Relazione geologica e geologo anche in caso di mancata previsione nel bando

Relazione geologica e geologo anche in caso di mancata previsione nel bando

Il Consiglio di Stato sez. V, con sentenza resa in data 21 Aprile 2016 n. 1595, confermando la sentenza del TAR Campania, Salerno n. 2008/2015, ha affermato che, in caso di appalti di progettazione, sussiste la necessità di allegare al progetto esecutivo la relazione geologica anche a prescindere dall’espresso richiamo che di tale obbligo sia stato fatto nell’ambito della lex specialis di gara. Ciò anche nelle ipotesi in cui non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell’offerta tecnica

I Giudici di Palazzo Spada sono giunti a tale approdo partendo dalla previsione dell’articolo 35, comma 1, del d.P.R. 207 del 2010 (secondo cui “il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”) affermando che << tale norma deve essere necessariamente letta in combinato disposto con quella di cui al precedente articolo 26, comma 1, lettera a), secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere – tra le altre cose – la relazione geologica. >>

Inoltre, con la sentenza in esame, i giudici hanno avuto modo di affermare un altro importante principio di diritto: l’impossibilità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio ex articolo 38, comma 2-bis e articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel caso in cui la figura del geologo non sia stata individuata in sede di offerta da una impresa che abbia partecipato alla gara.

In una gara di progettazione, infatti, << la mancata indicazione del nominativo del geologo non rappresenta una mera irregolarità (pur se essenziale) della domanda di partecipazione, ma concreta piuttosto il difetto di un elemento essenziale dell’offerta il quale, ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del codice degli appalti, non può che comportare l’esclusione dalla gara.>>

Nel caso di specie, l’appellante non aveva previsto all’interno dell’organico societario la figura del geologo e, una volta esclusa, aveva giustificato tale mancanza sostenendo che, nell’ambito della gara in oggetto, il geologo non fosse qualificabile come progettista, ma come mero esecutore. Per tale ragione l’indicazione ab initio del suo nominativo non avrebbe rappresentato un elemento costitutivo dell’offerta, ben potendo essere integrato in un momento successivo.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto privi di fondamento i motivi di appello , affermando che, alla luce della previsione del comma 1 dell’articolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo sì da qualificare come progettisti in senso proprio, e non come meri collaboratori, i professionisti che le hanno redatte. Il professionista in parola deve, pertanto, essere necessariamente considerato come progettista a tutti gli effetti e per questo motivo trova applicazione il divieto di subappalto relativo agli incarichi di progettazione di cui al comma 3 dell’articolo 91 del ‘Codice del contratti’.

I Giudici di Palazzo Spada, quindi, hanno respinto il ricorso, confermando in toto la sentenza del giudice di primo grado, ed hanno risolto (forse) definitivamente un’annosa questione che da tempo vedeva susseguirsi orientamenti giurisprudenziali in forte contrasto tra loro.


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Giuseppe Parisi

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