Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali: criticità e recupero alla luce degli orientamenti ministeriali

Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali: criticità e recupero alla luce degli orientamenti ministeriali

Sommario: Premessa – 1. Le ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali – 1.1. Individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito – 1.2. Provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione e nei casi di equa riparazione e riparazione per ingiusta detenzione – 1.3. Provvedimenti giurisdizionali in giudizi con una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato – 1.4. Provvedimenti, civili e penali, con condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – 1.5. Atti relativi alla procedura fallimentare o in giudizi ordinari in cui è parte il fallimento – 2. Registrazione a debito – 2.1. Ufficio competente a chiedere la registrazione – 2.2. Registrazione a debito a seguito di segnalazione della Agenzia delle Entrate – 2.3. Registrazione a debito a seguito di segnalazione delle parti del giudizio – 2.4. Modalità per la registrazione a debito – 2.5. Individuazione della parte obbligata nell’ipotesi di cui all’articolo 59 lettera d) – 2.6. Registrazione a debito: termini, decadenza, prescrizione – 2.7. Responsabilità in materia di registrazione a debito – 3. Recupero della spesa prenotata a debito – 3.1. Aspetti generali: principio di solidarietà passiva – 3.2. Ufficio competenza al recupero – 3.3. Recupero in giudizio con parte è ammessa al patrocinio: aspetti generali e ipotesi di compensazione – 3.4. Recupero in giudizio con parte Pubblica Amministrazione: aspetti generali, ipotesi di compensazione procedure per equa riparazione e per ingiusta detenzione – 3.5. Recupero in giudizio in cui parte è il fallimento: aspetti generali e ipotesi di compensazione – 3.6. Recupero nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (art. 59 lett. d)

 

N.B. = Nel presente lavoro il Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131 sarà  indicato  con Testo Unico imposta di registro e il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 sarà indicato con Testo Unico spese di Giustizia.

 

Premessa

La registrazione degli atti giudiziari  [1] è un istituto di complessa applicazione in cui entra in gioco non solo specifica normativa [2] ma indirizzi ministeriali e  prassi il più delle volte discordi non solo tra gli uffici giudiziari ma anche nelle singole diramazioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate [3].

Specifiche, ed oggetto del presente lavoro, problematiche si hanno, in particolare, quando la registrazione dei provvedimenti giudiziari avviene con “pagamento” a carico dello Stato.

Pagamento che si attua per mezzo dello specifico strumento della prenotazione a debito [4].

Con l’istituto della prenotazione a debito si ha la registrazione del provvedimento senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute [5] .

Imposte  prenotate a debito che, una volta determinate nel loro ammontare [ = liquidazione dell’imposta] da parte dell’Agenzia delle Entrate, verranno “annotate” da parte delle Cancellerie del giudice che ha emesso il provvedimento nel modello 2/A/SG per  gli uffici giudiziari [6], e contestualmente annotate nel foglio notizie [7].

Al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito  “ il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta….”.[8]

Particolari criticità, nell’istituto in esame, si manifestano: a) al momento della registrazione (ufficio tenuto e termini); b) al momento della individuazione del soggetto a carico del quale si registra a debito; c) al momento dell’individuazione se sussistono o meno i presupposti di legge per il recupero di quanto prenotato a debito da parte dello Stato; d) al momento dell’individuazione dei soggetti tenuti al rimborso di quanto lo Stato abbia prenotato a debito.

All’attività di recupero in materia da parte degli uffici giudiziari che necessiterebbe di una normativa più chiara specie nelle ipotesi di  contemporanea esistenza in giudizio di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, o di queste e una Pubblica Amministrazione.

1. Le ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali

1.1. Individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito

Per individuare, in generale, quali atti giurisdizionali scontano l’imposta di registro ci si attiene, con non senza problematiche applicative, a quanto previsto dagli articoli articolo 37  e dall’articolo 8 (tabella Allegata) del  Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131 [NB= nel prosieguo del lavoro riportato con testo unico imposta di registro] [9] .

Anche nell’ambito della registrazione degli atti giudiziari, così come avviene per la registrazione degli atti tra privati il pagamento di quanto liquidato dall’Agenzia delle Entrate  costituisce la forma ordinaria di registrazione.

Per l’articolo 16 del testo unico imposta di registro, infatti, la registrazione della sentenza è eseguita previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio. [10]

Vi sono però alcune tipologie di provvedimenti giurisdizionali in cui l’Agenzia delle Entrate,  previa specifica richiesta degli Uffici giudiziari,  procede a registrare [ cfr= liquidare] senza il contemporaneo pagamento dell’ imposta dovuta.

Le ipotesi di registrazione con prenotazione a debito sono, espressamente, previste dalla normativa vigente dall’art. 59 del testo unico imposta di registro.

L’articolo 59 del T.U. imposta di registro “….enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute. È una norma di carattere eccezionale che deve essere applicata nei limiti previsti e con le modalità indicate dalla legge , sotto la personale responsabilità di quanti (rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, cancellieri, procuratori delle parti e parti stesse) intervengono, ciascuno per le proprie funzioni , nell’attività richiesta per la registrazione stessa” [11] .

Ai sensi nell’art. 59 del testo unico imposta di registro si  registrano  a  debito, senza contemporaneo pagamento dell’ imposte dovute:

a) le sentenze, «e   negli   altri   atti   degli   organi giurisdizionali» i  provvedimenti  e gli atti che occorrono nei procedimenti    contenziosi  nei    quali   sono   interessate   le amministrazioni dello Stato [12] e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio  del (patrocinio a spese dello Stato) quando essi vengono formati  d’ufficio  o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti; la  registrazione  a  debito  non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti  formati  nell’interesse  dei  soggetti di cui alla lettera   a)  dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per   l’ulteriore   corso  del  procedimento  stesso  o  per  la  sua definizione;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;

d) le sentenze [13] che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

Nelle sopra elencate ipotesi il Legislatore ha, quindi, ritenuto opportuno derogare al generale meccanismo di applicazione dell’imposta, privilegiando esigenze diverse.

Nei casi di cui alle lettere a)  quello di non gravare immediatamente con l’imposta sulle amministrazioni dello Stato parti in causa o sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di cui alla lettera c), non gravare sulla una procedura fallimentare in corso.

Nel caso di cui alla lettera d) di non imputare il pagamento dell’imposta alla vittima di un fatto costituente reato che abbia ottenuto dall’Autorità giudiziaria un provvedimento di condanna al risarcimento del danno subito,  facendo, in caso di accoglimento della domanda del danneggiato, prevalere non le  ragioni di ordine fiscale ma motivi etico sociali [14].

Per l’ Amministrazione finanziaria, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera d) dell’articolo in commento, “… il motivo dell’introduzione di tale norma si basa non su principi di carattere  tributario,  bensì  su  considerazioni  etico-morali,  in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal  reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del  credito  cui  di  regola  si  riferisce  l’imposta  da pagare si appalesa spesso aleatorio…” [15]. Soggette a registrazione le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile [16]. La circolare del ministero delle Finanze del 4 luglio 1989 [17] nello statuire che “ sono soggette a registrazione a debito le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisionale esecutiva “ sembrava potesse essere interpretata “ nel senso che l’obbligo di registrazione riguardasse soltanto le sentenze penali che contengono la liquidazione di una provvisionale e non anche quella di mera condanna generica.” [18]. Per il Ministero della Giustizia [19]  anche “ le sentenze penali di  condanna generica al risarcimento dei danni, nelle quali il valore economico della prestazione non è espressamente determinata , devono essere assoggettate all’imposta di registro in misura fissa”. Per gli Uffici ministeriali di via Arenula [20]  “..ciò in quanto il giudice penale nel comminare una condanna generica al risarcimento del danno incide su un rapporto di natura esclusivamente civilistica.

E’ stato posto l’interrogativo se possa darsi una lettura estensiva del termine ‘sentenze’ di cui all’art. 59 lett. d) testo Unico imposta di registro .

Per il Ministero della Giustizia [21] , il termine “sentenze” nella richiamata normativa “…è  atta a comprendere anche provvedimenti dotati di forma diversa, ma ugualmente soggetti a registrazione, quali, in specie, le ordinanze di cui all’art. 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno acquisito l’efficacia di sentenza..”.

Diversamente [22] ..la sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs 274 del 2000 si limita a prendere atto di una condotta riparatoria/risarcitoria avvenuta al di fuori del processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito. Ciò si evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs 274 del 2000non si sostanzia né in un provvedimento di condanna, né in un provvedimento si accertamento nei confronti delle parti , ma  dichiara estinto il reato  enunciandone la causa nel dispositivo. Ne consegue che il provvedimento in parola non avendo natura definitoria del giudizio non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2 della Tabella ,allegata TUR”.

 Soggetta a registrazione in termine fisso la conciliazione, nell’ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile e in cui  l’accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definisca anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale [23].

1.2. Provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione e nei casi di equa riparazione e riparazione per ingiusta detenzione                  

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un ‘Amministrazione dello Stato, l’art. 59, primo comma, lettera a)  testo unico sull’imposta di registro,  dispone che: «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle impo­ste dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedi­menti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».

Per il Consiglio di Stato [24] “…occorre attribuire la massima ampiezza alla formula utilizzata nella norma in esame (art. 59 lett. a).  Ciò comporta che tutte le sentenze relative a procedimenti in cui una parte sia un’amministrazione statale devono poter godere del beneficio della registrazione a debito. Nessuna discrezionalità può essere esercitata in merito, atteso che occorre soltanto effettuare una ricognizione dell’esistenza del presupposto di fatto consistente nella presenza, in qualità di parte, di una amministrazione dello Stato”.

Per l’Agenzia delle Entrate  per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale rileva la previsione dettata dal citato art. 59, comma 1, lett. a), del Testo Unico Imposta di registro, che stabilisce che si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell’imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato….[25] .

Ai sensi dell’ art. 3, lett. q) Testo Unico spese di giustizia  “ amministrazione ammessa alla prenotazione a debito è l’amministrazione dello Stato o altra pubblica Amministrazione  ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”[26].

E’ fuori da ogni dubbio che i Ministeri rientrino nel concetto di Amministrazione dello Stato di cui al sopra richiamato articolo 3 lettera q) testo unico spese di giustizia.

Per l’individuazione di “ altra pubblica amministrazione” bisogna fare riferimento a specifica normativa in materia o a specifico indirizzo ministeriale.

Sono, ai fini che ci interessano, Pubbliche Amministrazioni :

– le Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio [27]  ;

l’ AG.E.A. ( agenzia per le erogazioni in agricoltura) [28] ;

Non lo sono, sempre in relazione all’istituto in commento nel presente lavoro:

l’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati [29] ;

–  l’INAIL quando agisce quale parte in cause ordinarie; nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria, in cui gli atti non sono soggetti alla registrazione, è tenuta ad esempio al pagamento del contributo unificato [30];

–  l’INPS quando agisce quale parte in cause ordinarie; nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria, in cui gli atti non sono soggetti alla registrazione, è tenuta ad esempio al pagamento del contributo unificato [31] .

Non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti della prenotazione a debito gli Enti territoriali [32] (Comuni, Provincie, Aziende sanitarie, ecc) e regionali.

Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giu­stizia). [33]

Ai sensi del primo comma dell’art. 158, comma 1 lettera c) nel processo, civile o amministrativo in cui è parte l’Amministrazione Pub­blica, è, tra l’altro, prenotata a debito, se a carico dell’Amministrazione l’imposta di registro ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera a) Testo Unico Imposta di registro  .

Se a carico dell’Amministrazione letteralmente sta a significare che la sola presenza dell’Amministrazione pubblica quale parte in giudizio non fa ( non farebbe) scattare in automatico l’istituto della registrazione a debito occorrendo  l’ulteriore elemento dato dalla soccombenza in causa della stessa Amministrazione pubblica.

A sostegno di quanto sopra  l’indirizzo ministeriale giustizia [34]  secondo il quale l’istituto della prenotazione a debito dell’imposta di registro  “..deve essere applicato nei casi in cui l’amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa. “.

Il successivo art. 159 del testo unico spese di giustizia disciplina l’ipotesi  in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio prevedendo che:

a) qualora la registrazione sia stata richiesta da un’Amministrazione statale, l’imposta di registro è pre­notata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta dovuta va corrisposta dall’altra parte processuale.

b) nella differente ipotesi in cui la registrazione dell’atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall’Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l’imposta dovuta è pagata inte­ramente dalla parte privata

La, cattiva, lettura del disposto di cui all’articolo 159 ha negli anni portato, negli anni passati , le Agenzie delle Entrate a registrare l’intera imposta a registro “scaricando” sulle cancellerie l’onere di dover provvedere al recupero della quota  a carico della parte privata.

Ai contrasti tra uffici giudiziari e uffici finanziari ha posto fine la direttiva dell’Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2015 [35] ripresa dal Ministero della Giustizia con direttiva del 17 dicembre 2015 [36] .

Nel merito l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che ” nell’ipotesi di procedimenti nei quali è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo  dell’ imposta va corrisposta dal ‘ altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell’ articolo 10, lettera e), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’ imposta di registro. Tenuto conto di tale indicazione operativa, si invitano gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all’atto della trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: IMPOSTA DI REGISTRO A DEBITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002”.

I provvedimenti che definisco i giudizi in materia di equa riparazione [37]  e di riparazione per ingiusta detenzione [38], rientrano tra le ipotesi di cui alla lettera a) articolo 59 testo unico imposta di registro.

Le ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti  per equa riparazione [39] , ,  e di riparazione per ingiusta detenzione [40], ,  non rientrano, come potrebbe sembrare tra le ipotesi di cui alla lettera d) articolo 59 testo unico spese di giustizia ma tra le ipotesi di cui alla lettera a) del richiamato articolo.

I decreti di equa riparazione sono “.. pronunciati in procedimenti in cui è sempre parte lo Stato, giacché, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, della legge n. 89/2001il ricorso è proposto nei confronti del Ministero della Giustizia..del Ministero della Difesa…del Ministero delle Finanze …del Presidente del Consiglio dei Ministri  ..” e pertanto “…rientrano tra gli atti per i quali è prevista la registrazione a debito [41]..”.

Anche le ordinanze su ricorsi per ingiusta detenzione per il Ministero della Giustizia [42] “..rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso per effetto del combinato disposto degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni concernenti  l’imposta di registro approvato con DPR n. 131/1986 e dell’art. 8 comma 1 , lett. b) della tariffa , parte prima allegata al medesimo Testo Unico. Tali ordinanze sono, infatti, riconducibili agli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio… le suddette ordinanze rientrano tra i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato per i quali è prevista la registrazione a debito ex art. 59 comma 1 lettera a) del DPR 131/1986..”.

Per l’Agenzia delle Entrate [43] “.. in ordine alle modalità operative di registrazione, le ordinanze rientrano tra “(…) i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato (…)” per i quali è prevista la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell’imposta dovuta (articolo 59, comma 1, lettera a, atteso che la domanda riparatoria viene proposta proprio nei confronti dello Stato e il provvedimento della Corte d’Appello va notificata al Ministro dell’Economia e Finanze (Tesoro) (cfr. Parere del Consiglio di Stato del 28 ottobre 1996, n. 1368/96). In proposito si rinvia alle istruzioni amministrative impartite con circolare n. 13 del 23 marzo 2004 dell’Agenzia delle Entrate, in tema di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo..” .

1.3. Provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui una o più parti siano ammesse al patrocinio a spese dello stato

Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato nella Parte Terza del testo unico spese di giustizia , articoli dal 74 al 145 [44].

L’obbligo di pagamento, da parte dei privati, delle spese occorrenti nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano conosce una importante eccezione, secondo comma dell’articolo articolo 8 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 ,  “ se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato [45] , le spese sono anticipate [46] dall’erario o prenotate a debito [47].”

Tra le spese prenotate a debito a favore della parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato sia nel processo civile che nel processo penale [48]  rientra anche l’imposta di registro [49] .

Articolo 8 comma secondo che trova applicazione, in materia di prenotazione a debito, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale [50] sia nel caso in cui la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato [51],   sia nel caso in cui la parte civile non sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato [52].

Ai sensi dell’ art.. 132 testo unico spese di giustizia  “ nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge “.

La non felice  disposizione normativa richiamata  fa si che le Agenzie delle Entrate provvedano a registrare l’intera imposta a registro a debito , ai sensi dell’articolo 59 lett. a) imposta di registro anche qui “scaricando” sulle cancellerie l’onere di dover provvedere al recupero della quota  a carico della parte privata.

Un intervento definitivo e chiarificatore da parte del Legislatore  che meglio coordini i due testi unici  e degli Uffici ministeriali sarebbe auspicabile.

1.4.  Provvedimenti, civili e penali, che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato

La disciplina previgente all’attuale Testo Unico imposta di registro non prevedeva l’ipotesi di registrazione a debito delle “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, ipotesi introdotta dalla normativa vigente con la lettera d) dell’articolo 59 in esame [53].

Per La Corte costituzionale [54]  la ratio dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula [55] “…è certo che l’articolo 59 lett. d) DPR del 1986 abbia inserito nella precedente regolamentazione della materia una ipotesi di esenzione tributaria in favore del soggetto danneggiato, altrimenti obbligato alla anticipazione della spesa di registrazione della sentenza a lui favorevole , indipendentemente dalla sede, penale [56] o civile [57], della relativa pronuncia, con conseguente esclusivo recupero delle spese prenotate a debito a carico della parte condannata al risarcimento. La ratio di tale disposizione non è ispirata a ragioni di ordine fiscale ma a motivi etico sociali, avendo il legislatore ritenuto di dover tutelare, in tal modo, la posizione del danneggiato.”

Il disposto di cui alla lettera d) comma 1 dell’articolo 59 DPR 131/1986 deve essere coordinato con l’ art. 73  DPR 115/2002  comma 2-ter ai sensi del quale : la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del  danno  prodotto  da  fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni  dalla  data  in  cui sono divenuti definitivi. 

Il disposto dell’art. 59, lett. d), del testo unico imposta di registro “va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un’ipotesi di reato” [58].

Ma quale è l’esatto, ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame , significato da attribuire all’espressione  “danni prodotti  da fatti costituenti reato” ?

La  ricorrenza   della  previsione  normativa  di  cui  alla  lettera  d) art. 59 testo unico imposta di registro  presuppone  necessariamente l’accertamento  giudiziale del reato da parte del  giudice  penale [59] ?

Alle precedenti domande hanno, e da tempo, dato risposte sia la giurisprudenza che la dottrina.

Col termine generico di sentenze, l’art. 59, lettera d), Testo Unico imposta di registro ci  si riferisce sia alle sentenze penali [60] sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. [61] .

L’istituto in esame trova applicazione,quindi,  anche  in  assenza  di  procedimento  penale, alle  sentenze emesse  in sede civile che contengono condanna al  risarcimento  dei  danni sia patrimoniali , ex articolo 2043 codice civile ( risarcimento per fatto illecito) [62], sia  non  patrimoniali  (o  morali) [63] derivanti  dal fatto illecito [64],  nelle  ipotesi  previste dal  combinato disposto degli artt.  2059 codice civile (che prescrive il risarcimento del  danno non  patrimoniale  nei  casi determinati dalla legge) [65],  185 [66]  e  198 codice  penale [67].

Per l’amministrazione Finanziaria “ sono da assoggettare a registrazione non soltanto le sentenze del giudice civile , ma anche quelle del giudice penale o speciale quando , nello statuire in materia di controversie civili , assumono perciò stesso rilievo agli effetti dell’imposta di registro..”[68].

Per l’Amministrazione finanziaria, quindi, “..la sussistenza dell’obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell’ambito del processo penale..” [69].

Per i giudici di legittimità  la norma dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato inteso in senso ampio in modo da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale .[70]

Il potere del giudice civile di “ accertare la sussistenza del reato è riconosciuto anche ove sia intervenuta declaratoria di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato”[71].

Anche in  caso di estinzione del reato [72]  il danno non patrimoniale  può  essere richiesto addicendo la giurisdizione  civile [73].

il provvedimento in grado di appello ex art 578 c.p.p. che dichiara estinto il processo per amnistia o per prescrizione  confermando, la condanna al risarcimento danni derivanti da fatti costituenti reato contenuta nella sentenza di primo grado è soggetto a registrazione a debito.[74]

Il  giudice   civile, quindi, anche  nel caso in cui sia verificata una causa  di estinzione  dell’azione penale  può accertare se  un  fatto   rivesta i  caratteri del reato ai fini dell’attribuzione dei danni non  patrimoniali.

Si dovrà, quindi come da indirizzo ministeriale del 4 luglio 1989 [75], procedere alla registrazione a debito  dei  provvedimenti   giudiziari  ascrivibili  ad  una  delle  seguenti categorie: ordinanze penali   portanti liquidazione provvisionale; sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede  e liquidazione provvisionale esecutiva; sentenze civili  che contengono condanna al risarcimento  danni allorché si configuri una delle seguenti ipotesi:   –  il danno  patrimoniale e  non patrimoniale  oggetto della   condanna  trova il  proprio  titolo,   secondo  la  motivazione della  sentenza,  in  un reato accertato precedentemente dal giudice penale; –  l’autore  del   fatto  illecito   e’  condannato,    pur  in    assenza  di  procedimento   penale,   oltre   al   risarcimento   dei  danni  patrimoniali,  anche di quelli non patrimoniali (o morali).

In materia penale “si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato”[76].

1.5. Atti relativi alla procedura fallimentare o in giudizi ordinari in cui è parte il fallimento

Nell’ambito delle procedure fallimentari bisogna tenere conto, ai fini del presente lavoro, sia della procedura fallimentare in senso proprie che è : la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura  espressamente disciplinata, dagli articoli 146 e 147 Testo Unico spese di giustizia [77], sia delle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento ipotesi disciplinata dall’art. 144 Testo Unico spese di giustizia.

Nella procedura fallimentare per la sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione [78], l’imposta di registro è prenotata a debito.[79]

Nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire o meno con prenotazione a debito.

L’articolo 59 lettera c)  Decreto Presidente della Repubblica n. 131/1986 è specifico nel limitare la registrazione alla  procedura fallimentare escludendone, quindi, la possibile ipotesi in cui il fallimento è parte in un giudizio ordinario.

