Responsabilità dei professionisti: in particolare l’attività medica e la causa ignota

Responsabilità dei professionisti: in particolare l’attività medica e la causa ignota

La responsabilità per inadempimento di un’obbligazione svolge una funzione compensativa- riparatoria di ciò che il creditore avrebbe dovuto ricevere. Si inscrive nella categoria della responsabilità contrattuale ed è disciplinata dall’articolo 1218 c.c.È un’obbligazione secondaria che si innesta sull’obbligazione principale che intercorre tra le parti. Il debitore risponde di inadempimento per o la mancata esecuzione della prestazione o l’inesatta esecuzione. Nel primo caso, si parla di inadempimento totale; nel secondo, parziale. Può essere imputabile o meno al debitore a seconda di circostanze sopravvenute che possono incidere sulla riuscita dell’esatta esecuzione della prestazione. L’ inesatta esecuzione della prestazione coincide con la negligenza del debitore nel soddisfare la pretesa del creditore. L’articolo 1176 c.c. richiede che il debitore esegua la prestazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Il soggetto passivo va esente da responsabilità se dimostra di aver usato la normale diligenza nell’eseguire la prestazione; in caso contrario, si presume la responsabilità a titolo di colpa perché si presume l’inadempimento ai sensi dell’articolo 1218. Quello che rileva è l’elemento soggetto cioè il comportamento diligente del debitore. Ma l’articolo 1218, invece, prevede l’elemento oggettivo: l’inadempimento non è imputabile al debitore se è stato determinato da causa sopravvenuta. L’apparente contrasto tra l’articolo 1218 e 1176 deve essere letto in modo unitario, privilegiando il dato soggettivo perché si presume la responsabilità per colpa del debitore, a meno che non riesca a dimostrare le cause sopravvenute che hanno impedito l’adempimento e che abbia tenuto un comportamento diligente. Dall’altra parte, il creditore dovrà allegare l’inadempimento e i fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto.

Vi sono casi in cui la regola della presunzione di colpa subisce delle eccezioni: infatti, rilevano modelli di responsabilità oggettiva o attenuata. Un caso particolare è quello dell’attività del professionista. Inizialmente per spiegare la sua responsabilità, la dottrina faceva riferimento alla distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato. Si ha la prima quando oggetto dell’obbligazione è la diligenza; le seconde, quando oggetto è il risultato che si vuole conseguire. Diverso è anche l’onere probatorio: nelle obbligazioni di mezzi sarà il creditore a dover dimostrare il comportamento non diligente; in quelle di risultato, sarà il debitore. Si faceva riferimento a questa distinzione per sottrare il professionista dalla responsabilità di cui all’articolo 1218. Ma, anche in questo caso, la diligenza richiesta è sempre quella dell’articolo 1176 c.c. solo che è qualificata cioè improntata alle regole tecniche, specifiche per l’attività svolta. Rilevanza assume, sotto questo profilo, l’articolo 2236 c.c. il quale riconosce una responsabilità attenuata del prestatore d’opera solo in casi di dolo e colpa grave, escludendo dunque, la colpa lieve.

Anche qui il contrasto tra articolo 1176 e 2236 c.c. viene risolto in un rapporto di regola-eccezione: l’articolo 1176 c.c. assume rilevanza non solo la colpa grave e il dolo, ma anche la colpa lieve. Nel 2236 c.c. viene esclusa la responsabilità per colpa lieve perché da una parte non si vuole mortificare l’attività del professionista contro ritorsioni del cliente in caso di insuccesso, dall’altra si vogliono evitare danni per inerzia del prestatore d’opera verso il cliente. Quindi l’articolo 2236 c.c. è una norma eccezionale applicabile solo in determinati casi: a) quando rileva la perizia del professionista, b) per risolvere problemi di ampia difficoltà tecnica.

