disponendo in merito all’articolo 9 mantenendone, quindi, per espressa volontà del Legislatore l’efficacia relativamente ai benefici  fiscali  e  di diversa natura. 

Permane, quindi a tutt’oggi, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

2.1.2. Contributo unificato integrativo (articolo 14 punto 3, prima parte, d.P.R. 115/02) dovuto [nelle procedure ordinarie e sommarie che non godono di espressa esenzione] dalla parte che introduce il giudizio e spiega domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo modificando il valore della causa [31] ;

2.1.3. Contributo unificato autonomo (articolo 14 punto 3, seconda parte, d.P.R. 115/02) dovuto [nelle procedure ordinarie e sommarie che non godono di espressa esenzione] dalle altre parti ( convenuti o resistenti) che spiegano domanda riconvenzionale o chiamata di terzo in causa e dalla parte che interviene volontariamente nel processo, il pagamento del contributo unificato autonomo è indipendente dalla modifica del petitum.

Riguardo il contributo unificato di cui ai sub-a2 e sub-a3 , come anticipato, il Ministero ne ritiene l’esenzione in applicazione del vigente articolo 10, comma 2, decreto luogotenenziale 10 agosto 1945 n. 639, il quale, per le procedure agrarie, dispone che “ gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo..”

Ne condividiamo l’esenzione oltre che per la richiamata normativa ministeriale anche in ragione del fatto che l’esenzione del pagamento del contributo unificato di iscrizione della causa, per come sopra motivato, comporta la, logica, esenzione delle forme di contributo unificato, sia esso integrativo e/o autonomo, che si possono determinare in corso di causa.

2.1.4. Contributo unificato a seguito di rigetto, inammissibilità o improcedibilità delle impugnazioni [32]

La ministeriale del 19 novembre 2021 non si esprime a riguardo, anche se, stabilita la debenza del pagamento del contributo di iscrizione il pagamento del contributo nelle ipotesi di cui all’articolo 13, punto 1-quater, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, ne è [sarebbe] una logica conseguenza.

Per la Corte di Cassazione, sezione civile VI ordinanza 15/02/2018 n. 3760 e sezione civile III ordinanza 30/08/2019 n. 21865 [33],“….poichè la domanda di riscatto agrario non è esente dal pagamento del contributo unificato il rigetto dell’impugnazione avente ad oggetto tale materia comporta l’obbligo del soccombente del pagamento del doppio contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 art 13 comma 1 quater..”.

Non concordando sull’obbligo di pagamento del contributo unificato di iscrizione non concordiamo neanche sull’obbligo del pagamento dello stesso raddoppiato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater DPR 115/02.

2.2. Imposta di bollo

L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo si ricava non solo dalla richiamata normativa ai sensi della quale non era dovuta la “ tassa di bollo” ma, e principalmente, dal fatto che l‘imposta di bollo oggi è assorbita dal contributo unificato ai sensi dell’articolo 18 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia [34] anche nelle procedure esenti dal pagamento del contributo unificato stesso [35].

2.3. Diritti di copia e di certificato

Nel lavoro del 2018 avevamo scritto che fosse dovuto, attesa la mancanza di una espressa normativa esentiva, il pagamento dei diritti di copia negli importi di cui alle tabelle allegate agli articoli 266 e ss d.P.R. 115/02 testo unico spese e il pagamento del diritto di certificato di cui all’articolo 273 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia.

La recente direttiva ministeriale in commento ne conferma l’obbligo del pagamento .

2.4. Anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile [36]

Nel lavoro del 2018 avevamo scritto che fosse dovuto  il pagamento delle anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile.

In materia di esenzioni dal pagamento delle anticipazioni forfettarie vale il principio stabilito nella circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale – Ufficio I- prot. n. 1/6561/U/44 giugno 2005: “…l’importo forfettario di 8 euro (ndr= ora € 27) non è dovuto per tutti quei procedimenti, disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l’esenzione da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura..

La recente direttiva ministeriale in commento ne conferma l’obbligo del pagamento

2.5. Imposta di registro

La recente direttiva ministeriale in commento non ne affronta la tematica.

In materia di esenzione dalla registrazione degli atti giudiziari, opera l’articolo 10 tabella al d.P.R. 26 aprile 1986 n 131 ai sensi del quale non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione per ”sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973 n. 533; atti documenti e provvedimenti di cui all’articolo 57 della legge 27 luglio 1978 n 392” , normativa oggi abrogata, mentre in materia agricola ne dispone l’esenzione per i “ contratti di mezzadria,di colonia e di soccida ;convenzioni per pascolo e per alimenti di animali”  nulla stabilendo per i provvedimenti definitori dei giudizi innanzi alle sezioni specializzate agrarie.