L’ipotesi che si potrebbero verificare in un giudizio ordinario con parte il fallimento sono:

– che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio ne chieda la registrazione a debito,  o

– che sia l’Agenzia delle Entrate che nella fase della liquidazione chieda il pagamento al fallimento.

La prima delle ipotesi, che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio che ne chieda la registrazione a debito, non ha, a parere di chi scrive, legittimazione normativa a sostegno.

l’articolo 144 T.U. spese di giustizia prevede che “ nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione di ufficio“.

Come visto l’articolo 59 lettera c) DPR 131/1986 parla di procedura fallimentare che è cosa diversa dal giudizio ordinario in cui è parte il fallimento quindi le spese a cui fa riferimento il richiamato articolo 144 T.U. spese di giustizia non possono che essere limitate a quelle previste e necessarie al giudizio  ( contributo unificato, anticipazione forfettaria , diritti di copia oltre le spese anticipate necessarie per onorari di avvocato ed eventuale consulente di parte) .

L’altra ipotesi, ossia quella che sia l’Agenzia delle Entrate a, nella fase della liquidazione, chiederne il pagamento al fallimento trova ( troverebbe) giustificazione nel principio della c.d. solidarietà passiva  in riferimento alle imposte di registro ex articolo 57 decreto presidente della Repubblica n. 131/1986 [80] .

Ove si verificasse l’ipotesi in argomento la liquidazione a carico del fallimento dovrebbe essere proceduta dalla richiesta, da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento [81] soggetto a registrazione di registrare a debito [82] e il relativo, ed effettivo pagamento da parte del curatore fallimentare , subordinato, ai sensi del quarto e quinto comma dell’articolo 146 testo unico spese di giustizia alla disponibilità di liquidità nel fallimento.[83]

2. Soggetti tenuti alla registrazione a debito

2.1. Ufficio competente a chiedere la registrazione

Per il Ministero delle Finanze [84] la procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell’organo designato cioè del cancelliere giudiziario….È quest’ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito” [85]

Al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna.[86]

In ai sensi dell’articolo 10 lettera c) Testo Unico Imposta di registro sono obbligati a richiedere la registrazione “ i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato.

La procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell’organo designato cioè del cancelliere giudiziario[87] ….è quest’ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito” [88].

Al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate [89] la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna .”[90].

L’Ufficio di cancelleria competente a chiedere la registrazione è nel processo civile quello del giudice che ha emesso il provvedimento [91].

Sempre  nel processo civile nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è la cancelleria del giudice in cui si definisce il giudizio. [92]

Nel processo penale nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è, divenuto definitivo il titolo, la cancelleria del giudice dell’esecuzione.[93]

Nelle ipotesi di giudizio penale gli Uffici ministeriali di via Arenula[94]  hanno specificato che “con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell’esecuzione e cancelleria tenuta all’annotazione di cui all’art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l’atto alla cancelleria del giudice dell’esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all’Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni[ndr = ora trenta giorni]  previsto dall’art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002” .

Nel caso di prenotazione a debito della sentenza, come in tutti i casi di spese  prenotate a debito, gli uffici di cancelleria devono procedere all’annotazione della somma prenotata nel foglio delle notizie [95] .

Per la direttiva ministeriale Giustizia del 27 giugno 2003 [96] “poiché la quantificazione dell’imposta da annotare è di competenza dell’Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del  successivo recupero.”[97]

Sempre per la richiamata direttiva ministeriale “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l’imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”.

Anche nelle ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti  per equa riparazione [98], e riparazione per ingiusta detenzione [99] , competente a chiederne, nelle modalità della prenotazione a debito , è la cancelleria.

Per l’Agenzia delle Entrate [100] “…l’interpretazione secondo cui i decreti emessi in tema di equa riparazione, ex legge 24 marzo 2001 n.89, sono soggetti alla  registrazione in termini fissi e il cancelliere è l’organo tenuto a richiedere la registrazione a debito ex art. 10 lettera c) del testo unico dell’imposta di registro [101] con le modalità previste dall’articolo 60 [ndr= prenotazione a debito] è stata condivisa dall’Avvocatura dello Stato che ha posto in rilievo come tale procedura semplificata ..eviti..una inutile complicazione ( pagamento dell’imposta di registro da parte del ricorrente e successivo rimborso della stessa somma da parte dell’Amministrazione)..”

A seguito dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia ricordiamo che, ai fini della registrazione, “ ….  fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche. L’atto iscritto a repertorio [102]  è quindi trasmesso in copia all’agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale. All’atto dell’avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull’originale”.  [103]

2.2. Registrazione a debito a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito dell’istituto in esame l’attività dell’Agenzia delle Entrate non si limita ed esaurisce nella mera attività di registrazione “ …è quest’ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito” [104]

Ai sensi del punto 2 dell’art 60 Testo Unico Imposta di registro  …l’ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi  che  consentano  la riconducibilità dei   provvedimenti   giurisdizionali   all’ambito applicativo dell’articolo 59, comma 1, lettera d),  può’  sospenderne la  liquidazione  e  segnalare  la  sussistenza  di   tali   elementi all’ufficio giudiziario.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l’ufficio giudiziario  deve  fornire  il  proprio parere  all’ufficio  finanziario,  motivando,  con   apposito   atto, l’eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione  a debito. [105]

2.3. Registrazione a debito a seguito di segnalazione delle parti del giudizio

Anche le parti processuali , a seguito delle modifiche operate al testo unico spese di giustizia  dal decreto legge 20 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 2 dicembre 2016 n. 225, possono segnalare alla cancellerie la sussistenza  dei  presupposti  previsti  per  la  registrazione,  con prenotazione a debito .

Ai sensi del novellato articolo 73 testo unico spese di giustizia  punto 2-quater  le  parti  in  causa   possono   segnalare   all’ufficio giudiziario,  anche  per  il  tramite  del  proprio   difensore,   la sussistenza  dei  presupposti  previsti  per  la  registrazione,  con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al  comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.

In tal caso, l’eventuale mancata ammissione  del  provvedimento  alla prenotazione a debito deve essere motivata  dall’ufficio  giudiziario con apposito atto, da trasmettere all’ufficio finanziario  unitamente alla  richiesta di registrazione .

2.4. Modalità per la registrazione

In materia di registrazione a debito e in particolare dei soggetti tenuti a richiederla trova applicazione l’art. 60 Testo Unico Imposta di registro che, in relazione alle modalità per la registrazione a debito, al comma 1 espressamente prevede :   la  registrazione  a  debito si esegue a norma dell’art. 16  a   condizione  che  nel contesto o a margine dell’originale di ciascun   atto  sia  indicato  che questo e’ compilato o emanato ad istanza o  nell’interesse  dell’amministrazione  dello Stato o della persona o   dell’ente  morale  ammesso  al  gratuito  patrocinio,  facendosi in   quest’ultimo  caso  menzione della data del decreto di ammissione e   dell’ autorità  giudiziaria  che lo ha emanato.

Per i provvedimenti   emessi   d’ufficio   si   deve  inoltre  fare  menzione  di  questa   circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

Nei casi di registrazione a debito ai sensi dell’articolo 159 testo unico spese di giustizia[106] l’amministrazione finanziaria, come detto, ha invitato gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all’atto della trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: “IMPOSTA di REGISTRO a DEBITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002” [107] .

Riguardo alla ipotesi di cui all’articolo 132 testo unico spese di giustizia [108] appare necessario un intervento legislativo che superi la criticità  legata ai tempi di richiesta [109]  tra parte ammessa e/o delle altre parti processuali  che per legge regolamenta la stessa registrazione in relazione al quantum da prenotare a debito e  il predetto articolo e l’articolo 59 comma 1 lettera a) testo unico imposta di registro che sembra , dal tenore letterale, autorizzare le Agenzie delle Entrate a prenotare  a debito e immediatamente l’intera imposta di registro .

2.5. Individuazione della parte obbligata nell’ipotesi di cui all’art. 59 lett. d)

L’art. 59, lettera d), del testo unico imposta di registro prevede che per le “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato” (lett. d) si deve procedere alla “registrazione a debito” dell’imposta di registro.

L’art. 60, secondo comma, relativamente alla modalità di registrazione e disciplinando la soggettività passiva al tributo, impone che nelle sentenze predette “deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito” ciò al fine di facilitare l’ufficio nel recupero dell’imposta prenotata a debito.[110]

Nell’ipotesi in esame l’espressa indicazione della parte nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito comporta, per questa fattispecie, non applicabile il principio della solidarietà di cui al precedente articolo 57.[111]

Nel premettere che nell’art. 60, la indicazione della “parte obbligata al risarcimento del danno” non è equiparabile al “soggetto condannato in sentenza[112], poiché, risultando lo stesso già dalla sentenza, non avrebbe avuto giustificazione, da parte del legislatore, l’utilizzo di una diversa terminologia [113] a chi compete l’individuazione della parte tenuta al pagamento dell’imposta?

Per l’Amministrazione finanziaria [114] depositata la sentenza, da parte del giudice, il Cancelliere [115], previo esame della stessa e degli atti del fascicolo processuale [116] , deve identificare “in calce o a margine dell’originale della sentenza” la “parte obbligata al risarcimento danno”, ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di “atti costituenti reato” in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna.”

Per la giurisprudenza di merito [117] la identificazione della parte obbligata, come responsabile di “fatti costituenti reato”, costituisce, secondo la ratio della norma, oggetto di valutazione postuma desumibile dal contesto della motivazione, dagli atti processuali e dal “petitum” e “causa petendi” del giudizio, soprattutto ove la responsabilità penale “non risulta dal testo della decisione che il giudice abbia, nemmeno per implicito, valorizzato a tal fine fatti integranti i requisiti oggettivi e soggettivi di figure criminose”.[118]

Pur dando atto della disciplina di fatto in vigore non concordiamo con i richiamati indirizzi ministeriale e giurisprudenziale . [119]

Con la c.d. valutazione postuma  di cui al richiamato, e certamente non condivisibile, indirizzo giurisprudenziale si attribuirebbe, a parere di chi scrive, al Cancelliere [120], che provvede agli adempimenti relativi alla registrazione, un potere interpretativo del provvedimento giurisdizionale, potere interpretativo  che esula dalle competenze delle qualifiche amministrative del personale giustizia.

Per la Suprema Corte di Cassazione [121] l’imposta deve essere recuperata “nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno“.

La condanna per fatto costituente reato per i Giudici di Legittimità non  necessita della ricorrenza di una “concreta fattispecie di reato”, ma anche soltanto di una “fattispecie corrispondente nella sua oggettività all’astratta previsione di una figura di reato”, nel senso che “non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, ma che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato[122] .

Il compito, quindi di valutare che il  fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato non rientra certamente tra quelli per legge attribuiti al funzionario dell’ufficio giudiziario ( nella legge indicato genericamente quale cancelliere ).

Funzionario dell’ufficio giudiziario il quale è pur vero che risponde ai sensi dell’art. 61 testo unico imposta di registro, delle ipotesi di inosservanza alle disposizioni del precedente articolo 60[123] ma non ha certamente potere interpretativo/integrativo dei ( nei) provvedimenti giurisdizionali.

Peraltro il legislatore non si è espresso : “ove non risulti dalla sentenza, deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito”.

Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta va, andrebbe, quindi, e da parte del giudice, espressamente indicato in sentenza.

