Ricongiungimento familiare: deroga alla normativa generale in tema di ingresso e permanenza in Italia

Ricongiungimento familiare: deroga alla normativa generale in tema di ingresso e permanenza in Italia

Il Testo Unico sull’Immigrazione prevede norme dirette a garantire l’unità familiare dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia nel Titolo IV.

La tutela del diritto soggettivo riconosciuto allo straniero di ricongiungersi alla propria famiglia è, tuttavia, sottoposto a dei limiti stabiliti dallo stesso legislatore. Il ricongiungimento è, infatti, consentito solo per alcune tassative categorie di familiari, e in presenza di determinati requisiti, tali da garantire agli stessi dignitose condizioni di vita e di soggiorno.

La nozione di familiare di cittadino dell’Unione europea viene dal Decreto legislativo n 30/2007 – che disciplina le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari.

L’articolo 29, comma 1, della Costituzione Italiana riconosce i diritti fondamentali della famiglia in quanto società naturale fondata sul matrimonio. Il legame familiare è riconosciuto e tutelato dall’ordinamento nell’ampio quadro delle generali garanzie dell’individuo rispetto ai diritti originari e fondamentali a lui riconosciuti.

Gli articoli 29, 30 e 31 del Decreto Legislativo 286/1998, definiscono le circostanze specifiche della condizione familiare, sull’ unità familiare e sul preminente interesse del coniuge e del figlio minore che risiedono nel territorio italiano.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 e comma 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non può entrare in Italia lo straniero considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

L’articolo 6 della Direttiva Europea 86/2003/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 5/2007 prevede la possibilità per gli Stati membri di respingere una domanda di ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica.

Nell’adottare una decisione di diniego all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, gli Stati tengono conto della gravità o del tipo di reato contro l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica commesso dal familiare o dei pericoli rappresentati da questa persona, ma comunque debbono bilanciare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con quelle di rispetto della vita familiare dell’interessato quale diritto umano fondamentale della famiglia. Lo Stato procederà quindi ad un bilanciamento sulla gravità dei precedenti penali dello straniero e la natura e solidità dei vincoli familiari della persona, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociale con il Paese d’origine.

Il diritto del coniuge al ricongiungimento con il proprio marito e del minore alla bi-genitorialità e all’unità familiare costituisce di per sé un “grave motivo” per autorizzare il cittadino extracomunitario a permanere in Italia.

È consuetudine dei Tribunali per i minorenni, in applicazione dell’articolo 31 comma 3 Decreto legislativo 286/1998, considerare prevalente l’interesse del minore alla bi-genitorialità e all’unità familiare, i quali impediscono l’espulsione e la permanenza del genitore, anche in presenza di precedenti penali. L’articolo 31 del Decreto legislativo 286/1998 riconosce al Tribunale per i minorenni il potere-dovere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero presente sul territorio qualora siano sprovvisti di valido titolo di soggiorno, in deroga alla normativa generale in tema di ingresso e permanenza, per “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore (Cassazione Sezioni Unite del 25/10/2010, 21799). Il Tribunale può infatti autorizzare la permanenza in Italia del genitore straniero anche qualora questo sia gravato da espulsione e gravi precedenti penali, in quanto tali circostanze non possono essere considerate ostative quando si tratti di preservare il preminente interesse del minore e l’unità familiare.

La Corte Costituzionale (Sentenza 202/2013), ha ribadito la centralità dell’unità familiare nella valutazione di ogni singolo caso, procedendo a tale bilanciamento anche qualora l’espellendo non abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma abbia legami familiari in Italia, valutandone la natura e l’effettività, la durata del soggiorno, nonché l’esistenza o meno di legami col Paese di origine.

Il principio del superiore interesse del minore, che stabilisce la preminenza dell’assetto di interessi più favorevole al minore e della sua crescita e maturazione equilibrata e sana rispetto ad ogni altra considerazione, è un principio cardine dell’ordinamento nazionale e internazionale, trovando espressa menzione nell’art. 3 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo (Convenzione di New York), nell’articolo 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), cui il giudice italiano è tenuto ad uniformarsi, nonché nell’articolo 28 comma 3 Decreto legislativo 286/1998, ai sensi del quale In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo.

Il carattere di priorità dell’interesse del minore e dell’unità familiare sulle norme ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle norme più stringenti in tema di immigrazione.

La valenza derogatoria ed eccezionale della tutela dei minori e dell’unità familiare, difatti, emerge duplicemente dalla lettera normativa. In primis, in quanto viene esplicitamente detto che l’autorizzazione a permanere sul territorio può essere concessa “anche in deroga alle altre disposizioni” del Decreto legislativo 286/1998. In secundis, perché il Giudice può concedere non solo il permesso, ex ante, di fare ingresso sul territorio nazionale in assenza di visto e nullaosta, ma anche quello, ex post, di permanervi una volta che l’ingresso irregolare si sia già consumato, sanandone l’irregolarità in quanto giustificata dall’interessa del minore.


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