Restituzione della caparra versata alla struttura ricettiva per l’annullamento delle nozze causa Covid-19

Restituzione della caparra versata alla struttura ricettiva per l’annullamento delle nozze causa Covid-19

Gli effetti devastanti del Covid-19, propagatisi a macchia d’olio su ogni fronte, non hanno risparmiato neppure il settore della ristorazione, ed in particolare, le strutture adibite ad ospitare grandi eventi, quali ad esempio i festeggiamenti delle nozze.

Com’ è noto, i provvedimenti volti al contenimento della diffusione del virus, inseriti nei vari DPCM, emessi dal Governo, hanno inevitabilmente impedito la celebrazione di matrimoni e, conseguentemente i relativi banchetti.

Alcuni dei futuri sposi, hanno posticipato la data del lieto evento, altri invece, si son ritrovati a dover annullare le nozze, trovandosi di fatto in una situazione di assoluta incertezza, anche rispetto ai mesi futuri, non potendo prevedere l’andamento della diffusione del virus, e dunque le relative mosse dell’Esecutivo.

A tal proposito, ci si domanda se, i nubendi vantano il diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di caparra, all’atto della stipula del contratto con la struttura ricettiva.

Invero, alla luce dei dettami codicistici, il debitore che, per impossibilità sopravvenuta, si trovi nella condizione di non poter adempiere all’obbligazione, può legittimamente chiedere la restituzione di quanto versato.

In tal senso, l’art. 1256 c.c., ci rammenta che, quando la prestazione diventa impossibile, come anzi detto, si estingue. Il debitore dunque, si “libera” allorquando l’impedimento sia assoluto, e non voluto, o comunque non attribuibile a questi. Parafrasando l’articolo appena citato, “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”. A conforto, una recente pronuncia del Tribunale Nola, Sez. I Sent., 15/01/2019, che ha letteralmente ripercorso con assoluto “rispetto”, quanto offertoci dal codice.

Pare evidente come ci si trovi dinanzi ad una situazione di tal genere, rappresentando la diffusione del coronavirus, un chiaro esempio di impossibilità sopravvenuta, non imputabile al debitore, assoluta ed obiettiva.

Inoltre, a corredo di quanto sin qui detto, e a rendere il quadro più completo, l’art. 1463 c.c. stabilisce che, nei rapporti obbligatori di tipo sinallagmatico, a seguito dell’impossibilità sopravvenuta, è prevista la restituzione della cosa ricevuta, in applicazione della norma relativa alla ripetizione d’indebito, sottolineando però che non si tratta di una vera e propria condictio indebiti, ma piuttosto una condicio ob causam finitam.

Alla luce delle considerazioni si qui esposte, è cristallino che, i “promessi sposi” possano chiedere la risoluzione del contratto, e riavere nella propria disponibilità quanto versato a titolo di caparra con apposita domanda, ovvero mantenere in vita il vincolo obbligatorio con la struttura, posticipando l’evento a discrezione dei contraenti.


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Maria Francesca Marrara

Ha conseguito la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, con una tesi in diritto tributario, dal titolo" Rilevanza sanzionatoria penale dell'omesso versamento dei tributi indicati in dichiarazione"; e conseguito subito dopo, presso lo stesso Ateneo, il diploma di Specializzazione in Professioni Legali, con una tesi in diritto penale, "L'attività medico-chirurgica in équipe tra dovere di controllo e principio di affidamento". Un Master dal titolo: “L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado", con una tesi in diritto pubblico dal titolo: " La scuola è aperta a tutti: l'istruzione come diritto sociale". Ha espletato il tirocinio formativo presso il Tribunale Civile e Penale di Palmi (RC), negli anni di formazione presso la Scuola di Specializzazione, nonchè la pratica forense presso uno studio legale.

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