Responsabilità medica: chirurgo dimentica garza nell’addome della partoriente

Responsabilità medica: chirurgo dimentica garza nell’addome della partoriente

Con la Sentenza n. 34503/16 del 05/08/2016 la Quarta Sezione Penale della Corte Cassazione statuisce che il capo di un equipe medica risponde- in sede penale- delle lesioni gravi riportate dal paziente consistenti-nel caso in esame- “nell’indebolimento permanente dell’addome” a seguito di un parto cesareo durante il quale veniva dimenticata una garza nell’addome della partoriente in seguito ad un conteggio errato operato dal ferrista.

 VICENDA

Il Tribunale di Palermo giudicava responsabili C.P. e T.L. di aver cagionato a M.B. lesioni personali gravi consistenti appunto “nell’indebolimento permanente dell’addome” causato dalla mancata rimozione, dall’addome della partoriente, di una delle garze laparotomiche utilizzate per l’intervento.

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Per il Giudice di primo grado risultava quindi accertato che fosse stato compiuto un errore nel conteggio delle garze eseguito dalla ferrista e probabilmente imputabile alla tarda età della stessa (79 anni). Il Giudice inoltre evidenziava l’assenza di un infermiere di sala, la cui presenza è prescritta dai Protocolli Chirurgici adottati dalla Comunità scientifica, e pertanto evidenziava la violazione di detti protocolli.

GIUDIZIO DI SECONDO GRADO

La Corte d’Appello di Palermo confermava così la pronuncia di condanna di C.P. e T.L. alla pena ritenuta equa nonché al risarcimento dei danni in favore di M.B. costituitasi parte civile. Il tutto però veniva effettuato sulla base di un diverso percorso motivazionale rispetto a quello di prime cure.

La Corte territoriale ha infatti escluso che le acquisizioni processuali consentano di affermare che il conteggio delle garze fu omesso o compiuto con modalità difformi ai Protocolli medico-scientifici di riferimento. Ed è altresì stato escluso che fosse provata l’assenza di un infermiere di sala e che potesse sussistere nesso di causalità tra la presenza o meno del soggetto in sala operatoria e la certezza dell’errore nella conta delle garze. Il nesso di causalità indica infatti il rapporto tra l’evento dannoso e il comportamento del soggetto autore del fatto astrattamente considerato. Il legame eziologico tra la CONDOTTA (commissiva od omissiva) e l’ EVENTO rappresenta la condizione imprescindibile per l’attribuibilità del fatto illecito (e conseguentemente del danno al soggetto). Tale esigenza è statuita dall’art. 40 comma secondo c.p. secondo il quale “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto come reato se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione”. Infine la Corte d’Appello confermava comunque il giudizio di RESPONSABILITà MEDICA fondata:

  • sulla ritenuta violazione del dovere di tenere il conto delle garze utilizzate;

  • verificare con attenzione il campo operatorio prima di procedere alla chiusura dello stesso;

RICORSO PER CASSAZIONE

C.P. e   T.L. ricorrevano quindi in Cassazione deducendo-nei motivi- gli stessi vizi motivazionali. Preliminarmente si osservava la mancata applicazione, da parte della Corte d’Appello, del Principio di Affidamento in forza del quale, nell’ambito dell’attività medico-chirurgica, il chirurgo poteva fare “affidamento” sulla corretta esecuzione da parte del ferrista del conto delle garze. Secondo il ricorrente il chirurgo sarebbe obbligato ad un controllo di tipo formale sull’operato del ferrista mentre è escluso che debba procedere direttamente al conteggio. Inoltre, per parte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe individuato un’autonoma regola cautelare per pervenire ad un giudizio di responsabilità dell’imputato e cioè l’obbligo da parte del chirurgo di verificare con attenzione la chiusura del campo operatorio prima di procedervi.

