Regolamento Delegato (UE) 389/2017 della Commissione dell’11 novembre 2016

Regolamento Delegato (UE) 389/2017 della Commissione dell’11 novembre 2016

Sommario: 1. Premessa – 2. Il deposito accentrato (CSD) – 3. Le norme rilevanti

1. PREMESSA

Il Regolamento Delegato (UE) 389/2017 della Commissione dell’11 novembre 2016 integra il Regolamento UE n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti. A norma del Regolamento n. 909/14 i depositari di titoli CSD impongono penali pecuniarie ai partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli che sono responsabili di mancati regolamenti (partecipanti inadempienti). 15 Marzo 2017 il Senato ha approvato il DDL n. 2067.

2. IL DEPOSITO ACCENTRATO (CSD)

Si parla di un deposito che tiene in custodia titoli finanziari sotto forma di certificati cartacei o informatizzati allo scopo di facilitare gli scambi di proprietà. Il sistema di regolamento titoli è stato gestito fino al 2004 dalla Banca d’Italia. Successivamente la Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, ha autorizzato Monte titoli s.p.a. alla gestione dei servizi di liquidazione. Tale società privata è sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia e Consob (art. 77 TUF). Difatti le organizzazioni che fungono da CSD si occupano anche delle operazioni connesse all’effettiva compravendita. Tali operazioni sono effettuate normalmente sui mercati finanziari e sono, appunto, la compensazione e il regolamento dei titoli.

Le funzioni del CSD sono: la sicurezza, il deposito e il ritiro, la garanzia e altri servizi.

I titoli devono essere mantenuti in un luogo sicuro e stare su registrazioni informatiche sicure e garantite.

Le operazioni di deposito e ritiro richiedono l’instaurazione di canali di comunicazione sicuri e affidabili. Le operazioni finanziarie, connesse ai titoli depositati, richiedono il collegamento ai sistemi di pagamento e di trasferimento di denaro. I CSD possono offrire servizi collegati agli scambi, messi in atto dai clienti, come prestiti, stipule, compensazioni e così via e possono, inoltre, fornire finanziamenti prendendo in garanzia titoli.

3. LE NORME RILEVANTI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per “istruzioni di regolamento” s’intende un ordine di trasferimento quale definito all’articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/CE.

Articolo 2 – Calcolo delle penali pecuniarie

Il livello delle penali pecuniarie di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 per i mancati regolamenti di operazioni su un dato strumento finanziario è calcolato applicando il tasso sanzionatorio rilevante riportato nell’allegato del presente regolamento al prezzo di riferimento dell’operazione determinato conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 3 – Prezzo di riferimento dell’operazione

1. Il prezzo di riferimento di cui all’articolo 2 è pari al valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari determinato conformemente all’articolo 7 per ciascun giorno lavorativo in cui l’operazione risulta non regolata.

2. Il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1 è utilizzato per calcolare il livello delle penali pecuniarie per tutti i mancati regolamenti, a prescindere dal fatto che il mancato regolamento sia dovuto o meno a una mancanza di titoli o contanti.

Articolo 4 – Criteri per stabilire l’importanza sostanziale di un CSD

Le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione se è soddisfatto almeno uno dei criteri di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 5 – Criteri per stabilire l’importanza sostanziale dei servizi di notariato e di gestione accentrata

1. La prestazione di servizi di notariato e di gestione accentrata quali indicati alla sezione A, punti e 2, dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 da parte di un CSD in uno Stato membro ospitante è considerata di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

1) il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari emessi da emittenti dello Stato membro ospitante che sono registrati inizialmente o gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD rappresenta almeno il 15 % del valore totale degli strumenti finanziari emessi da tutti gli emittenti dello Stato membro ospitante che sono registrati inizialmente o gestiti in modo accentrato in conti titoli da tutti i CSD stabiliti nell’Unione;

2) il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante rappresenta almeno il 15 % del valore totale degli strumenti finanziari gestiti in modo accentrato in conti titoli da tutti i CSD stabiliti nell’Unione per tutti i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante.