L’attività del professionista, ad esempio avvocato, notaio, medico, rileva quando viene violata la diligenza intesa come perizia specifica. L’imperizia attiene alla cattiva applicazione delle norme tecniche, delle conoscenze particolari richieste in base all’attività lavorativa svolta. È una responsabilità attenuta per colpa grave o dolo. Il comportamento del medico deve essere confrontato con quello dell’agente modello cioè di colui che, in base alla situazione che ha di fronte, adotta tutte le misure cautelari richieste dal caso concreto.

Particolare rilevanza ha assunto l’attività del medico presso la struttura sanitaria.

La L. n. 24 del 2017 detta anche Leggi Gelli-Bianco disciplina la nuova responsabilità del medico, introducendo un doppio binario di responsabilità: contrattuale ed extracontrattuale. Se il paziente ha stipulato un contratto con il medico per eseguire una determinata prestazione, l’attività del medico rileva ai sensi dell’articolo 1218. Il paziente deve allegare l’inadempimento del medico e dimostrare il nesso di causalità materiale tra la violazione della regola di diligenza e il danno, anche attraverso presunzioni. Dall’altro canto, il medico dovrà indicare l’assenza del nesso eziologico e che l’aggravamento del quadro clinico è avvenuto per cause eccezionali. Ai fini della responsabilità, non ha importanza se l’operazione era di facile o complessa gravità perché questo parametro verrà usato per indicare il grado di colpa. La contrattualizzazione della responsabilità medica ha aumentato i casi di medicina difensiva visto che l’aumento dei gran numeri di azioni contro i medici e il difficile onere probatorio. Perciò, sopperisce a ciò, la disciplina prevista in assenza di contratto tra il medico e paziente. In questo caso, si applicherà la responsabilità ex art. 2043 c.c. All’interno di quest’ambito, il professionista andrà esente da responsabilità dichiarando di aver seguito le linee guida e le buone pratiche cliniche-sanitarie; mentre, per il paziente, sarà più difficile dimostrare quanto il medico si sia discostato dalle linee guida adottate per disciplinare il caso pratico. Si vuole limitare la responsabilità del medico e, di conseguenza, l’aumento delle polizze assicurative. Il rapporto tra medico e paziente, però, è più complicato del previsto perché parte terza nel rapporto è anche la struttura sanitaria in cui il dottore è chiamato a svolgere la sua prestazione. Tra struttura sanitaria e paziente intercorre un contratto atipico di spedalità per cui la struttura sarà responsabile, in modo indiretto, della responsabilità del medico. Si avvale dell’attività del professionista per curare la patologia del paziente. In caso di azione per il risarcimento dei danni dal danneggiato verso il medico o la struttura sanitaria, questo ne risponderà ex articolo 1218 se legato al paziente da contratto; altrimenti, ex art. 2043 con il diritto di avvalersi della garanzia assicurativa di cui è dotata la struttura sanitaria. Quest’ultima, avrà diritto di rivalsa verso il medico solo per dolo o colpa grave; diritto che potrà essere esercitato anche dal P.M. presso la Corte dei conti per l’azione di responsabilità amministrativa sempre in caso di dolo o colpa grave. Ai sensi dell’articolo 12 della L. n. 24/2017, resta salvo il diritto del danneggiato di rivolgersi contro le compagnie che prestano copertura assicurativa alla struttura sanitaria, sia pubblica sia privata.

Quale essa sia il tipo di responsabilità del medico, il paziente deve dimostrare il nesso di causalità tra l’evento e la violazione della regola di diligenza. Dovrà provare sia la causalità materiale sia la causalità giuridica; quest’ultima attiene al collegamento tra l’evento e il danno. L’accertamento avviene combinando la regola del “più probabile che non” e “la prevalenza relativa della probabilità”. Per la prima, tra le prove allegate, il giudice dovrà scegliere quella che ritiene sul piano logico essere la più plausibile; per la seconda, tra le prove disponibili, scegliere quella che ha ricevuto il maggior grado di conferma.  Nel caso di danno derivante da causa ignota, cioè da una causa che è difficile da identificare, l’onere probatorio può ricadere sia sul paziente sia sul medico.(Ordinanza Cass. n. 26907/2020)

Il paziente dovrà dimostrare la causa dell’evento danno; il professionista la causa che ha determinato l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.


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