Si attribuirebbe così di nuovo al chirurgo una responsabilità oggettiva ove il ferrista sia incorso in errore non riconoscibile. I ricorrenti deducevano altresì una lettura parziale-da parte della Corte d’Appello- delle dichiarazioni del C.T. del P.M. (Dott.ssa Cacia) in base alle quali si riteneva che le garze utilizzate fossero visibili IN SITU dal filo radiopaco del quale erano dotate. Infine parte ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art. 3 l. n. 189/12 (c.d. Decreto Balduzzi) poiché la Corte territoriale non aveva fornito nessuna motivazione in ordine al grado della colpa. Infatti, lamenta il ricorrente, il Giudice in applicazione dell’art. 2 co. II c.p. deve procedere d’ufficio all’accertamento del grado della colpa specificando- nel caso in esame- se la condotta del sanitario poteva dirsi aderente ad accreditate linee guida (vd. Cass. sez. IV penale n. 23283 dell’11/05/16 dep. il 06/06/16). La S.C. ha preliminarmente rilevato che , con gli atti d’Appello non era stata avanzata alcuna richiesta concernente la riconduzione del fatto alla fattispecie così come delineata dal c.d. Decreto Balduzzi e che deve ritenersi che la Corte territoriale abbia IMPLICITAMENTE ESCLUSO la ricorrenza delle condizioni di limitazione della responsabilità penale.

La Corte di Cassazione ha trattato unitariamente i ricorsi data la comunanza delle censure, soffermandosi su quanto, della vicenda, appare non controverso:

  • conteggio delle garze effettuato dal ferrista anche se erroneamente;

  • controllo formale da parte del capo equipe che era stato eseguito correttamente;

Partendo da tali premesse, alla S.C. è apparso inconferente il richiamo al Principio di Affidamento; ed invero, nel caso di specie, non si tratta di valutare la fondatezza di una decisione che imputa al chirurgo di non aver controllato l’altrui operato (che rimanda al principio di affidamento), ma il capo equipe operatoria rimane comunque titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, in virtù del quale egli stesso è RESPONSABILE dell’attività svolta da altri medici nonché di quella del personale presente in camera operatoria. Tale posizione di garanzia impone il controllo della correttezza della procedura ponendo, ove necessario, rimedio agli errori altrui che risultino:

  • evidenti

  • non settoriali

  • rientranti nella sua sfera di conoscenza

(vd. Cass. IV sez. penale n. 33329 del 05/05/15 dep. Il 28/07/15).

In questo caso al chirurgo si è ascritto di non aver adempiuto agli obblighi che involgevano esclusivamente all’OPERA PROPRIA e non all’OPERA di ALTRI. Obblighi che attenevano comunque alla responsabilità medica e non alla vigilanza su quella medica o paramedica eseguita da altri. Non sussiste quindi, nel caso in esame, RESPONSABILITà OGGETTIVA del chirurgo ma gli si ascrive l’ERRORE PERSONALE.

Infine, per quanto concerne la presunta lettura parziale delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico del P.M., la Corte osserva un errore di valutazione della prova poiché il riferimento alla visibilità delle garze in ragione del filo radiopaco è solo uno degli elementi indicati nella sentenza impugnata per descrivere il comportamento doveroso.

La S.C. conclude quindi evidenziando che l’esclusione della responsabilità del chirurgo –in caso di abbandono delle garze nel corpo della paziente- è connessa alla dimostrazione di PARTICOLARI CIRCOSTANZE CONCRETE, che diano evidenza all’impossibilità di usare la diligenza compatibile con le peculiari condizioni operative. In tale situazione, non risultano ravvisabili tali PARTICOLARI CONDIZIONI OPERATIVE OSTATIVE ad una corretta verifica del campo operatorio.

Si conclude quindi per il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


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Eleonora Contu

Nel dicembre 2011 consegue la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo con una tesi in diritto sindacale dal titolo “le rappresentanze sindacali in azienda” relatore prof.ssa Paola Bellocchi. Contestualmente alla pratica forense nel 2012 svolge un Master di II livello in diritto del lavoro e della previdenza sociale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Direttore Prof. Santoro Passarelli). Numerose le esperienze nelle aziende sia nell’area legale che in quella delle risorse umane (HR).

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