Al Cancelliere spetta ( spetterebbe) esclusivamente l’obbligo della trasmissione degli atti che rientrino prima facie nella indicazione ex art. 59 testo unico imposta di registro.

Nessun potere di valutazione postuma o di identificare in calce o a margine dell’originale della sentenza la parte obbligata al risarcimento danno, ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di atti costituenti reato in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna, come già scritto ,ci risulta  attribuito dalla legge o dalle specifiche norme relative ai profili professionali al personale amministrativo operante negli uffici giudiziari.[124]

2.6. Registrazione a debito: termini, decadenza e prescrizione

La materia relativamente ai termini per la registrazione degli atti giudiziari è disciplinata   dall’articolo 13 del testo unico imposta di registro e dagli articoli 73, 73-bis e 73-ter testo unico spese di giustizia.[125]

Ai sensi della richiamata normativa :

– per  i decreti di  trasferimento  e  gli  atti  da  essi  ricevuti,  gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro sessanta  giorni da quello in cui il provvedimento e’ stato emanato;

– per i provvedimenti e gli atti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), testo unico imposta di registro  diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti nello specifico sentenze decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione i cancellieri hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni [126], gli uffici di cancelleria devono richiedere  la  registrazione  decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni  da quello in cui il provvedimento e’ stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell’articolo 67  o, in mancanza di tali elementi,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di acquisizione degli stessi [127];

– per le sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del  danno  prodotto  da  fatti  costituenti reato gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro trenta giorni  dalla  data  in  cui sono divenuti definitivi.

Per le sentenze degli altri atti recanti condanna al risarcimento del  danno  prodotto  da  fatti  costituenti reato bisogna fare una, importante distinzione:

– se il provvedimento è emesso nel procedimento civile la registrazione deve avvenire entro trenta giorni  dalla  data  in  cui sono divenuti definitivi, quindi dal loro passaggio in giudicato secondo le regole del codice di rito civile;

– se il provvedimento è emesso nel procedimento penale [128]  la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato. La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l’annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.[129]

La normativa del testo unico spese di giustizia in materia di registrazione a debito dei provvedimenti penali che attengono alla liquidazione del danno civile derivante da reato “deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile.”[130]

Gli Uffici ministeriali di via Arenula hanno precisato [131] che  “sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato vanno registrate e i cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per l’invio all’ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell’irrevocabilità della sentenza [132] e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.

 È stato osservato che il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l’immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l’ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell’esecuzione, la cui cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli artt. 73 bis e 73 ter  del D.P.R. n. 115/2002.

A ciò – si rileva – si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] previsti dalla legge.

Come è noto, l’irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso gravame consegue, ai sensi dell’art. 648 c.p.p., dallo spirare del termine per proporre l’impugnazione ovvero di quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile e, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

Questa preliminare disposizione porta di per sé ad escludere che il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] entro il quale la cancelleria del giudice dell’esecuzione deve trasmettere all’ufficio finanziario la sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla commissione di reati decorra dal momento stesso dell’irrevocabilità.

Così facendo, infatti, non si terrebbero nel debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostative rispetto al passaggio in giudicato della sentenza.

Proprio in questa prospettiva l’art. 27 del D.M. n. 334/89, recante il regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, prescrive – in linea con l’art. 625, comma 4, c.p.p. – l’obbligo per la cancelleria di annotare sull’originale della sentenza (o del decreto di condanna) l’irrevocabilità.

Non sfugge la fondamentale rilevanza dell’annotazione del passaggio in giudicato del provvedimento, alla quale sono collegati importantissimi effetti giuridici, primo fra tutti la correlazione tra il regime delle impugnazioni tardive ed il rimedio di cui all’art. 670 c.p.p., che opera in una fase successiva al predetto adempimento.

Giova aggiungere che quando l’ordinamento ha inteso attribuire autonoma e diretta efficacia all’oggettiva irrevocabilità del provvedimento di condanna, lo ha fatto con previsione espressa. In tal senso depone l’art. 28, comma 1, seconda parte delle norme regolamentari citate, che – per evidenti ragioni di celerità ed urgenza – prescrive alla cancelleria della Corte di Cassazione di comunicare il rigetto del ricorso all’ufficio esecuzione del pubblico ministero funzionalmente competente perché proceda ai sensi del Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, pur in assenza dell’annotazione della irrevocabilità sull’originale del provvedimento.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell’irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.

Questa conclusione, peraltro, è del tutto coerente con i principi già affermati dalla sopra richiamata circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile, la quale ha ben posto in luce come la sentenza debba essere inviata comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame”, così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento.

Con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell’esecuzione e cancelleria tenuta all’annotazione di cui all’art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l’atto alla cancelleria del giudice dell’esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all’Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni[ndr = ora trenta giorni]  previsto dall’art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002.”

In materia di registrazione a debito di una sentenza “….il procedimento di riscossione dell’imposta, in quanto condizionato all’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all’iniziativa del Cancelliere dell’ufficio giudiziario e non dell’Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Di conseguenza, risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del medesimo D.P.R. 131/1986  [133] “.

I termini di prescrizione, decennale,  a carico degli uffici giudiziari non coincidono con i termini di prescrizione a carico delle Agenzie delle Entrate “…la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire , indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito e quindi anche prima dell’avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti.. “[134].

2.7. Responsabilità in materia di  registrazione a debito

Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del Testo Unico Imposta di registro  “i  rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri,  i  procuratori  e  le parti devono pagare in proprio le imposte  dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a  debito,  quando  non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente  articolo  ovvero  quando  di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito” .

3. Recupero della spesa prenotata a debito

3.1. Aspetti generali, principio di solidarietà passiva

Attività di recupero delle spese processuali  “ per essere azionata dalla cancelleria dell‘ufficio  giudiziario, deve trovare  fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali “ [135], costituendo , i provvedimenti giurisdizionale   “titolo  della riscossione.” [136]

Nell’evidenziare che le prenotazioni a debito hanno finalità  meramente contabili i relativi importi saranno recuperati solo in presenza del presupposto della condanna della parte privata mentre non si procederà a nessun recupero nell’ipotesi di condanna dello Stato. [137]

Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia [138] “ nel foglio delle notizie [139] dovrà essere annotata l’imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”.

In materia di provvedimento registrato a debito vale il principio [140] di solidarietà passiva tra le parti.

Chi ha adempiuto  “può comunque esercitare l’azione di regresso, ai sensi dell’articolo 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali diverse dalle Amministrazioni dello Stato e nei limiti della quota d’imposta su di esse gravante…” [141].

Quando parte processuale è una pubblica amministrazione, o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, opera sia la specificità relativa alla materia relativa alla registrazione dei provvedimenti [142]  sia quella relativa alla specifica materia per come disciplinata dal testo unico spese di giustizia.[143]

Tutte le parti del giudizio sono, quindi, tenute al pagamento dell’ imposta di registro in osservanza al principio [144] che le parti del processo sono obbligate in solido alla corresponsione dell’ intera imposta di registro.

In virtù di tale principio l’Agenzia delle Entrate può chiederne il pagamento indifferentemente ad una delle parti processuali.

La parte alla quale viene inoltrata la richiesta è tenuta al pagamento dell’intera imposta richiesta, fatta salva la possibilità, nelle ipotesi previste dalla legge, di chiedere [azione di rivalsa] all’altra parte di restituire tutta, o quota in caso di compensazione, la somma versata.

E’  lo stesso provvedimento giurisdizionale definitivo della controversia  che consentirà di agire nei confronti di parte soccombente per rientrare della cifra pagata, poiché, avendo condannato parte soccombente al pagamento integrale, o in quota,  delle spese giudiziali conseguenzialmente impone alla stessa parte [ soccombente] anche il pagamento della tassa di registrazione che è considerata proprio spesa di lite secondo la norma generale [145].

Come meglio vedremo nel prosieguo del lavoro nelle ipotesi di registrazione a debito ex lettera d) comma 1 art. 59 testo unico imposta di registro ai fini dell’obbligo del pagamento dell’imposta di registro, deve ritenersi  non applicabile il principio della solidarietà tra le parti processuali di cui all’ articolo 57 testo unico imposta di registro.

3.2. Ufficio competente al recupero delle spese

Per il Ministero delle Finanze [146] sono gli “uffici di Cancelleria competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a  debito”, dovendo gli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) attenersi soltanto “ai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione” [147].

Anche per il Consiglio di Stato [148] in relazione alla competenza al recupero nelle ipotesi di registrazione a debito, di cui all’articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, e precisamente quelle di cui alle lettere a), b) e c) “… il nuovo Testo Unico abbia, in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari…”

Sulla stessa linea gli Uffici del Ministero della Giustizia per i quali “ in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario [149].

Identica soluzione interpretativa si ricava al Paragrafo 1, lett. b) della Relazione Tecnico – Amministrativa al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 155 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la quale chiarisce: “Sono rimaste in vigore le norme sul recupero delle spese e delle pene, da parte dei cancellieri come agenti della riscossione, e quelle sull’ufficio registro, come ufficio per l’incasso del riscosso e per il pagamento delle spese anticipate, mentre con le riforme generali dal 1996 in poi la riscossione e i pagamenti relativi alle spese di giustizia, uniformate alle altre entrate patrimoniali dello Stato, sono stati attribuiti ai concessionari”.

All’individuazione della competenza al recupero da parte delle Cancellerie Giudiziarie [150] concorre, quindi, il d.p.r. n. 115 del 2002 il quale: a)  all’art. 208 lo identifica come “ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione” e b) all’art. 213, attribuendogli la competenza in ordine alla “iscrizione a ruolo” dell’imposta, lega tale potere alla scadenza del “termine computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento”, con prova evidente sulla competenza (invito di pagamento) per l’esercizio della azione di recupero.

Per il Consiglio di Stato [151]non appare, infatti, fondata l’obiezione sollevata dal Ministero della Giustizia in ordine alla circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del Testo Unico sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali.

Proprio le disposizioni della Parte VII del Testo Unico, riguardanti le “riscossioni”, e in ispecie quelle contenute nel titolo I, recante le disposizioni generali, portano a concludere che, in realtà, le riscossioni di cui si tratta non si riferiscono soltanto alle ipotesi di recupero delle spese processuali in senso stretto, tra cui quelle relative all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si riferiscono pure al complesso delle spese in qualche modo “connesse” al processo, come quelle relative alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative ed anche, per quanto riguarda il processo penale, alle spese di mantenimento dei detenuti.

In quest’ottica, il mancato esplicito riferimento ad un caso particolare dell’imposta di registro prenotata a debito non sembra possa assumere valore determinante, ai fini di escludere la competenza degli uffici giudiziari, soccorrendo in proposito l’attribuzione a tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208 del Testo Unico, che si pone come norma di chiusura, essendo sempre applicabile “se non diversamente stabilito in modo espresso”.[152]

Per stabilire quale sia l’ufficio di cancelleria competente al recupero delle spese processuali si ha quale riferimento l’articolo 208 del testo unico spese di giustizia ai sensi del quale: Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione.[153]

Con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia [154] sono stati soppressi gli  uffici del Campione Civile e del Campione Penale.

L’ ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale [155],  ha assunto, per determinazione ministeriale [156], la denominazione di “UFFICIO RECUPERO CREDITI” .

