Ricusazione del giudice su base temeraria: casi e conseguenze deontologiche per l’avvocato

Ricusazione del giudice su base temeraria: casi e conseguenze deontologiche per l’avvocato

L’Avvocato deve svolgere la professione forense con onore, probità e decoro (art. 5 cdf) nei rapporti con i colleghi e le colleghe, con la clientela e con gli uffici giudiziari.

Qualora agisca in violazione del dovere deontologico suindicato e di tutti gli obblighi (deontologici e non) connessi, subirà delle conseguenze sia civili che penali, oltre che sul piano deontologico.

E’ proprio su quest’ultima tipologia di conseguenze (naturalmente vincolata, per molti aspetti ma non totalmente, a quelle di matrice civilistica e penalistica) che va focalizzata l’attenzione, sin nei minimi dettagli.

Esemplificando: nel caso di istanza di ricusazione (proposta dall’avvocato in sede di processo penale) contro il giudice, ai sensi degli articoli 36, primo comma, lett. d) e 37, primo comma, lett. a) c.p.p. per “sospetta inimicizia” tra l’avvocato ed il giudice (legati in passato da solida amicizia frantumatasi per inconciliabili visioni contrapposte su tematiche socio-politiche e sui modi di vivere, quale situazione protrattasi a lungo e mai chiarita), cosa accade quando tale istanza viene presentata dal legale su base temeraria?

La tematica presenta diversi “angoli di visuale” che portano a soluzioni diverse circa l’applicabilità o meno delle conseguenze disciplinari (sul piano deontologico) a carico dell’avvocato.

Entrando nel “vivo” della questione, si può suddividere l’analisi nel modo appresso descritto.

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Qualora, nel corso dell’esercizio delle funzioni giudiziarie e prima che sia pronunciata la sentenza, il giudice esterni chiaramente (od almeno in maniera mal camuffata) il proprio convincimento sull’esito del contenzioso (in maniera palesemente arbitraria nei confronti della parte difesa dall’avvocato o dello stesso legale per motivi di natura personale o strettamente attinenti all’attività giuridizario-forense), va concluso che il giudice si è “premeditatamente” sottratto alla potestà legislativa a cui è sottoposto (ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 101, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana), in quanto non ha oggettivamente dimostrato la necessaria fermezza nel giudicare, quale elemento essenziale dell’attività giudiziaria.

In altri termini: la sentenza emessa dal giudice è frutto di una visione “personalizzata” della vicenda e non risultato di un’accorta ponderazione  di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 192, secondo comma, c.p.p.) che, nella normalità degli andamenti processuali,determinano, in quanto compresenti, il verdetto giudiziale.

Considerato, dunque, il processo patologico di formazione della sentenza palesemente ed ingiustificatamente diretta contro la parte difesa dall’avvocato o mirata, sia pure indirettamente,  contro il legale stesso (onde sminuirne, ad esempio, in maniera sottile e calcolata, la capacità processuale agli occhi del consesso sociale e forense), va concluso che , in tale ipotesi, andrà accolta l’istanza di ricusazione formulata dal legale, secondo i crismi sanciti all’articolo 38 c.p.p., a carico del giudice che vi sarà sottoposto, secondo le modalità enumerate all’articolo 40 c.p.p., salvo che non si verifiche quanto sancito all’articolo 39 del medesimo codice.

Di conseguenza l’avvocato non avrà agito avventatamente  e quindi avrà tutelato e non danneggiato il cliente, per cui non andrà sottoposto a nessun provvedimento disciplinare ad opera del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

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Qualora, invece, sia riscontrato e dimostrabile, sulla base delle allegazioni, che l’avvocato di parte abbia agito su basi temerarie (se non addirittura pretestuose) nel proporre l’istanza di ricusazione contro il giudice (ad esempio, onde allungare i tempi processuali) con evidente danno da patrocinio infedele per la parte difesa (anche se imputata, ex articolo 380, primo comma, punto n. 2 c.p.),la Corte (od il tribunale) dichiarerà l’istanza inammissibile (ma  si potrà ricorrere in Cassazione avverso la  dichiarata inammissibilità della medesima), ai sensi dell’articolo 41, primo comma c.p.p. ed il giudice “ricusato” potrà essere sospeso “a titolo  puramente precauzionale” dalle udienze, potendo compiere solo gli atti urgenti (art. 41, secondo comma, c.p.p.).

Il giudice “riabilitato” potrà citare come parte lesa (magari anche congiuntamente alla parte mal difesa dall’avvocato, ove quest’ultima vi acconsenta) per ottenere il risarcimento del danno esistenziale (definito ampiamente nella giurisprudenza relativa all’articolo 2059 c.c.), almenocché non sia dimostrabile che l’azione processuale dell’avvocato abbia avuto un’incidenza negativa pressocché infinitesimale, per cui dovrà corrispondersi al giudice “leso” (ed alla parte processuale lesa) solamente un equo indennizzo,con sanzione deontologica dell’avvertimento per l’avvocato ad opera del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Qualora, invece, l’addebito deontologico sia di grave consistenza va optata la soluzione della sospensione, per un tempo congruo, dall’esercizio della professione, oppure , la radiazione  e cancellazione dall’Albo in caso di recidiva reiterata di tale infrazione deontologica, messa in atto in totale inosservanza dell’articolo 6, secondo comma, cdf.


Bibliografia

Caia, A. G Diana, V. Pecorella, Codice commentato della deontologia forense, Utet Giuridica, 2011


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