Responsabilità dell’organo amministrativo verso i creditori sociali

Responsabilità dell’organo amministrativo verso i creditori sociali

Trib. Palermo, Sez. V, 02 aprile 2015

a cura di Giorgia Cottone

Laddove il curatore agisca ex art. 146 l. fall., le azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. devono ritenersi contemporaneamente proposte, pertanto la responsabilità degli amministratori può essere dedotta ed affermata con riferimento ai presupposti dell’azione proponibile dai creditori sociali, presupposti consistenti nella violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e l’esistenza di un pregiudizio, costituito dall’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento del credito. Più in particolare, per violazione degli obblighi di conservazione si intende la mancata adozione delle misure previste dalla legge in caso di perdite nel capitale della società. Inoltre, l’insufficienza patrimoniale che legittima l’azione dei creditori deve essere definitiva e causata da una condotta negligente degli amministratori.

Con riferimento ai presupposti dell’azione proponibile dalla società, gli amministratori sono responsabili per il mancato adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze, ossia con diligenza professionale, e sono dunque tenuti a risarcire i danni.

Inoltre, la responsabilità dell’amministratore verso la società è riscontrabile in ogni irregolarità, arbitrio ed omissione che si traducano in un pregiudizio per il patrimonio sociale, sia sotto il profilo economico sia quello contabile, mentre le scelte di gestione compiute dagli amministratori, concernendo profili di merito dell’azione dell’organo amministrativo e rientrando nell’ambito della discrezionalità dell’attività imprenditoriale, sono di per sé insuscettibili di essere apprezzate e valutate dal giudice in termini di responsabilità giuridica.

Pertanto, nell’accertamento della responsabilità degli amministratori societari non può prescindersi dal principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione, in forza del quale il giudice, investito di un’azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione, valutandone l’opportunità e la convenienza.

Non è tuttavia sindacabile il merito gestorio delle scelte gestionali e delle modalità della loro conduzione, se non nella misura in cui si riscontri l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste dall’ordinaria diligenza professionale a cui ogni buon amministratore è obbligato, secondo un criterio di prevedibilità delle conseguenze insoddisfacenti e pregiudizievoli.

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