2. Ai fini del paragrafo 1, il valore di mercato degli strumenti finanziari è determinato conformemente all’articolo 7.

3. Se è soddisfatto uno dei criteri di cui al paragrafo 1, le operazioni del CSD in questione in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione per periodi rinnovabili di tre anni civili a decorrere dal 30 aprile dell’anno civile successivo all’adempimento di uno di detti criteri.

Articolo 6 – Criteri per stabilire l’importanza sostanziale dei servizi di regolamento

1. La prestazione di servizi di regolamento quali indicati alla sezione A, punto 3, dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 da parte di un CSD in uno Stato membro ospitante è considerata di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante se è soddisfatto uno dei seguenti criteri: il valore annuo delle istruzioni di regolamento relative a operazioni su strumenti finanziari emessi da emittenti dello Stato membro ospitante e regolate dal CSD rappresenta almeno il 15 % del valore annuo totale di tutte le istruzioni di regolamento relative a operazioni su strumenti finanziari emessi da emittenti dello Stato membro ospitante e regolate da tutti i CSD stabiliti nell’Unione; il valore annuo delle istruzioni di regolamento regolate dal CSD per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante rappresenta almeno il 15 % del valore annuo totale delle istruzioni di regolamento regolate da tutti i CSD stabiliti nell’Unione per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante; il CSD opera un sistema di regolamento titoli disciplinato dalla legislazione dello Stato membro ospitante ed è stato notificato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), il valore di un’istruzione di regolamento è: nel caso di un’istruzione di regolamento contro pagamento, il valore della corrispondente operazione su strumenti finanziari registrati nel sistema di regolamento titoli; nel caso di istruzioni di regolamento senza pagamento (FOP), il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari rilevanti quale determinato a norma dell’articolo 7.

3. Se è soddisfatto uno dei criteri di cui al paragrafo 1, le operazioni del CSD in questione in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione per periodi rinnovabili di tre anni civili a decorrere dal 30 aprile dell’anno civile successivo all’adempimento di uno di detti criteri.

Articolo 7 – Determinazione dei valori di mercato

Il valore di mercato degli strumenti finanziari di cui agli articoli 3, 5 e 6 del presente regolamento è determinato come segue:

a. nel caso degli strumenti finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell’Unione, il valore di mercato dello strumento finanziario rilevante è il prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento citato; b) nell’ipotesi degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell’Unione diversi da quelli indicati alla lettera a), il valore di mercato è il prezzo di chiusura derivato dalla sede di negoziazione nell’Unione con il controvalore degli scambi più elevato; c) nel caso di strumenti finanziari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), il valore di mercato è determinato sulla base di un metodo prestabilito, approvato dall’autorità competente del CSD in questione, che fa riferimento a criteri relativi a dati di mercato affidabili, come i prezzi di mercato disponibili in tutte le sedi di negoziazione o in tutte le imprese di investimento

Articolo 8 – Disposizioni transitorie

1. I criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono applicati per la prima volta entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono basati sui valori degli strumenti finanziari registrati inizialmente o gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD alla data del 31 dicembre dell’anno civile precedente.

2. I criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), sono applicati per la prima volta entro quattro mesi dalla data di applicazione indicata nell’articolo 9, paragrafo 2, e sono basati sui valori degli strumenti finanziari gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD alla data del 31 dicembre dell’anno civile precedente.

3. Nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di applicazione citata nell’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 vale quanto segue: in deroga all’art. 5, paragrafo 2, il valore di mercato degli strumenti finanziari è il valore nominale di tali strumenti; in deroga all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), il valore di mercato degli strumenti finanziari rilevanti è il valore nominale di tali strumenti finanziari.

Articolo 9 – Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento si applica dal 10 marzo 2019.

In deroga al secondo paragrafo:

a) gli artt. 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b) l’art. 7 si applica dalla data indicata nell’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014;

c) L’articolo 8 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


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