Responsabilità civile: chi sbaglia paga, anche i magistrati?

Responsabilità civile: chi sbaglia paga, anche i magistrati?

Sommario: 1. Referendum del 1987 e Legge n. 117/1988 (cd. Legge Vassalli) – 2. La riforma introdotta dalla Legge n. 18/2015 – 3. Principi di diritto in materia di responsabilità civile dei magistrati dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 11747/2019 – 4. La responsabilità civile del magistrato per non aver impedito un femminicidio (Cassazione civ. n. sentenza n. 7760 dell’8 aprile 2020)

 

1. Referendum del 1987 e Legge n. 117/1988 (cd. Legge Vassalli)

Nel 1987, si tenne un referendum che, attraverso l’abrogazione di alcune norme del codice di procedura civile, intendeva consentire a qualsiasi cittadino si sentisse danneggiato da un provvedimento di un magistrato, di ottenere da quest’ultimo il risarcimento dei danni che gli aveva causato.

L’obiettivo del referendum, di fatto, era limitato, poiché la responsabilità del magistrato si riferiva solo a comportamenti dolosi o gravemente colposi o ai casi di diniego di giustizia. Invero, anche sull’onda del clamore suscitato dall’arresto di Enzo Tortora, il referendum del 1987 ottenne uno straordinario risultato: circa l’83% dell’elettorato si espresse a favore dell’abrogazione delle disposizioni che limitavano la responsabilità civile dai magistrati.

Il legislatore, recependo l’esito referendario, adottò la Legge n. 117/1988 (c.d. Legge Vassalli), che, tuttavia, ha vanificato gli intenti e le aspirazioni da cui il referendum aveva preso le mosse e, per lungo tempo, è rimasta priva di applicazione nelle aule dei tribunali.

L’art. 2, co. 1 della Legge in commento stabilisce che “chiunque abbia subito un danno ingiusto, a causa di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.

La responsabilità civile del magistrato, per i danni cagionati nell’esercizio delle sue funzioni, alla stregua del più diffuso orientamento giurisprudenziale, obbedisce al principio di responsabilità indiretta (ex multis, Cassazione civile, sez. un., 09/03/2020, n. 6690). Pertanto, il cittadino che ha subito un danno ingiusto a causa del magistrato dovrà agire esclusivamente nei confronti dello Stato; sarà quest’ultimo, in un secondo momento, a rifarsi sul giudice responsabile esercitando un’azione di rivalsa, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 13, co. 1, L. n. 117/1988, che prevede che il cittadino, se il danno causato dal magistrato consegua a un fatto che costituisce reato, possa esperire l’azione civile per il risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato secondo le norme ordinarie, ma entro il limite di un terzo di annualità dello stipendio del magistrato.

2. La riforma introdotta dalla Legge n. 18/2015

La Legge 27 febbraio 2015, n. 18, ha modificato la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, anche al fine di adeguare l’ordinamento italiano alle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sentenza del 24 novembre 2011; Grande Sezione, Sentenza 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo) che ha condannato l’Italia per violazione degli obblighi di adeguamento dell’ordinamento interno al principio generale di responsabilità degli Stati membri dell’Unione europea, in caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

La Legge n. 18 del 2015, anzitutto, estende la risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di privazione della libertà personale per un atto compiuto dal magistrato, nell’esercizio delle sue funzioni ovvero conseguente a “diniego di giustizia”, inteso quale rifiuto, omissione o ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio.

Un’altra importante novità introdotta dalla L. n. 18/2015 riguarda la c.d. clausola di salvaguardia. Secondo il nuovo art. 2 – che conferma comunque le norme preesistenti – il magistrato è responsabile se, durante l’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, agisce con dolo o colpa grave, ovvero se viola manifestamente la legge e il diritto dell’Unione Europea.

3. Principi di diritto in materia di responsabilità civile dei magistrati dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 11747/2019

Sul versante giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11747/2019, decidendo su questione di massima di particolare importanza, si sono espresse in tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati dai magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie ed hanno enunciato i seguenti principi di diritto.

