Rettificazione di attribuzione di sesso: quando l’intervento chirurgico demolitore non è necessario

Rettificazione di attribuzione di sesso: quando l’intervento chirurgico demolitore non è necessario

E’ di questi giorni la notizia che il Tribunale di Pavia ha disposto che, anche in assenza dell’operazione chirurgica, possa aver luogo la “rettificazione di attribuzione di sesso”, nella specie da “maschile a femminile”, e possano essere emessi nuovi documenti d’identità.

Il provvedimento è stato pronunciato con riferimento al caso di una giovane donna che sei anni fa aveva ottenuto dai giudici l’autorizzazione all’intervento per cambiare sesso, ma poi non vi si era sottoposta per problemi di salute. Il Tribunale, sulla scorta di quanto già stabilito dalla sentenza n. 15138 del 2015, Prima Sezione Civile, della Corte di Cassazione ha ritenuto che “L’intrapreso articolato percorso psicologico e la connessa terapia ormonale e farmacologica hanno portato alla consapevole, profonda ed irreversibile scelta di genere, determinando piena identificazione nel sesso opposto, cioè quello femminile, al quale, da sempre, sente di appartenere”.

La citata sentenza della Corte di Cassazione del 2015 ha posto fine alla difformità di decisioni della giurisprudenza di merito in ordine al requisito della necessità dell’intervento chirurgico.

Per la Suprema Corte il diritto al cambiamento di sesso è un diritto inviolabile della persona, così come già stabilito dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale.

L’articolo 1 della Legge 164 del 1982 stabilisce, poi, che la rettificazione di sesso debba fondarsi su un accertamento giudiziale che attribuisce ad una persona un sesso diverso rispetto a quello indicato nell’atto di nascita, “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.

L’articolo 3 della stessa Legge, nella attuale formulazione, stabilisce che “quando risulta necessario” un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico il tribunale lo autorizza. È venuto meno, quindi, il vecchio procedimento bifasico, introdotto dall’articolo 3 nella sua originaria formulazione, che prevedeva l’autorizzazione all’intervento e, in seguito, l’attribuzione di sesso.

L’interpretazione integrata dei due articoli appena citati porterebbe a non ritenere necessaria la preventiva demolizione chirurgica dei caratteri sessuali anatomici primari. L’articolo 1, infatti, non specifica se i caratteri da mutare siano quelli primari (organi sessuali) o secondari( ormoni, voce, interventi estetici etc.).

Poiché il diritto alla personalità è inviolabile, il mutamento dell’identità di genere non può consistere in un mero percorso chirurgico demolitore, afferendo invece alla sfera della personalità.

La coincidenza tra il corpo e la psiche è prima di tutto il risultato di un percorso psicologico e medico (terapie ormonali, chirurgia estetica) che non deve necessariamente essere realizzato con un intervento di demolizione chirurgica.

Del resto, imporre un intervento demolitore accorderebbe prevalenza all’interesse della comunità alla congruenza tra corporeità materiale e sesso anagrafico, interesse privo di copertura costituzionale, a scapito del diritto all’identità personale, riconosciuto come inviolabile dall’articolo 2 della Costituzione nonché dalla normativa europea.


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Mariarosa Signorini

1996 conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con la valutazione di 105/110 e discussione della tesi in Istituzione di Diritto Privato, recante il seguente titolo "Interruzione della gravidanza e responsabilità civile del sanitario"; anno accademico 2005/2006 "Master in diritto di famiglia" Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali; anno 2007 "Corso di Diritto di famiglia" Alma Mater Studiorum, Facoltà di Giurisprudenza; anno 2007 "Corso di perfezionamento e aggiornamento per la difesa nel processo minorile" Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Fondazione Forense Bolognese; anno accademico 2007/2008 "Corso di specializzazione in diritto familiare e minorile", Uni.Rimini, CE.S.DI.F. (Centro Studi e Ricerche in diritto familiare e minorile); In regola con gli obblighi insiti nella formazione continua, ha partecipato ad eventi formativi, seminari e congressi che hanno ad oggetto il diritto familiare e minorile; è avvocato in Bologna.

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