Gli Uffici ministeriali giustizia hanno, inoltre, risolto [157] la problematica più volte segnalata da diversi uffici giudiziari relativa all’individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito ovvero anticipate dall’Erario che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari.

Per gli Uffici di via Arenula “ il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell’art. 59 lett.  d) DPR 131/86 allorché la sentenza di primo grado goda dell’applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell’applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata).

Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall’art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge, non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio.

La normativa vigente del resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l’unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali“.

Per quanto sopra esposto in tema di individuazione del Cancelliere quale organo deputato al recupero dell’imposta di registro prenotata a debito permane [a carico degli Uffici di cancelleria] anche quando parte processuale sia una Amministrazione dello Stato [diversa dall’amministrazione giustizia per la quale la cancelleria opererebbe in ogni caso come organo periferico]  che sia risultata vincitrice nella controversia processuale ?

Nella prospettata ipotesi per il recupero delle spese processuali prenotate a debito e/o  l’ulteriore fase di recupero è di competenza dell’Amministrazione Pubblica [158] “ ..interessata..” alla quale “..  copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all’amministrazione che si è costituita in giudizio,ai sensi dell’art. 158, comma 3 T.U…”[159] .

L’indirizzo ministeriale sopra richiamato [160] stabilisce inoltre che “..tale adempimento [trasmissione del foglio notizie]  dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell’imposta di registro eventualmente prenotata a debito

Il richiamo espresso all’imposta di registro prenotata a debito starebbe a significare che le pubbliche amministrazioni dovrebbero recuperare anche le spese prenotate a debito per la registrazione?

Sulla base del principio [161] enunciato dall’Avvocatura dello Stato [162]  dal Ministero delle Finanze[163] e dal Consiglio di Stato [164]  nello stabilire l’onere a carico delle cancellerie anziché delle Agenzie delle Entrate  del recupero di quanto prenotato a debito, principio che si può riassumere  nel ..visto che la cancelleria deve già recuperare le altre spese processuali…per connessione recuperi anche le imposte di registro per le condanne al risarcimento dei danni..” riteniamo che, anche per evidenti ragioni di economia procedurale, nel caso in esame valgano le stesse regole ossia che siano le Amministrazioni Pubbliche parti vittoriose in causa a recuperare oltre alle spese prenotate a debito a loro favore durante il processo anche l’imposta di registro prenotata a debito.

3.3. Recupero in giudizio in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: aspetti generali e ipotesi di compensazione

Competente al recupero nel caso di prenotazione a debito è, come visto, l’ufficio recupero crediti secondo le regole dei cui all’articolo 208 testo unico spese di giustizia.

Nel caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’importo della sentenza prenotata a debito ai sensi dell’articolo 59 lettera a) testo unico imposta di registro andrà recuperata nei confronti di parte abbiente risultata soccombente.

Titolo per il recupero  è,  ex articolo 208 testo unico  spese di giustizia, il  provvedimento che definisce il giudizio.

L’ art. 133 Testo Unico spese di giustizia – Pagamento in favore dello Stato – dispone che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”

Il Ministero della Giustizia [165] pone l’accento sulla opportunità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”.

Nessun recupero  nelle ipotesi di una Amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

Nel caso in esame , infatti, secondo l’indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte  “…. il giudice non può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un’altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l’amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.” [166]

Viceversa vi è titolo, salva diversa statuizione da parte del magistrato che definisce il giudizio, per il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente in giudizio nei confronti di Amministrazione Pubblica parte processuale [167].

Tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio, il rapporto è regolamentato dalla normativa dei codici di rito , art 91 codice di procedura civile nel processo civile e, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, dall’ articolo 541 codice di procedura penale.

Il rapporto tra le parti  la cui regolamentazione è codicistica e il principio generale del testo unico spese di giustizia , articoli 131 , per il processo civile e 107 , per il processo penale, ai sensi del quale l’ammissione produce effetti solo riguardo le spese che necessitano al non abbiente fanno si che per la regola della soccombenza anche parte ammessa sia tenuta a sostenere le spese del giudizio di controparte imposta di registro compresa.

Stesso criterio vale nel caso in cui le parti processuali , attore e convenuto, siano entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato: l’Erario ha diritto di recuperare nei confronti di parte soccombente [pur se ammessa anch’essa al patrocinio] di quanto anticipato e/o prenotato a debito a favore di parte vittoriosa ammessa al patrocinio.

In materia è auspicabile, a livello normativo, un intervento che permetta una più incisiva tutela del non abbiente in piena applicazione dei principi costituzionali di cui all’articolo 24, comma terzo, legge Costituzionale [168].

Nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente” [169], quindi nel caso in esame la registrazione rimane a carico dell’Erario e nessuna azione di recupero può essere effettuata a meno di [eventuale] revoca del patrocinio stesso  [170] ex articolo 136 Testo Unico spese di giustizia.

Nel  caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese [171], “ le medesime fanno  carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può  essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese  dello Stato ai sensi dell’art.134 del D.P.R. 115/2002.”[172]

In materia di registrazione  dei provvedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato opera l’articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale “ nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge “.

Le varie Agenzie delle Entrate applicando l’articolo 59 lettera a) testo unico spese di giustizia provvedono , all’atto della ricezione del provvedimento, alla registrazione  per l’intero importo ,disapplicando [173]  la parte dell’articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa.

Nell’ipotesi in questione dovrebbe invece, a parere di chi scrive essere a carico dell’Agenzia delle Entrate , escluso i casi in cui sia parte diversa dalla parte ammessa al patrocinio a chiedere la registrazione , a registrare a debito per la metà a favore dell’Erario e ad agire per la rimanente metà nei confronti della parte privata. [174]

3.4. Recupero in giudizio  cui parte è Amministrazione dello Stato: aspetti generali,  ipotesi di compensazione, procedure per equa riparazione e per riparazione per ingiusta detenzione

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un ‘Amministrazione dello Stato, l’art. 59, primo comma,  del D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 (testo unico sull’imposta di registro) dispone che: «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle impo­ste dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedi­menti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».

Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui agli articoli 132 e 158 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giu­stizia.

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, all’art. 158 ,comma 1, stabilisce che “Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione:(…); c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; (…)”.

L’istituto della prenotazione a debito dell’imposta di registro  “deve essere applicato nei casi in cui l’amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa”[175].

Le spese prenotate a debito, ai sensi del comma 3 dell’art. 158, sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore [176].

Nelle ipotesi di registrazione  a debito di sentenze relative a controversie in cui è parte l amministrazione dello Stato ex art 59 lettera a) testo unico imposta di registro “ il recupero viene eseguito nei confronti della parte soccombente secondo le statuizioni del giudice in merito alle spese” [177] .

Nessun recupero va fatto  nelle ipotesi di una amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

Nel caso in esame , infatti, secondo l’indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte [178]  “…. il giudice non può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un’altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l’amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.”

l’Agenzia delle Entrate in caso di soccombenza di una pubblica amministrazione ha precisato  che:  “ …in un giudizio civile in caso di soccombenza di un’amministrazione dello Stato e conseguente condanna alle spese di lite a favore della parte privata, la registrazione della sentenza avviene mediante l’istituto della prenotazione a debito. Attenzione però, se il cancelliere non ha richiesto la registrazione a debito e l’ufficio dell’Agenzia ha notificato alla parte privata un avviso di liquidazione con la richiesta di pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della sentenza è la stessa parte privata che deve presentare istanza di autotutela chiedendo l’annullamento dell’avviso…”[179].

Recuperabili, come precedentemente scritto,[180] invece le spese di registrazione, con le altre spese prenotate a debito, a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In materia di giudizi in cui è parte una pubblica Amministrazione le maggiori criticità interpretativi hanno riguardato, la corretta applicazione dell’istituto della prenotazione a, nell’ipotesi in cui i procedimenti si concludano con la compensazione delle spese di giudizio [181].

Ai sensi dell’art. 159 testo unico spese di giustizia nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio “…se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione [182], ed è pagata per il rimanente dall’altra parte [183]; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l’imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte”.

Inquadrato correttamente l’istituto della prenotazione a debito nelle ipotesi di compensazione [184] delle spese gli uffici giudiziari non dovranno procedere a nessuna attività di recupero atteso che la quota a carico della parte privata andrà riscossa dall’Agenzia delle Entrate.[185]

Per l’Agenzia delle Entrate [186] “ ….nel caso di compensazione delle spese di lite in un giudizio in cui è parte un’amministrazione dello Stato: il cancelliere deve richiedere la registrazione della sentenza con prenotazione a debito per la metà o per quota di compensazione dell’imposta,la parte privata deve procedere al pagamento della propria metà dell’imposta di registro.”

In relazione alle competenze delle cancellerie giudiziarie il Ministero della Giustizia [187] richiamando le disposizioni già impartite [188] ha precisato che  “…sul foglio delle notizie dovrà essere annotata l’imposta di registro per la sola quota prenotata a debito..” [189].

I provvedimenti a seguito di ricorso per equa riparazione e di riparazione per ingiusta detenzione  rientrano, come visto, nelle ipotesi di registrazione ex lettera a) dell’articolo 59 testo unico imposta di registro.

Sia per i provvedimenti in materia di equa riparazione che di riparazione per ingiusta detenzione si applicano gli stessi principi sia in materia di registrazione sia in materia di (eventuale) recupero.

Nessuna azione di recupero nelle nei casi di accoglimento dei ricorsi [190] con contestuale condanna dell’Amministrazione Pubblica [191].

Recupero da effettuarsi in caso di rigetto dei ricorsi.

Nel caso di rigetto “…con provvedimento passato in giudicato  della domanda…l’imposta prenotata a debito sarà recuperata ..in capo al ricorrente..” [192].

Diversa , stranamente vista la [analoga] natura dei due istituti, la disciplina in materia di recupero in caso di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Per il Ministero della Giustizia [193] la direttiva dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2005 n. 86 “… fa riferimento alle sole ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione che accolgono il ricorso ( con condanna alle spese o compensazione delle spese ) oppure ancora alle ordinanze con rigetto della domanda e condanna alle spese… Che invece nell’ipotesi di rigetto totale della domanda per ingiusta detenzione, definito con il ‘’nulla per le spese’’ o ‘’inammissibile’’ ( Ministero dell’economia e delle finanze non costituito) non sembra sia corretto l’invio dell’ordinanza all’Ufficio del Registro con conseguente prenotazione a debito dell’imposta relativa…Orbene alla luce di quanto procede e tenuto conto del tenore delle disposizioni citate in normativa , si può affermare che i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna. Pertanto nel caso delle ‘’ordinanze di rigetto totale e nulla per le spese’’  come pure di ‘’inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale’’ questa Direzione generale esclude la necessità di  trasmissione delle dette ordinanze all’Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopra indicati..” .

Competente, comunque, all’ eventuale  recupero, sia nel caso di equa riparazione che nelle ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione, è la cancelleria della Corte di Appello innanzi alla quale si è tenuto e definito il procedimento ai sensi dell’articolo 208 testo unico spese di giustizia.

3.5. Recupero nei giudizi in cui parte è il fallimento: aspetti generali e ipotesi di compensazione

Nella procedura fallimentare trova applicazione l’articolo 146 del testo unico spese di giustizia.

La sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione [194], l’imposta di registro è prenotata a debito.[195]

Nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire con prenotazione a debito.