In primo luogo, ove il giudice adotti una decisione difforme dai precedenti orientamenti della giurisprudenza, non ricorre l’ipotesi di grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2, lett. a) della L. n. 117/1988 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), atteso che il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, non rientra tra le fonti del diritto e, pertanto, non è vincolante per il giudice; tuttavia, l’adozione di una soluzione difforme dai precedenti deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale; e ciò avviene più facilmente se esplicitata a mezzo della motivazione.

In secondo luogo, ricorre l’ipotesi della grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2, lett. a) della Legge n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, quando la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perchè sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2 della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell’attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l’errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest’ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica».

Da ultimo, le Sezioni Unite chiariscono che la presenza di una motivazione non è condizione necessaria e sufficiente ad escludere sempre la ammissibilità di un’azione di responsabilità per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, ma è di certo ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi, di regola, è un elemento per escludere la sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo; per contro, non tutti i casi di mancanza della motivazione, ancorchè la pronunzia si ponga in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, sono fonte di responsabilità, purchè la scelta interpretativa sia ugualmente riconoscibile.

4. La responsabilità civile del magistrato per non aver impedito un femminicidio (Cassazione civ. n. sentenza n. 7760 dell’8 aprile 2020)

Si inserisce in siffatto contesto la sentenza n. 7760 dell’8 aprile 2020, in materia di responsabilità dello Stato per femminicidio non impedito.

Con detta pronunzia, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell’autorità giudiziaria requirente dai figli minori di una donna, uccisa dal marito, dopo che la stessa aveva presentato reiterate denunce per le minacce subite dal padre dei suoi figli, rimaste tuttavia senza esito.

La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 198 del 19/03/2019, rigettando l’appello proposto dai familiari della vittima, rilevava che all’epoca in cui si svolsero i fatti (2007) non era consentita la richiesta di provvedimenti cautelari, né era ancora stata introdotta la fattispecie criminosa di cui all’art. 612 bis cod. pen. (cd. stalking); inoltre, dalla relazione di c.t.u. sull’ex compagno, non erano emerse patologie psichiatriche, né era possibile ricavare ulteriori elementi che giustificassero il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura o il trattamento sanitario obbligatorio.

Ciò nonostante, la Corte territoriale ha riconosciuto la fermezza del proposito omicida dell’ex compagno, poiché questi aveva agito non già d’impeto, ma con accurata programmazione e, pertanto, da ciò si doveva evincere che egli avrebbe comunque portato a termine il suo disegno criminoso, perfino ove l’arma di cui era mancato il sequestro non fosse stata più nella sua disponibilità, dal momento che l’ex-compagno della vittima, avrebbe potuto procurarsi un’altra arma avente caratteristiche similari a quella utilizzata per uccidere.

Alla luce di ciò, osserva la Corte, quell’unica violazione di legge, consistente nella mancata effettuazione della perquisizione e del successivo sequestro del coltello utilizzato per minacciare la ex compagna, non poteva dirsi in grado di determinare l’evento che, seppur con arma e mezzi diversi, si sarebbe ugualmente verificato anche ove si fosse proceduto a perquisizione e sequestro dell’arma del delitto. Da tali argomentazioni, la Corte d’Appello ha escluso il nesso causale tra la condotta omissiva del magistrato e l’evento dannoso.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, censurando le affermazioni dei giudici della Corte d’Appello, ha stabilito che il giudice di merito, essendo tenuto, nell’accertare il nesso causale fra la lamentata condotta omissiva (ravvisata nell’omessa perquisizione domiciliare e sequestro dell’arma da taglio con la quale l’omicida aveva già reiteratamente minacciato la moglie) ed il fatto lesivo, a compiere il cd. giudizio controfattuale in base al criterio del “più probabile che non”, non può escluderne l’incidenza sulla verificazione dell’evento solo perché questo si sarebbe comunque realizzato in altro modo, omettendo così di determinare, alla luce degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto, la probabilità, positiva o negativa, che da detta condotta, ove posta in essere, potesse derivare un risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno”.

La decisione della Suprema Corte affronta uno​ dei temi più difficili e controversi, da sempre oggetto di discussioni, traducendosi in una pronunzia storica in materia di responsabilità civile dei magistrati. In ogni caso, al di là di ogni polemica, è possibile affermare che la pronunzia in commento è un messaggio di incoraggiamento per le vittime di violenza.


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