In materia di competenza delle sezioni agrarie e relative ad esempio alla prelazione agraria vige il principio dell’assoggettabilità, del provvedimento decisorio, alla registrazione con pagamento della relativa imposta[37] .

In materia di imposta di registro appare, infine,  utile richiamare l’articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 23/2011 modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha introdotto, a far data del 1° gennaio 2014, l’obbligo di registrazione degli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, quindi, anche delle sentenze e delle conciliate in materia agraria.

 

 

 

 

 


[1] Nei siti ufficiali di molti uffici giudiziari, al di là di quelli che si limitano ad una lapidaria “controversie agrarie esenti”, leggiamo che nei processi agrari ”tutti i ricorsi, atti, documenti, sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposto di bollo, di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura (art. 10, 1° comma, legge Il agosto 1973, n. 533).”
[2] Le spese che la parte si trova a dover affrontare in un processo civile sono: a) contributo unificato (articoli 9, 10,13,14,15 e 16 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) quella che, nella prassi, viene indicata come spesa di iscrizione a ruolo della causa; b) anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile (art. 30 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) dovuta all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo; c) diritti di copia (art. 267 e ss d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia); d) diritto di certificato (art. 273 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia); e) imposta di bollo ( d.P.R. n 642/72 disciplina sull’imposta di bollo); e) l’imposta di registro per i provvedi-menti del giudice (d.P.R. 131/86 testo unico imposta di registro).
[3] Rivista delle Cancellerie- rassegna bimestrale dei servizi giudiziari – Dottrina, Giurisprudenza, Normativa –  Anno LI n 5 settembre-ottobre 2018 da pag 499 a pag 505 “Regime fiscale degli atti nel processo agrario”; ProfessioneGiustizia.it – il Portale degli operatori della Giustizia- 23 luglio 2018 “Regime fiscale degli atti nel processo agrario–  Processo agrario e regime fiscale: quale il contributo unificato e la marca anticipazioni, i diritti di copia, la registrazione degli atti giudiziari”; Diritto & Diritti (Diritto.it)  – lunedì 23 luglio  2018 “Regime fiscale degli atti nel processo agrario”; Il Caso.it –foglio di informazione giuridica – 18 luglio 2018 “regime fiscale degli atti nel processo agrario
[4] articolo 8, punto 1, d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia
[5] Le deroghe al richiamato principio, attengono: a) alle ipotesi di ammissione della parte processuale al patrocinio a spese dello Stato (articolo 8, punto n 2 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia ) in cui è l’Erario ad anticipare e/o prenotare a debito le spese occorrenti alla parte o al processo che, per disposizione normativa o del giudice, sono poste a carico della parte ammessa al patrocinio; b) nelle cause in cui la parte, secondo previsione legislativa,è esentata dal pagamento delle spese.
[6] L’articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 nell’abrogare il richiamato articolo 47 della legge 203/1982 confermava che “1. le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non espressamente disposto dal presente articolo. 2. sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963 n. 320…omissis…”
[7] L’interpretazione autentica è l’interpretazione giuridica svolta dal legislatore per chiarire il significato delle norme giuridiche
[8] vedi elencazione di cui alla precedente nota n. 2
[9] art. 30 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia
[10] Ha natura di “entrata tributaria erariale”, il contributo unificato “indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina” [cfr = Corte Costituzionale Sentenza n. 73/2005, Cassazione Sezioni Unite sentenze nn. 3007/08 e 3008/08, e da ultimo sentenza n. 5994/2012]. L’esazione dei diritti di copia “ ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge” [cfr= circolari ministero della giustizia prot. 4/2668/4 del 6.12.1985, prot. 1390/26 del 16.4.1958, prot. 8/158/16 del 20.4.1980, prot. 8/1134/19128 del 16.1.1990, DAG.24/11/2006.0124681.U, DAG.18/03/2010.0041309.U]. L’imposta di registro appartiene alle c.d. imposte indirette il che non fa venire meno la caratteristica di norma tributaria specie in relazione agli atti per i quali la registrazione è obbligatoria per legge.
[11] cfr = Dispense delle lezioni di diritto tributario – Prof. Giovanni Girelli Facoltà di Giurisprudenza – A.A. 2011 -2012
[12] Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione generale degli affari interni – Ufficio I – Reparto I-  Servizi relativi alla giustizia civile DAG.19/11/2021.0232513.U
[13] Cassazione civile sezione III sentenza 31/03/2016 n. 6227 , Cassazione civile sezione VI ordinanza 15/02/2018 n. 3760 e Cassazione civile sezione III ordinanza 30/08/2019 n. 21865
