Riforma della giustizia civile: quali possibili novità

Riforma della giustizia civile: quali possibili novità

Dal potenziamento delle ADR, all’efficienza del processo civile, fino alla previsione di un rito unico in materia di famiglia, persone e minori: queste le principali novità del maxi emendamento al DDL AS 1662 che, a breve, la Commissione Giustizia al Senato procederà ad esaminare.

L’obiettivo è quello di ridurre vistosamente i tempi dei giudizi civili, per rendere il nostro processo più competitivo anche in ottica europea.

Di seguito, in sintesi, gli interventi proposti.

Potenziamento delle ADR (Alternative Dispute Resolution)

Per quanto riguarda la mediazione civile e commerciale, introdotta nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 28/2010, viene incrementato e semplificato il regime degli incentivi fiscali, con un intervento sulla misura dell’esenzione dall’imposta di registro, sul regime delle spese di avvio della procedura di mediazione, sulle indennità spettanti ai nuovi organismi e sulla semplificazione della procedura di riconoscimento del credito d’imposta, esteso anche al compenso dell’avvocato e al contributo unificato sostenuto dalle parti.

Verrà presa in esame l’ampliamento della mediazione obbligatoria anche alle ipotesi riguardanti i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.

Importante sarà anche la possibilità per le parti aderenti la procedura di mediazione di stabilire se la consulenza tecnica ivi disposta possa essere adottata in giudizio.

Il potenziamento e l’ampliamento ratione materiae riguarderà anche la negoziazione assistita esperibile altresì nelle controversie di lavoro, rimanendo tuttavia facoltativa.

In caso di accordi raggiunti in sede di separazione, divorzio e modifica delle condizioni, si prevede che detto accordo sia titolo idonea per la trascrizione di eventuali trasferimenti immobiliari.

Infine, anche l’arbitrato risulta coinvolto nelle misure di riforma, in particolare, attribuendo agli arbitri rituali il potere di emanare misure cautelari, previa espressa volontà delle parti.

Verranno inoltre incluse le norme in tema di arbitrato societario all’interno del codice di procedura civile.

Processo civile, giudizio d’appello e Cassazione

Si è anticipato che l’obiettivo della riforma sarà l’efficienza e la semplificazione del processo civile: a tal proposito, si prevede che l’atto di citazione debba contenere l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi e dei documenti che offre in allegato sui quali il convenuto sarà chiamato a prendere posizione fin dalla comparsa di costituzione e risposta.

Quanto al giudizio di appello, viene previsto un potenziamento del filtro di ammissibilità e la semplificazione della fase istruttoria del procedimento, delegando ad un consigliere la trattazione della causa e l’eventuale assunzione delle nuove prove.

Sulla stessa lunghezza d’onda del processo civile, anche il processo in Cassazione verrà semplificato, prediligendo la definizione all’esito di una pronuncia in camera di consiglio.

Una novità in particolare sarà la possibilità, per il giudice di merito, di proporre il c.d. “rinvio pregiudiziale”, cioè sottoporre direttamente alla Corte la risoluzione di una questione di mero diritto sulla quale il giudice stesso abbia già sollevato il contraddittorio delle parti, a patto che sia una questione del tutto nuova.

Cause di lavoro

Su tale fronte, è in previsione il superamento del c.d. “rito Fornero”, con un procedimento unico di impugnazione dei licenziamenti.

Un processo esecutivo più spedito

Si prevede l’abrogazione delle disposizioni attinenti la formula esecutiva e la spedizione degli atti in forma esecutiva: il titolo per l’esecuzione forzata verrà semplicemente attestato con la conformità all’originale.

Le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. potranno essere disposte dal giudice dell’esecuzione quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna o la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Ridotti i termini per il deposito della documentazione ipocatastale nonché il potenziamento delle operazioni di delega nell’esecuzione immobiliare, ove, in aggiunta, si segnala la previsione per il giudice di poter sostituire, entro 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, il custode giudiziario con il debitore nella custodia dell’immobile pignorato nonché l’obbligo di liberazione dell’immobile non oltre la pronuncia dell’ordinanza di vendita o di delega al compimento delle relative operazioni.

Tema interessante quello della c.d. “vendita privata”, ossia la possibilità per il debitore di vendere direttamente l’immobile pignorato.

Processo civile telematico più rapido e funzionale

Verranno vietate le sanzioni sulla validità degli atti per mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma: rilevante sarà l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità.

Si proseguirà anche con la possibilità di trattazione dell’udienza a distanza – così come avvenuto in periodo di pandemia – implementando i collegamenti audiovisivi a distanza a condizione che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che queste ultime, se costituite, non si oppongano.

Procedimenti in materia di famiglia, minori e persone

Previsione di un rito unico applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, di competenza del tribunale ordinario in composizione collegiale, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.


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