RIFIUTI: la disciplina è materia di competenza esclusiva dello Stato

RIFIUTI: la disciplina è materia di competenza esclusiva dello Stato

Corte Costituzionale,  23 luglio 2015, n. 180

a cura di Claudia Tufano

La disciplina dei rifiuti rientra nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 co. 2 lett s) Cost, ciò al fine di assicurare una tutela uniforme su tutto il territorio nazionale, in linea con i principi sanciti dall’ordinamento europeo, con il conseguente divieto per le  Regioni e Province autonome, nelle materie di cui sono competenti e funzionalmente collegate a quelle ambientali, di poter derogare la normativa statale.  

Il fatto

La questione sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale ha ad oggetto il giudizio di legittimità costituzionale promosso, in via principale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, avverso gli artt. 42 co. 4 e 5 , e 51 co. 4 della legge  Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016). La prima norma impugnata, stabiliva che nelle more della realizzazione, dell’ adeguamento e/o messa in esercizio dell’impiantistica di trattamento programmata era possibile smaltire, presso le discariche autorizzate, rifiuti urbani non pericolosi previo trattamento parziale degli stessi (senza specificare cosa debba intendersi per “trattamento parziale”) e prorogando l’applicazione delle stesse norme non oltre il 31 luglio 2015, periodo in cui presumibilmente ci sarebbe stata l’approvazione del nuovo Piano Regolatore generale che avrebbe ridefinito la regolamentazione della materia.

La disciplina contenuta in tale norma si poneva in contrasto con le disposizioni contenute negli art. 7 e 17   del dlgs. 13 gennaio 2003, n. 36 attuativo della Direttiva 1999/31/CE in quanto,la prima disposizione vietava esplicitamente il conferimento in discarica di rifiuti non trattati ( quindi escludendo anche quelli trattati parzialmente), mentre la seconda norma procrastinava il termine entro cui le discariche potevano ricevere tali rifiuti entro il 31 dicembre 2008. In tal modo risultava violata non solo la normativa europea, recepita attraverso l’emanazione del decreto legislativo n.36/2003,  ma anche la disposizione costituzionale di cui all’art 117 co. 1 Cost. che subordina l’esercizio dell’attività legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto dei principi costituzionali e di quelli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Sulla base di queste preliminari considerazioni, il ricorrente aveva lamentato, inoltre, la violazione dell’art 117 co.2 lett. s) Cost, in virtù del quale nella materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” può essere ricompresa la disciplina della gestione dei rifiuti.

Il giudizio di legittimità costituzionale involgeva anche l’art. 51 co.4 della legge regionale in contrasto con  gli artt. 97 e 117 co.2 lett. l) Cost in quanto la disposizione regionale prevedeva la possibilità di attribuire, nelle more dell’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale,le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo presso l’ amministrazione regionale stessa, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla qualifica con conseguente riconoscimento del trattamento retributivo accessorio.

La decisione

Le questioni di legittimità costituzionale presentate dal ricorrente sono state accolte dalla Corte Costituzionale. In particolare la Consulta, dopo aver confermato quanto già sancito da consolidata giurisprudenza circa l’attrazione della disciplina dei rifiuti alla materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”( tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008),  ha avuto modo di precisare la ratio dell’attribuzione alle materie di competenza esclusiva dello Stato. La ragione, infatti, è rappresentata dal fatto che la legge statale è garanzia di un livello di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, e si pone come limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito non solo dal legislatore nazionale, ma anche dall’ ordinamento europeo che pone a carico degli Stati membri l’obiettivo di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci. Sulla base di queste considerazioni, risultava evidente il contrasto dell’art. 42 co. 4 e 5 della legge regionale con l’art. 117 co.1 e co.2 lett. s) Cost. .

La Corte Costituzionale ha ritenuto esistente anche il contrasto tra l’art. 51 co.4 della suddetta legge e l’art. 117 co. 2 lett l) Cost. Quest’ultimo, infatti, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’«ordinamento civile» cui devono essere ricondotte tutte le regole inerenti al rapporto di lavoro, come quelle oggetto della predetta disposizione impugnata. L’art 51 co.4 della legge regionale, anche a seguito di interventi normativi volti ad adeguare la norma stessa, non configurava un’ipotesi di legittimo conferimento di mansioni superiori perché il conferimento di funzioni corrispondeva ad una diversa carriera (ovvero quella dirigenziale), né poteva ravvisarsi la fattispecie della reggenza, poiché quest’ultima ricorre solo in caso di vacanza di posto in organico, in via temporanea e straordinaria, con la conseguenza che non si producono gli effetti retributivi propri del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, diversamente da quanto stabiliva invece la norma regionale. Il contrasto con l’art. 117 co. 2 lett. l) Cost, sussisteva in quanto la disciplina del rapporto lavorativo dell’impiego pubblico privatizzato è rimessa alla competenza legislativa statale, in quanto riconducibile alla materia “ordinamento civile”, che vincola non solo l’autonomia privata ma anche le Regioni.


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Claudia Tufano

Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.

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