Ricorsi RSU

Ricorsi RSU

Da pochi giorni si sono concluse le elezioni R.S.U./2018.

Un problema di rilevante entità che si presenta o che si può presentare durante la preparazione e lo svolgimento delle votazioni per le R.S.U., è quello relativo alla titolarità o meno in capo a determinati candidati R.S.U.,”ad essere titolari di elettorato passivo o attivo”, per la mancanza di caratteristiche legate ai requisiti legali richiesti e posseduti per rientrare a pieno titolo nel diritto di eleggere ed essere eletti.

Il verificarsi della situazione in cui sussiste una mancanza assoluta o relativa dei requisiti richiesti, deve essere valutata e decisa in prima istanza, dalla commissione elettorale, generalmente i casi caratterizzati da una carenza assoluta dei requisiti dovrebbero essere individuati dalle parti e decisi dalla commissione senza problemi.

Invece, fanno discutere quei casi che sono stati definiti da attenta dottrina come “Tertium Genus” per essere caratterizzati da uno scollamento tra situazione di diritto e quella di fatto che non collima con la disciplina giuridica per la mancanza di norme che delineano a sufficienza le caratteristiche che devono possedere questo tipo di candidati alle R.S.U.

Il termine “Tertium Genus” è stato coniato nel tempo ed adattato da dottrina più accorta (Matteo Dell’Olio, Mattia Persiani, Roberto LEO), per definire quella categoria di lavoratori che non trovano adeguata regolamentazione nei CCNL., e tanto meno nella contrattazione decentrata o aziendale.

Quando un candidato alle RR.SS.UU., lascia adito a legittimi dubbi, la parte interessata nelle vesti di candidato o un appartenente ad una sigla sindacale, possono presentare ricorso “per Incompatibilità” alla commissione elettorale, il ricorso può essere presentato anche entro 5 giorni dalla affissione dei risultati (ex art. 18, Parte II dell’ACQ 07.08.1998, (ex art.6 Circolare Aran N.1 del 26.01.2018, ed ex Guida operativa elezioni RSU/2018).

La commissione elettorale deve esaminare il ricorso e rispondere entro 48 ore, inserendo la risposta nel verbale RSU, che poi verrà inviato all’ARAN, inviandola per iscritto anche al ricorrente.

Il ricorrente se non ritiene soddisfacente la risposta del resistente comitato elettorale, può ricorrere entro dieci giorni al Comitato dei garanti, istituito presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del lavoro.

Il Comitato dei Garanti, che è presieduto da un funzionario delegato che assolve la funzione di Presidente, in prima convocazione  invita le parti che ritiene legittimate, a discutere del Ricorso al fine di esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione.

IL Comitato dei Garanti quindi è composto dal presidente che esperisce il tentativo di conciliazione, dai rappresentanti delle sigle sindacali interessate al ricorso e dal rappresentante dell’azienda, nel caso di parità il Presidente definisce il ricorso avendo il suo voto doppia valenza, e quindi al fine di una decisione valida devono essere presenti oltre il 50% dei convocati.

Se in prima convocazione non si realizza il quorum cioè i presenti non superano il 50% dei convocati, il presidente provvede a fissare un secondo appuntamento che si svolgerà anche in assenza del quorum.

La decisione del Comitato dei Garanti può essere impugnata innanzi il Tribunale civile Sezione Lavoro, per poi proseguire negli altri due gradi di giudizio, Appello nel merito e Cassazione in diritto. La competenza del Tribunale amministrativo non trova piena legittimità per il fatto che l’atto impugnato non scaturisce da un procedimento amministrativo propriamente detto.

Infatti, la natura del comitato elettorale, che emana il primo atto  e cioè “l’atto impugnato, prodromico del procedimento”, non è assimilabile alla natura Pubblica Amministrazione.

In ambito sanitario, fa discutere la posizione dei coordinatori infermieristici, in quanto non sono riconosciuti dal C.C.N.L., come dirigenti “tout court”, anche se di fatto svolgono funzioni in tutto eguali a quelle dirigenziali, caratterizzate da poteri autonomi di coordinazione supportati da scelte decisionali discrezionali propri delle prerogative dirigenziali.