L’articolo 59 lettera c)  Testo Unico imposta di registro è specifico nel limitare la registrazione alla  procedura fallimentare escludendone, quindi, la possibile ipotesi in cui il fallimento è parte in un giudizio ordinario.

Nel fallimento trova applicazione l’art 146 con quel che ne consegue anche con riferimento alla somma dovuta a titolo di registrazione a debito , somma da recuperarsi solo in presenza di attivo fallimentare . [196]

Diverso il caso del  giudizio ordinario  in cui è parte il fallimento.

Il recupero di quanto registrato a debito, in caso in cui il fallimento risulti vincitore nel giudizio,  avverrà a carico di parte soccombente e nelle misure ordinarie a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale si è definito il giudizio [197].

In caso in cui il fallimento risulti soccombente le spese prenotate a debito a suo favore quindi anche l’eventuale imposta di registro andranno annotate, a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale la causa ordinaria si è conclusa, nel foglio notizie che andrà trasmesso alla cancelleria del giudice fallimentare per l’eventuale recupero in caso di attivo fallimentare.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula, con direttiva del 21 gennaio 2021 [198] “.. appare infine opportuno che le cancellerie civili, all’esito della causa ordinaria – in cui la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese per effetto del provvedimento giudiziale di compensazione – comunichino le spese relative al procedimento concluso alla cancelleria fallimentare, in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare.”

3.6. Recupero nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (art. 59 lett. d) D.P.R. n. 131/86)

Si  registrano, a debito ex art. 59 lettera d) [199] testo unico sull’imposta di registro”.. le  sentenze [ civili [200] e penali [201]] con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato..”[202] nonché “…le ordinanze  di cui all’articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato..”[203]

La registrazione a debito ai sensi dell’articolo 59 lettera d)  del Testo Unico imposta di registro “…va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un’ipotesi di reato[204]

Ricevuta in restituzione la sentenza “… è il Cancelliere che deve procedere a recupero delle imposte nei confronti della “parte obbligata al risarcimento del  danno..”.[205]

Nel caso in esame , come hanno avuto modo di precisare i giudici di Legittimità, l’imposta deve essere recuperata “nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno[206] .

Nella materia in esame, ai fini dell’obbligo del pagamento dell’imposta di registro, deve ritenersi  non applicabile il principio della solidarietà tra le parti processuali di cui all’ articolo 57 testo unico imposta di registro[207].

Per la Corte Costituzionale [208] “.. la ratio dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda non su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio.

Nei casi in esame dunque, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione dell’art. 60 del medesimo d.P.R., effettuano il recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R…col termine generico di sentenze, l’art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.” [209].

Anche per la giurisprudenza di legittimità “…l’amministrazione finanziaria procede alla registrazione a debito della sentenza di condanna al risarcimento del danno…e,in applicazione dell’articolo 60 D.P.R. 131/1986, al recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti della parte obbligata a detto risarcimento, senza che operi a discapito del danneggiato il principio di solidarietà di cui all’articolo 57 D.P.R. 131/1986..” [210]

Competente al recupero, come in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito, è l’ Ufficio giudiziario per come individuato ai sensi dell’articolo 208 testo unico spese di giustizia.

Per il principio di tassatività  nel processo penale [211] e per il combinato disposto di cui agli articoli 107 e 108 testo unico spese di giustizia queste spese vanno recuperate anche nei confronti dell’imputato condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula [212] “…è certo che l’articolo 59 lett. d) DPR del 1986 abbia inserito nella precedente regolamentazione della materia una ipotesi di esenzione tributaria in favore del soggetto danneggiato , altrimenti obbligato alla anticipazione della spesa di registrazione della sentenza a lui favorevole , indipendentemente dalla sede, penale o civile, della relativa pronuncia, con conseguente esclusivo recupero delle spese prenotate a debito a carico della parte condannata al risarcimento.

La ratio di tale disposizione non è ispirata a ragioni di ordine fiscale ma a motivi etico sociali, avendo il legislatore ritenuto di dover tutelare, in tal modo, la posizione del danneggiato.”

Nelle ipotesi di cui all’articolo 59 comma 1  lettera d) testo unico spese di giustizia l’ufficio giudiziario lo Stato non è parte processuale e “…non si sostituisce al predetto soggetto in favore del quale è emessa la statuizione, ma si pone quale unico immediato creditore dell’imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno…” [213].

Essendo quindi lo Stato estraneo al giudizio quindi unico immediato creditore dell’imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno , le cancellerie provvederanno al recupero nei confronti delle parti a danno delle quali è stata disposta la prenotazione a debito stessa a prescindere dalle statuizioni relative alla compensazione, totale o parziale, delle  spese contenute in sentenza.

Eventuali compensazioni [214], totali o parziali, rientreranno infatti  tra i rapporti delle parti processuali [215] dovendo la cancelleria provvedere al recupero dell’intera somma prenotata a debito.

 

 

 

 