[14] metodo seguito anche dall’indirizzo ministeriale di cui alla precedente nota 12 e dallo scrivente utilizzato nei lavori pubblicati  nell’anno 2018 richiamate in nota n. 3.
[15]La sopra richiamata normativa risulta abrogata dal decreto legge 25giugno 2008 n. 112 , convertito con modificazioni in legge 133 del 6 agosto 2008 che ha sancito all’articolo 24 l’abrogazione di tutte le disposizioni elencate nell’allegato A tra le quali figura la predetta legge 1094/1948.
[16]La sopra richiamata normativa risulta abrogata dal decreto legge 25giugno 2008 n. 112 , convertito con modificazioni in legge 133 del 6 agosto 2008 che ha sancito all’articolo 24 l’abrogazione di tutte le disposizioni elencate nell’allegato A tra le quali figura la predetta legge 1094/1948.
[17] dall’articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 c.d. testo unico spese di giustizia.
[18] decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639 (norme per l’applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione ) art. 10 “gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo..”
[19] Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie) “rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite con la presente legge, i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie”.
[20] Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione generale degli affari interni – Ufficio I – Reparto I-  Servizi relativi alla giustizia civile DAG.19/11/2021.0232513.U
[21] ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 14 D.P.R. 115/02
[22] circolare  DAG.19/11/2021.0232513.U
[23] ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 14 D.P.R. 115/02
[24] il nuovo orientamento , Cassazione civile sezione VI ordinanza 15/02/2018 n. 3760 e Cassazione civile sezione III ordinanza 30/08/2019 n. 21865, ha mutato il precedente orientamento Cassazione civile sezione III sentenza 31/03/2016 n. 6227
[25] articolo 13 punto 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
[26] Cassazione civile sezione VI ord.  15/02/2018 n. 3760 e Cassazione civile sezione III ord. 30/08/2019 n. 21865
[27] Cassazione civile sezione III sentenza 31/03/2016 n. 6227
[28] ricordiamo, per chiarezza di esposizione, che nel D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ( Testo A)  conosciuto comunemente quale TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA confluisce , integrandola, la normativa relativa sia al Decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 113 testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia ( Testo B) sia il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 114  testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia ( Testo C) vedasi Supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale Serie generale n. 139 del 15-6-2002.
[29] abrogata espressamente dall’articolo 299 (abrogazione di norme primarie ) sia del Decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 113 testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (Testo B) sia del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).
[30] ai sensi dell’articolo 12 della legge 2 marzo 1063 n. 320 la stessa entrava in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale avvenuto il 30 marzo 1963 [ in gazzetta ufficiale n. 86]
[31] cfr =Circolare Mini-stero della Giustizia 10 ottobre 2014 n 0136174/U, confermata Ministero della Giustizia DAG.10/11/1015.0169084.U
[32] Ai sensi dell’articolo 13 punto 1-quater TU spese di giustizia” Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento deposito dello stesso” .Nell’indirizzo ministeriale giustizia del 6 luglio 2015  [ rif = DAG.08/97/2015.0100201.U]  si evidenzia la natura “non sanzionatoria” della riscossione dell’importo previsto dalla norma in oggetto. Infatti “ dalla lettura dell’art.1, comma 17, della Legge 228/2012, appare evidente l’intento sanzionatorio della norma in esame, tuttavia, la sua collocazione sistematica all’interno del Testo Unico spese di giustizia, DPR 30 maggio 2002, e, precisamente, all’articolo 13, e l’espressione utilizzata dal legislatore, non consentono di equiparare tot court l’importo previsto dal comma 1-quater ad una pena pecuniaria “
[33] espressamente richiamate dalla ministeriale DAG.19/11/2021.0232513.U
[34] “l’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione soggetti al contributo unificato. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, in-clusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”.
[35] l’esenzione non vuol dire che il contributo unificato non sia dovuto, per l’art. 9 dpr 115/02 il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile il Legislatore però in relazione a determinate procedure o a determinati soggetti ne prevede il non pagamento ma con questo non vuol dire che il contributo unificato non riscosso sia sostituito dalla riscossione dell’imposta di bollo
[36] art. 30 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia [attualmente quantificato in € 27].
[37] vedasi risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64/E del 12 giugno 2012

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