Responsabilità medica: cosa è cambiato con il decreto Gelli

Responsabilità medica: cosa è cambiato con il decreto Gelli

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, giunge a compimento il percorso di riforma della responsabilità penale e civile degli operatori sanitari.

Il provvedimento, di estrema importanza, affronta vari temi ed è destinato ad incidere sulla responsabilità degli operatori sanitari, tanto da un punto di vista civilistico quanto da un punto di vista penalistico. Tra i più rilevanti: la sicurezza delle cure e del rischio sanitario; la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata; le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità medica; l’obbligo di assicurazione; l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati, che risarcirà i pazienti danneggiati nel caso in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze assicurative delle strutture o dei professionisti, nonché in caso di insolvenza degli stessi.

Viene introdotta la nuova figura del Garante per il diritto alla salute, cui i cittadini potranno segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema, in merito alla mancata osservanza dei “Livelli essenziali di assistenza”.

A livello regionale, poi, verrà istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente. Mentre, a livello nazionale, ad essere istituito sarà l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO: l’inversione dell’onere della prova

Con la riforma, la responsabilità civile del professionista non verrà più considerata come contrattuale ma verrà inquadrata nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c..

La differenza rispetto al passato non è di poco conto ed infatti: se in passato era il medico a dover provare che l’evento dannoso si era verificato per cause a lui non imputabili, con la riforma l’onere della prova è totalmente invertito, a carico del paziente. Quest’ultimo dovrà dimostrare la colpa del medico, fornendo prova dell’evento (la lesione), la causa (colpa del medico), ed il nesso di causalità tra evento e causa.

Il nuovo inquadramento della responsabilità professionale del medico avrà dei risvolti soprattutto sul fronte risarcitorio.

Infatti, mentre in passato, veniva data rilevanza al rapporto diretto tra medico e paziente, il primo (nonostante fosse dipendente della struttura medico-ospedaliera pubblica presso la quale operava) poteva essere chiamato a rispondere direttamente per il danno causato. Il medico era coobbligato in solido con la struttura ospedaliera.

Con la riforma, il diritto del paziente ad ottenere un risarcimento è invece maggiormente garantito, nella misura in cui il danneggiato potrà agire direttamente contro la struttura ospedaliera, essenzialmente più solida e dunque più solvibile.

RESPONSABILITA’ PENALE DEL MEDICO: aperta la strada ad una nuova area di non punibilità

Nella ridisegnata cornice della responsabilità, viene introdotto nel codice penale un nuovo articolo, 590 sexies (responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario).

L’articolo 590 sexies, nel richiamare le pene previste per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., se i fatti sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, al secondo comma recita: “qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Niente più differenze tra i gradi della colpa.

Se in passato, infatti, la punibilità si configurava anche nei casi di colpa lieve oggi questa è venuta totalmente meno, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale medica.

L’art. 590 sexies c.p. àncora la non punibilità ai seguenti presupposti:

– la verificazione dell’evento a causa d’imperizia;

– il rispetto delle linee guida;

– l’adeguatezza alle specificità del caso concreto delle linee guida.

A ben guardare, dunque, viene introdotta all’interno del codice penale una nuova causa di non punibilità.

L’imperizia, tale da determinare nel paziente un danno, sarà punibile solo nei casi di colpa grave, nella misura in cui il medico non riesca a fornire la prova di aver rispettato le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero dalle buone pratiche clinico assistenziali.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si consigliano i seguenti articoli:

Legge Gelli-Bianco: i nuovi confini della colpa per imperizia

La ricostruzione del regime di responsabilità del medico: dal decreto Balduzzi alla legge Gelli

La colpa medica penale: ricognizione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale

Clinical risk e sicurezza delle cure: un processo di cambiamento

La responsabilità medica alla luce della nuova legge Gelli-Bianco

Il D.d.l. Gelli già preso in considerazione dalla Cassazione prima della sua entrata in vigore (sent. 16140/17)

Una nuova riforma per la responsabilità penale del medico

 

 


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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università. Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring. Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.

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