[1]  I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione nel caso di “definizione anche parziale del giudizio” nel senso che sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti “che intervengono nel merito del giudizio” (risoluzione agenzia delle entrate 20 settembre 2007 n 257/E, risoluzione agenzia delle entrate 9 maggio 2001 n 45/E e circolare ministero delle finanze n 8 del 22 gennaio 1986) inoltre in materia di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti il provvedimento non è soggetto alla registrazione (risoluzione agenzia delle entrate n 263 del 21 settembre 2007).
[2] In materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ( testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro ) e il D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 ( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ). Da segnalare in materia la modifica normativa operata ai citati Decreti Presidente della Repubblica dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158, modifiche in vigore a far data del 1 gennaio 2016.
[3]  Gli Uffici ministeriali giustizia prot.76541 del 14 aprile 2021 hanno evidenziato, a seguito delle continue segnalazioni ispettive, come, ad esempio, in materia di rigetto della domanda le indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate si pongano in contrasto con le circolari o le risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e contenzioso della stessa Agenzia delle Entrate in sede centrale.
[4] lettera s) articolo 3 D.P.R.  30 maggio 2020 n. 115 (testo unico spese di giustizia) : “ prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria  di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’ eventuale successivo recupero”.
[5] circolare Agenzia delle Entrate n 13/E del 23 marzo 2004 che se anche relativa, nello specifico, alla ipotesi di cui alla  lettera a) trova applicazione in tutte le ipotesi previste dall’articolo 59 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
[6] registri in uso informatico nel programma SIAMM
[7] Foglio Notizie art. 280 Testo Unico spese di giustizia.. Come  sottolinea la circolare  Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04  del 18 novembre 2004 : Il foglio delle notizie è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l’elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l’esatta quantificazione del credito da parte dell’ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio. Per la circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9,  “poiché la quantificazione dell’imposta da annotare è di competenza dell’Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del  successivo recupero.”Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l’imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”.
[8] risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015
[9]Per una panoramica generale sulla registrazione degli atti giudiziari vedasi il mio lavoro pubblicato nelle riviste Diritto e Giustizia- il quotidiano di informazione giuridica – giovedì 8 febbraio 2012 “registrazione degli atti giudiziari: tabelle riepilogative, leggi e direttive ministeriali” e  Diritto & Diritti ( Diritto.it) – giovedì 23 febbraio 2012- sezione diritto processuale civile- “registrazione degli atti giudiziari e tabelle riepilogative ai sensi di legge e direttive ministeriali ” .
[10] Ministero Giustizia  circolare n. 12 del 30 giugno 1995
[11] Ufficio del Registro di Rossano prot. 1542/1995
[12] Ministero della Giustizia circolare DAG.04/11/2013.0145935.U “ motivi di economia procedurale conformi peraltro alla ratio dell’istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l’articolo 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive  e richiedano la prenotazione a debito dell’imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell’ amministrazione pubblica.”
[13] È stato precisato che il termine “sentenze, a cui fa riferimento la disposizione citata, si riferisce anche alle sentenze civili e non soltanto a quelle penali. Infatti, il giudice civile può essere chiamato ad accertare incidenter tantum la sussistenza del reato, al fine di decidere sul risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 codice civile (cfr., Corte Cost. sent. 414/1989).
[14] Ministero Giustizia  circolare n. 12 del 30 giugno 1995
[15] circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 3
[16] circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989,  n 12 del 30 giugno 1995, n 9 del 3 settembre 1997 e  1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44 e parere del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale degli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario del 7 aprile 1997
[17] circolare Ministero delle Finanze n. 310333/89 del 4 luglio 1989
[18] Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997
[19] Ministero della Giustizia circolare n. 8/2533/17 Ques. 87/111 del 18 novembre 1989
[20] Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997 conf. circolare prot. n. 1/6160/U/44 del 1 giugno 2005
[21] Circolare Ministero Giustizia prot. n. 5/99 del 10 novembre 1999
[22] Agenzia delle Entrate risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009
[23] Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009
[24] parere n. 1368/96 del 22 ottobre 1996
[25] risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015
[26]“nelle procedure esecutive nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito …. motivi di economia procedurale, conformi peraltro alla ratio dell’istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l‘articolo 158 del DPR del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito del’imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell’amministrazione pubblica..” nota DAG.04/11/2013.0145935.U Ministero Giustizia
[27] circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U
[28] risoluzione Agenzia delle Entrate  Direzione Centrale Normativo agosto 2005
[29] nota prot. 7891 /2017 ministero dell’ Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze- Direzione della giustizia tributaria – Ufficio III
[30] Ministero Giustizia DAG.09/01/2013.0003169.U
[31] Ministero Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U
[32] Cass. Civ. Sez. V 29 ottobre 2020, n. 23879 “..gli enti territoriali…non essendo detti enti altra Amministrazione pubblica diversa dall’amministrazione dello Stato..”
[33] Ministero Giustizia  circolare n. 12 del 30 giugno 1995
[34] Ministero della Giustizia circolare  con doppia numerazione Giust DAG 10/02/2010.0001228.E e DAG 10/02/2010.0020605.UE
[35] risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 95/E del 19 novembre 2015
[36] Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670. U
[37] legge 24 marzo 2001 n. 89
[38] artt. 314 e 315 codice di procedura penale
[39] decreti di equa riparazione – vi è l’obbligo di registrazione ( a debito ) – circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003, circolare ministero Giust. n 12/95 del 30 giugno 1995,   e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004
[40] I provvedimenti che definiscono i procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione sono assoggettati all’imposta di registro( a debito) Min. Gius. nota  26 ottobre 2005 prot. 0030430.U, 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV, Agenzia delle entrate n 13/E del 23 marzo 2004.
[41] circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate
[42] Ministero della Giustizia DAG. n. 30490.U del 26 ottobre 2005.
[43] risoluzione dell’11 luglio 2005 n. 86dell’Agenzia delle Entrate.
[44] Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato nella Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 articoli dal 74 al 145, composta : – da una parte generale, il Titolo I articoli dal 74 al 89,  che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario;              – da  un Titolo II articoli dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale;             – da un Titolo III articoli dal115 al 118 , che si occupa dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale;                 – da un Titolo IV, articoli dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ; – da un Titolo V articoli dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV a particolari procedure (processo avverso i provvedimenti di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea; processi previsti , in materia di adozione e affidamento dei minori, dalla legge n 184/1983 per come modificata dalla legge n.149/2001; processo in cui è parte un fallimento ; processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)
[45] l’istituto, in relazione alle spese, investe quattro distinti rapporti che si intrecciano tra loro, mantenendo ognuno la propria autonomia: – tra parte ammessa al beneficio e lo Stato, rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002;- tra parte ammessa al beneficio  e  difensore rapporto regolamentato dalla normativa in materia  di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002;- tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio, rapporto regolamentato dalla normativa dei codici di rito , art 91 c.p.c nel processo civile e, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, 541 c.p.p;- tra professionista e Stato  rapporto regolamentato dalla normativa in generale ( cfr = Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019 ) : la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato ( cfr Cass. N. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estranee” Cassazione Civile II sezione n. 22448-19 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019.
[46] art. 3  DPR 115/02lettera t) Anticipazione : è il pagamento di una voce di  spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “
[47] art. 3  DPR 115/02  lettera s)  Prenotazione a debito: è l’annotazione a futura  memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo recupero
[48] nei procedimenti in cui vi sia costituzione di parte civile e la relativa domanda sia accolta ex art. 541 c.p.p.
[49] lettera c) comma 1 articolo 107 e lettera d) comma 2 articolo 131 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115DPR 131 del 1986
[50] Cass. Pen. Sez. I°, 31/01/2013, n°4908 in “ relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili”
[51]in questo caso per il combinato disposto di cui all’articolo 108 comma 1 lettera c) testo unico spese di giustizia e dell’articolo 59 comma 1 lettera d) testo unico imposta di registro
[52] in tal caso per il disposto di cui  dell’articolo 59 comma 1 lettera d) testo unico imposta di registro
[53] Per indirizzo costante del Giudice di legittimità  non si “ richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, ma che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato” ( cfr = Cassazione 20 novembre 1990 n. 11198, 12 agosto 1995 n. 8845,  20 luglio 2002 n. 10641)
[54] sentenza n. 414 del 18 luglio 1989
[55] Ministero Giustizia  circolare n. 12 del 30 giugno 1995
[56] Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 9 del 30 giugno 1998 si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei  danni a favore della parte civile.  Conforme Circolare 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44 Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia) .Per le circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e  1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato.
[57] Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 5/99 del 10 novembre trova applicazione l’articolo 59 lett d) DPR 131/1986 per le ordinanze  di cui all’articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato . Ai sensi della nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999 si  registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull’imposta di registro, le  sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato
[58] Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952.
[59] rientra nella  competenza  funzionale  del giudice penale  il  potere  di  accertare  se un  fatto costituisca o meno reato
[60] avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell’art. 59 primo comma lettera c)  DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile  continuano ad essere soggette a registrazione ( con prenotazione a debito),  circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995.
[61] Corte Costituzionale sentenza del 18 luglio 1989 n. 414
[62] art 2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
[63] il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale oppure nei casi espressamente previsti dalla legge ai sensi dell’articolo 2059 c.c. ( Cass. Civ. sent. n. 1766 del 20 gennaio 2014.
[64] “si  registrano, a debito ex  art. 59 lettera d) testo unico sull’imposta di registro, le  sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato” nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999
[65]sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 codice civile vedasi le e Corte di Cassazione , Sezioni Unite, nn. 26972, 26973,26974,26975 dell’11 novembre 2008.
[66] il secondo  comma  dell’art.  185   codice penale prevede la risarcibilità del danno  morale  cagionato dal  reato.
[67] Per dottrina e giurisprudenza il danno patrimoniale ex articolo 2043 c.c. è atipico perché per il suo risarcimento è necessario e sufficiente che si sia cagionato un danno ingiusto, cioè una lesione ad un diritto o a un interesse protetto; il danno non patrimoniale ex articolo 2059 è tipico perché può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge .
[68] Agenzia delle Entrate  risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009
[69] Agenzia delle Entrate  risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009
[70] Cass.  Civ. Sez. V, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007 e  n. 24096 del 12/11/2014.
[71]  Cass, Civ. Sez. III sentenza n 1546 del  12 maggio 1956
[72] art.  198 codice penale l’estinzione del  reato non fa  cadere  l’obbligo  del  risarcimento  del  danno morale.
[73]..i danni non patrimoniali , tra cui il danno morale,costituiscono una voce specifica del risarcimento del danno, l’eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all’art. 59, lettera d) citato…” nota n. 1670/99/U del 21 giugno 1999  Ministero Giustizia.
[74] Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995
[75] Circolare del 4 luglio 1989 n. 33 del Ministero Finanze
[76] circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e  1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U
[77] Nella procedura fallimentare non  si applica l’istituto del patrocinio a spese dello Stato ma, relativamente alle spese necessarie alla stessa le disposizioni di cui al Testo Unico spese di giustizia.
[78] In materia fallimentare e concorsuale in genere richiamiamo : sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare vi è l’obbligo di registrazione  circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002; Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentarevi è l’obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006 per la risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8,lettera b DPE 131/86 ; ;Decreto  di omologazione del concordato preventivo  – vi è l’obbligo di registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007);sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all’obbligo di registrazione in termine fisso…/ Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)
[79] articolo 59 lettera c)  dpr 131/1986 e  art. 146 comma 2 lettera a) dpr 115/2002
[80] Ai sensi dell’art. 57, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta di registro, «oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti e le parti in causa».
[81] come vedremo nel prosieguo del lavoro  la richiesta di prenotazione a debito è subordinata a specifica richiesta della  cancelleria del giudice
[82] e qui si verificherebbe l’assurdo che l’ importo della registrazione non richiesto alle parti private dall’Agenzia delle Entrate per il fatto di essere  prenotato a debito andrebbe richiesto alle stesse  parti private, in caso di soccombenza in giudizio di quest’ultime, dalla cancelleria !!!
[83] Art. 146 ..c 4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.c 5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero
[84] Ministero delle Finanze risoluzione 17 novembre 1994 n 350
[85] permangono bizantinismi  normativi senza senso buoni solo ad aggravare in termini di tempo e risorse umane le attività degli uffici
[86] risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015
[87] Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131  Articolo 69 –   Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 e’ punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta.
[88] risoluzione 17 novembre 1994 n 350 del Ministero delle Finanze.
[89] Per la circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37  precisandosi che i pubblici ufficiali obbligati a richiedere  la registrazione all’ufficio nella cui circoscrizione gli stessi  risiedono,sono  quelli  indicati  nelle lettere b) e c) dello stesso  articolo  10  ossia i funzionari  di cui sopra all’ufficio nella cui circoscrizione risiede il  contribuente  tenuto  al pagamento del tributo.. si realizza  il  duplice  scopo di distribuire fra un maggiore numero di uffici  gli  obblighi  connessi  all’applicazione  della norma e, nel contempo, di agevolare l’attività di riscossione.
[90] risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015.
[91] secondo la regola generale di cui all’articolo 37 del testo unico imposta di registro.
[92] ai sensi dell’art. 73 comma 2 ter  testo unico spese di giustizia in questa tipologia di procedure si registrano i relativi provvedimenti entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.
[93] ai sensi del disposto di cui all’articolo 208 comma 1 lett. b) testo unico spese di giustizia combinato con l’articolo 665 codice di procedura penale. Vedasi in materia Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U
[94] Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U
[95] vedi nota n. 7
[96] Ministero della Giustizia circolare n 9 del 27/06/2003.
[97] non sarebbe più logico che a procedere al recupero fosse l’ufficio che ne  quantifica l’importo? ma come scritto [cfr. Marilena Cerrati in “il recupero dell’imposta di registro sulle condanne per danni morali” in rivista delle cancellerie anno 2012] la questione non è stata brillantemente risolta, rifugiandosi  i “soloni “ nella seguente interpretazione: visto che la cancelleria deve già recuperare le altre spese processuali…per connessione recuperi anche le imposte di registro per le condanne al risarcimento dei danni..”
[98] legge 24 marzo 2001 n. 89
[99] articoli 314 e 315 codice di procedura penale
[100] circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate
[101] cfr. risoluzione 17 novembre 1994 n. IV-8-350 e Consiglio di Stato parere n. 1368/96 del 28 ottobre 1996
