Riforma assegno di divorzio: quando una sentenza della Cassazione diventa legge (forse)

Riforma assegno di divorzio: quando una sentenza della Cassazione diventa legge (forse)

E’ di pochi giorni fa la notizia: la proposta di modifica dell’art. 5 della legge sul divorzio (legge 898/1970) arriva dall’Onorevole Ferranti e il 5 ottobre è passata all’esame della Commissione Giustizia della Camera. La Cassazione, con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, è stata così dirompente da provocare un tentativo di modifica legislativa.

La ragione di questo intervento sono le continue oscillazioni registrate nelle pronunce dei Tribunali di merito, non tutti aderenti alla posizione assunta dalla Corte di Cassazione sul tema.

Ma la questione dovrebbe essere maggiormente approfondita ripartendo proprio dalla sentenza “rivoluzionaria”.

La Corte di legittimità con la sentenza n. 11504 in modo innovativo ha superato l’orientamento consolidatosi a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 1990: l’assegno di divorzio, ancorato al concetto di tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve essere determinato sulla base del concetto di indipendenza economica del coniuge “debole” che lo richiede. Ciò perchè con lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio civile il rapporto tra i coniugi si estingue in modo definitivo e “non vi è un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale goduto in costanza di matrimonio”.

Sono stati, quindi, elaborati degli indici per valutare la sussistenza delle condizioni di legge per fruire dell’assegno di divorzio (la norma infatti parla di “mezzi adeguati” e impossibilità di “procurarseli per ragioni oggettive”): il possesso di redditi personali o di cespiti patrimoniali, capacità lavorative effettive in relazione ad età, salute, sesso e disponibilità di un’abitazione.

In questo senso, pertanto, laddove si accertasse che il coniuge richiedente fosse potenzialmente in grado di essere economicamente indipendente e, quindi, di poter provvedere autonomamente al proprio sostentamento, non avrebbe diritto a ricevere alcun contributo dall’ex coniuge e ciò, quindi, a prescindere dal tenore economico goduto in costanza di matrimonio. Il ragionamento assume i connotati dell’autorevolezza secondo gli ermellini se solo si pensa all’assegno a favore dei figli: se questi ultimi ne perdono il diritto una volta divenuti economicamente indipendenti, ciò deve a maggior ragione valere nei confronti dell’ex coniuge.

L’irrilevanza conferita al criterio del tenore di vita pone alcuni dubbi.

Spesso in costanza di matrimonio, per scelta condivisa, uno dei due sposi rinuncia a svolgere un’attività lavorativa per dedicarsi interamente alla casa ed alla famiglia; questa decisione, però, rischia con l’avanzare del tempo di rendere la persona meno interessante per il mercato del lavoro e, quindi, le probabilità di essere economicamente indipendente scende drasticamente. Vincolare il giudizio di spettanza dell’assegno di divorzio ad un criterio così rigido potrebbe comportare un vulnus per il coniuge debole che si ritrova estromesso dal mercato del lavoro per aver deciso di seguire la famiglia.

Un ulteriore dubbio si pone rispetto all’assegno stabilito in sede di separazione: con sentenza n. 12196/2017 la Cassazione tratta il tema dell’assegno di mantenimento in sede di separazione. In tale circostanza viene ripreso il concetto del tenore di vita, abbandonato in sede di divorzio con la sentenza 11504. E’ vero che l’assegno di mantenimento svolge una funzione ulteriore rispetto a quello del divorzio; l’art. 156 c.c. evoca la permanenza del dovere di assistenza morale e materiale di cui all’art. 143 c.c. mentre l’assegno divorzile ha una ragione meramente assistenziale. I due istituti, seppur diversi, hanno tuttavia sempre avuto il medesimo criterio base, ossia il tenore di vita, e le interferenze tra loro pongono oggi problemi, proprio in relazione alla loro diversa ratio.

Le perplessità, però, sopraggiungono se si pensa all’introduzione del c.d. Divorzio breve nel 2015: il coniuge avrebbe diritto al contributo economico solo per un brevissimo lasso di tempo, una volta intervenuto il divorzio scatterebbe la maggior rigidità che potrebbe porre nel nulla l’assegno.

Il disegno di legge attualmente in esame cerca quindi di arrivare ad un equilibrio che possa eliminare le storture oggi presenti in giurisprudenza: oltre ad esserci molti giudici a non applicare il nuovo principio di indipendenza economica, ve ne sono altri che senza alcuna verifica del caso concreto non riconoscono l’assegno, se non nelle ipotesi di conclamata povertà (nonostante il nostro ordinamento riconosca tutt’ora la diversità tra l’istituto dell’assegno divorzile e gli alimenti).

La novella legislativa potrebbe portare ad unità le pronunce, assicurando anche a tutti i cittadini la prevedibilità e la ragionevolezza delle decisioni sul tema.


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