I coordinatori infermieristici o ex capo sala, vengono assunti con questa specifica qualifica, non maturano la loro posizione di coordinatori con l’esperienza lavorativa, come avviene in altre categorie (assistenti di volo, ispettori del lavoro ecc. ecc.), quindi rientrano in pieno nella categoria del “Terzim genus“.

Secondo l’Art. 6 Circolare ARAN n.1 del 26.01.2018 e secondo la guida operativa o Regolamento elezioni RSU/2018, il dipendente “Dirigente” non può essere né elettore attivo, né elettore passivo, cioè non può né eleggere, né farsi eleggere e tanto meno non può far parte degli organismi di controllo, tale disposizione non lascia alcun dubbio sulla mancanza di titoli da parte dei dirigenti che devono astenersi.

Mentre invece, i coordinatori infermieristici, sono dipendenti in forza all’amministrazione, con rapporti di lavoro difformi da quelli che concorrono alla determinazione della base elettorale, quindi non avrebbero diritto di voto né potrebbero essere eleggibili nelle R.S.U. (guida operativa RSU/2018).

Altra situazione ostativa è rappresentata dal fatto di fare parte attiva in un partito politico, essendo stati incaricati di svolgere un mandato politico.

Ad avviso di chi scrive, appare palese che per analogia l’art.3 dell’ ACQ del 07.08.1998, (trasfuso nel paragrafo 6 della guida operativa RSU/2018 dell’ARAN) e cioè la norma che disciplina i casi d’incompatibilità dell’elettorato passivo,debba essere rivisitata al fine di poter essere applicata anche a chi è “Dirigente di fatto” e cioè anche e soprattutto ai coordinatori infermieristici, che se si presentano e poi sono eletti, dovrebbero essere esclusi e dimettersi dall’incarico di RSU.

Per ciò che concerne la dirigenza, la Cass. Sez. Lav. Nella Sent. n. 10.550/2010, riconosce la dirigenza in capo all’individuo che compie scelte decisionali in autonomia e discrezionalità.

Per orientamento pacifico delle Supreme Corti, per “Conflitto di Interessi” si intende:

-la commistione e la concomitante presenza di due ruoli incompatibili (coordinatore e coordinato) in capo alla stessa persona.

In parole semplici non si può essere allo stesso tempo Coordinatore/controllore ed ingerirsi delle questioni sindacali dei coordinati/controllati.

Il C.C.N.L. 2016/18 del Comparto sanità all’art. 16 (Capo II -Incarichi funzionali-) disciplina i contenuti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociali senior… “supportate da scelte decisionali discrezionali(…)”, anche se trattasi di ipotesi di contratto in itinere, definisce e sovra-ordina la Funzione di coordinamento agli incarichi di Professionista Specialista e di Professionista Esperto.

Una nota del 03,03,2016, a firma Gennaro BARBIERI, noto per aver portato alla ribalta delle cronache la questione dei coordinatori infermieristici, non solo dichiara che “la Dirigenza è obiettivo finale del movimento dei coordinatori infermieristici”,  ma mette in discussione la dirigenza medica, che spesso è priva di titoli e competenze adeguate per svolgerla al meglio.

Tutto ciò ed altro ancora, non si concilia affatto con il contenuto del Libro V del  Codice civile, che disciplina il “Rapporto di lavoro”.

Infatti i coordinatori infermieristici e la dirigenza medica (sic et simpliciter) hanno di fatto sconvolto la ratio degli art. 2.094, 1.742 del cc., e dell’art. 409 cpc..

Innestando di fatto su un rapporto di lavoro subordinato, una logica propria del rapporto di lavoro parasubordinato, creando confusione/commistione giuridico-fattuale.

Proprio questa situazione di fatto, è oggetto di dubbi e perplessità, che come accennato sopra, si accompagna ad un’altra stortura quella di avere riconosciuto la dirigenza in capo ai medici, pur essendo sprovvisti di titoli adeguati.

Tutto questo meriterebbe una adeguata valutazione e regolamentazione da parte dei poteri centrali e periferici.

Dottore Roberto LEO, giuslavorista

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