[102] registro  in uso nelle cancellerie giudiziarie e soggetto all’obbligo di verifica quadrimestrale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
[103] artt. 73 e 278  D.P.R. 30 maggio 2002 n 115
[104] Ministero delle Finanze risoluzione 17 novembre 1994 n 350.
[105] per come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158
[106] Con Amministrazione Pubblica parte processuale in causa con spese compensate
[107] Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 risoluzione n. 95/E
[108] Con parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in causa con spese compensate
[109] a cui le Agenzie delle Entrate non fanno alcun riferimento
[110] circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37   
[111] circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37  
[112] si rimanda alla copiosa discussione in materia di giurisprudenza e dottrina
[113] che dire ? ennesima riprova che la semplificazione dell’attività amministrazione è una vuota parola.
[114] risoluzione 17 novembre 1994 n. 330 del Ministero delle Finanze
[115] figura del Cancelliere da individuarsi nel personale giudiziario con qualifica di  Cancelliere Esperto e Funzionario giudiziario
[116] una attività questa, di ricerca negli atti processuali e di esame del provvedimento che non compete a nessuna delle qualifiche professionali del personale amministrativo giustizia ( da ultimo D.M. 9 novembre 2017) chiara, quindi, invenzione di giurisprudenza , che di fatto “trasferisce” ad altri organi dello Stato compiti che nella logica comune sarebbero di competenza dei giudici.
[117] Corte appello Roma, 31 gennaio 2002
[118] parlare di contorsionismo mentale  ci pare riduttivo.
[119] francamente ci pare una sorta di scarico di responsabilità e delega, vietata dalla legge, di funzioni. In  proposito vedasi Marilena Cerati “ il recupero dell’imposta di registro sulle condanne per danni morali” in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg. 180178
[120] Cancelliere che a quale figura professionale dovrebbe corrispondere? Al Cancelliere Esperto? Al Funzionario Giudiziario? Al Direttore?
[121] Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952
[122] Cassazione 20 novembre 1990 n. 11198, 12 agosto 1995 n. 8845,  20 luglio 2002 n. 10641)
[123]che prevede che i cancellieri “devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito
[124] per le competenze delle qualifiche relative alle figure di Cancelliere Esperto, Funzionario Giudiziario e Direttore vedi decreto ministeriale Giustizia del 9 novembre 2017.
[125] in materia sono intervenute importanti operate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158 e dal decreto legge  22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016 n. 225.
[126] es. il verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell’art. 362 codice civile, aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione( cfr= Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e  n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia  n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e  n  DAG.27/07/2006.0080510.U. Il verbale di inventario procedure di eredità giacente,  è soggetto al regime della registrazione  ( cfr= Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e  n 78 del 16/6/2006 e circ. Min. Giustizia  n  DAG.01/02/2008.00156873.U)
[127] ossia il domicilio o la residenza anagrafica delle parti processuali.
[128] nel processo penale in materia di condanna al risarcimento del danno trova applicazione la disposizione di cui al comma 2-quater dell’articolo 73 testo unico imposta di registro che riconosce alle parti il potere di segnalare alla cancelleria la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito
[129] Con circolare del 14 luglio 2009 la Direzione Generale della Giustizia Civile ha sottoposto la modifica normativa all’attenzione degli uffici giudiziari, ribadendo, in particolare, che “è stata, pertanto, eliminata la trasmissione all’ufficio finanziario, per la liquidazione dell’imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale. La liquidazione dell’imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l’adempimento, secondo il combinato disposto del nuovo articolo 73 ter e del novellato articolo 78 del Testo Unico delle spese di giustizia … deve essere curato dall’ufficio del giudice dell’esecuzione. Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame. Conseguentemente dovrà essere prenotata a debito l’imposta di registro liquidata dall’ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato”.
[130] Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U
[131] Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U
[132] Art. 648. codice di procedura penale. Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali. 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile.
[133]  da ultimo Cassazione Civile Sezione Tributaria Sentenza  n. 16381 del 3 marzo 2020
[134] Ministero della Giustizia prot. 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004
[135] circolare Ministero della Giustizia dell’08/02/2011,  prot. n.0016318
[136] rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U
[137] cfr. Cass. sez. III, 18.4.2000 n. 5028; sez. I, 22.4.2002, n. 5859, Comm. Trib. reg. Lazio 23.5.2000
[138] circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j)
[139] per il foglio delle notizie vedasi la precedente nota n. 7
[140] art. 57 testo unico imposta di registro
[141] Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 450/E del 21 novembre 2008.
[142] articolo 59  lettera a) testo unico imposta di registro
[143] art. 108 lettera c) testo unico spese di giustizia e art. 131 comma 2  lettera d) testo unico spese di giustizia
[144] art. 57 testo unico imposta di registro
[145] rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U
[146] Circolare n. 37 del 10 giugno 1986  e Circolare  n. 16 del 30 marzo 1989
[147] prima della riforma di cui al testo unico spese di giustizia il recupero delle imposte prenotate a debito veniva effettuato con una nota di pagamento compilata dal cancelliere ai sensi del combinato disposto dell’art. 61, comma 1 del DPR 131/1986 ( che rinviava al R.D. 3282/1923 sul gratuito patrocinio) e dall’art. 43 del codice di procedura civile
[148] provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 richiamato in circolare Ministero Giustizia prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004
[149] circolare prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004
[150] con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi, negli uffici giudiziari, gli  uffici del Campione Civile e del Campione Penale. L’ ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale,  ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di “UFFICIO RECUPERO CREDITI”
[151] parere n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 richiamato in circolare Ministero Giustizia prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004
[152] risibile e per nulla condivisibile la “giustificazione” secondo la quale “visto che la cancelleria deve già recuperare le altre spese processuali ..per connessione recuperi anche le imposte di registro per le condanne al risarcimento dei danni morali conseguenti a reato” . in  proposito vedasi Marilena Cerati “ il recupero dell’imposta di registro sulle condanne per danni morali” in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg. 178-180
[153] comma così sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .
[154] il 30 giugno 2002
[155] L’attività di recupero è stata tradizionalmente curata, prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia, dai servizi del Campione penale e del Campione civile. Il termine «Campione» indicava il registro su cui erano iscritte le partite di credito vantate dall’erario, ufficio campione era quindi l’ufficio addetto alla tenuta e gestione di tali registri.
[156] da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U
[157] Circolare Ministero Giustizia DAG 25/01/2006.0009512.U
[158] Ministero della Giustizia DAG19/07/2011.0007630.U
[159] circolare n 9 del 26 giugno 2003
[160] circolare n 9 del 26 giugno 2003
[161] che come detto non condividiamo non essendo supportato in diritto ma da presunzione di  “connessione per convenienza”
[162] parere n. 4900 dell’11 dicembre 2003
[163] Circolare n. 37 del 10 giugno 1986  e Circolare  n. 16 del 30 marzo 1989
[164] provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 richiamato in circolare Ministero Giustizia prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004.
[165] Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011
[166] Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583
[167] ricordiamo infatti che per effetto dell’ammissione vengono anticipate e prenotate a debito le sole spese che occorrono alla parte ammessa per la difesa o per agire in giudizio. Parte ammessa quindi, per il principio di soccombenza ex art. 91 cpc,  tenuta al pagamento delle spese di parte vittoriosa nel procedimento giurisdizionale.
[168] Autorevole dottrina  in materia ha evidenziato come“ la contraddizione più grande sarebbe quella che lo Stato, dopo aver garantito l’accesso gratuito alla giustizia nel rispetto dell’articolo 24 della Carta Costituzionale , ricacci il non abbiente nella indigenza in nome del potere-dovere sociale di recuperare quanto sborsato”  cfr Nicola Iannello “ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato” in ANVAG
[169] circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U
[170] Nota ministero Giustizia prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005. Dalla Relazione al testo unico spese di giustizia leggiamo che  “la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese..”
[171] la compensazione riguarda tutte le spese, anche quelle di registrazione,  le stesse debbono, quindi, intendersi poste in misura della metà  a carico di entrambe le parti del processo.
[172] circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U e  DAG 14/04/2015.009943.U
[173] errore scientemente voluto.. infatti registrando per l’intero e non per la quota prenotata si “scarica” sulla cancelleria l’onere di recuperare l’importo dovuto dalla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
[174] non c’è chi non veda chiari  motivi di economicità procedurale nella proposta e semplificazione delle attività delle cancellerie giudiziarie.
[175] circolare  Ministero della Giustizia  con doppia numerazione Giust DAG 10/02/2010.0001228.E e DAG 10/02/2010.0020605.UE .
[176]quando la sentenza stabilisce la compensazione delle spese di giudizio,  si ritiene che la compensazione riguardi  anche le spese di registrazione…( cfr = Cass. sent. 2500/2001 del 21.02.2001).
[177] Ministero Giustizia  circolare n. 12 del 30 giugno 1995
[178] Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583
[179] La precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l’incontro annuale tra l’amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12)
[180] nella parte del lavoro che riguarda la registrazione a debito con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
[181] Il giudice può decidere per la compensazione delle spese processuali solo nei tre casi specifici indicati dal codice di procedura civile , articolo 92 codice di procedura civile purché ne dia adeguata motivazione nella propria sentenza.(Cass. sentenza 12 gennaio 2017 n. 591
[182] Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l’imposta di registro per la sola quota prenotata a debito” .
[183] Se la parte privata non si attiva  per il pagamento della propria quota dell’imposta di registro, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procederà alla notifica dei relativi avvisi ( accertamento dell’imposta)
[184] in materia anche Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U
[185] “…..nell’ipotesi di procedimenti nei quali è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta dall’altra parte processuale.Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell’articolo 10, lettera c), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro. La quota residua di imposta dovrà, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale. Qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procederà alla notifica dei relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati…” Agenzia delle Entrate  risoluzione 95/E del 19 novembre 2015
[186] anche tale  precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l’incontro annuale tra l’amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12.
[187] Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U
[188] Ministero della Giustizia  circolare n 9 del 26 giugno 2003.
[189] non si capisce la precisazione in considerazione che l’annotazione sul foglio notizie è finalizzata al recupero e nel caso in esame la compensazione esclude il recupero stesso.
[190] “  non si procederà a nessun recupero nell’ipotesi di condanna dello Stato alla riparazione dei danni subiti per l’irragionevole durata del processo..” circolare 23 marzo 2004 n. 13/E Agenzia delle Entrate
[191] come principio generale quanto enunciato da ultimo dalla Corte di Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583  “il giudice non può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un’altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l’amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa”.
[192] circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate
[193] DAG.28/11/2018.0237277.U
[194] In materia fallimentare e concorsuale in genere richiamiamo : sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare vi è l’obbligo di registrazione  circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002; Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentarevi è l’obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006 per la risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8,lettera b DPE 131/86 ; ;Decreto  di omologazione del concordato preventivo  – vi è l’obbligo di registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007);sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all’obbligo di registrazione in termine fisso…/ Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)
[195] articolo 59 lettera c)  dpr 131/1986 e  art. 146 comma 2 lettera a) dpr 115/2002
[196]nella procedura fallimentare la prenotazione a debito, l’anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall’art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il quale, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l’ipotesi del recupero v delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento . Ai sensi dell’art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, infatti, nella procedura fallimentare alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall’Erario; se vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquida­zione dell’attivo, il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. Alla luce di quanto sopra…..non essendoci valido titolo per il recupero, non si debba procedere ad alcuna attività di recupero…. ad eccezione del caso di revoca del fallimento (art. 147, D.P.R. n. 115/2002)    [Ministero Giustizia 26 giugno 2003, n. 9, 1 aprile 2005 n. 1/4168/U/44, nota senza numero del 15 aprile 2005  e 30 marzo 2012, n. 46124/U ].
[197] per tramite il relativo Ufficio recupero crediti che invierà la richiesta recupero al Concessionario Equitaliagiustizia.
[198]  Ministero della Giustizia  DAG.22/01/2021.0013688.U anche in  Foglio Informativo n. 2/2021.
[199] “…al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna..”. risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015.
[200]  “ .. l’imposta di registro debba trovare applicazione quando la sentenza civile liquidi anche il danno morale,…….. poiché i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto, l’eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all’art. 59, lettera d) citato.”  nota n. 1670/99/U, in data 21 giugno 1999, del Miri. Giustizia, Aff. Civ.   
[201] “…si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei  danni a favore della parte civile.” Circolari Ministero Giustizia n.  8/2533/17 del 18 novembre 1989, , n 12 del 30 giugno 1995, n 9 del 3 settembre 1997 , eprot. n 1/6160/U n 9 del 30 giugno 1998  e Circolare 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44.
[202] nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999
[203] circolare Ministero Giustizia n 5 del 10 novembre 1999
[204] Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952
[205] “…Nella fattispecie, secondo la interpretazione della norma resa dal Ministero delle Finanze con Circolare n. 16 del 30 marzo 1989, ribadendo quanto già contenuto  nella Circolare n. 37 del 10 giugno 1986 (in ordine alla disciplina previgente e non mutata a seguito della riforma), ove si afferma testualmente che sono gli  “uffici di Cancelleria competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a  debito”, dovendo gli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) attenersi soltanto “ai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione. In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione  è l’ufficio giudiziario..” (circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37, parere Consiglio di Stato n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 e circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia ).
[206] Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952
[207]  “la norma ha , quindi, escluso il principio di solidarietà nel pagamento dell’imposta nei confronti del danneggiato , prevedendo che il soggetto inciso sia esclusivamente il condannato al risarcimento danni” Agenzia delle Entrate n. 7807 del 21 gennaio 2015
[208] che si è espressamente richiamata agli atti parlamentari che hanno portato all’approvazione del nuovo testo unico imposta di registro per come si legge in sentenza n 414 del 18 luglio 1989
[209]Corte Costituzionale  sentenza n. 414 del 18 luglio 1989
[210]Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9618
[211] Ministero della Giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U
[212] Ministero Giustizia  circolare n. 12 del 30 giugno 1995
[213] circolare 18 novembre 1989 n. 8/2533/17.Q.87./III
[214] quando la sentenza stabilisce la compensazione delle spese di giudizio,  si ritiene che la compensazione riguardi  anche le spese di registrazione[ Cass. sent. 2500/2001 del 21.02.2001].
[215] il principio di solidarietà dell’imposta prevista dall’articolo 57 testo unico imposta di registro esplica i suoi effetti per le finalità tributarie e il principio processuale della soccombenza ex articolo 91 codice di procedura civile consentirà alla parte vittoriosa di recuperare quanto eventualmente dalla stessa pagato a titolo di imposta di registro.

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