Riforma della legittima difesa: cosa ha approvato la Camera?

Riforma della legittima difesa: cosa ha approvato la Camera?

E’ stata la notizia più cercata su Google: il 4 maggio 2017, dopo un iter fatto di ripensamenti lungo due anni, il testo sulla riforma della legittima difesa è passato, finalmente, dalla Camera al Senato ed ora – tra non poche polemiche – si avvia all’approvazione definitiva.

Vediamo dunque quali novità ci riserva il discusso testo.

Nel nostro ordinamento, la legittima difesa è prevista, all’art. 52 c.p., quale causa di giustificazione: ciò significa che, in presenza di determinati requisiti piuttosto rigidi, un comportamento altrimenti considerato reato non viene punito.

Nell’ipotesi della legittima difesa, il comportamento scusato riguarda chi abbia commesso il fatto perchè costretto per difendere un diritto proprio o altrui da un’aggressione ingiusta e attuale, purchè la reazione sia proporzionata all’offesa.

Da qui, come abbiamo già analizzato diverse volte, si evincono i tre requisiti della legittima difesa: a) l’offesa deve essere ingiusta; b) il pericolo deve essere attuale (non deve, infatti, esservi fuga e ripensamento da parte dell’aggressore); c) i mezzi con cui si risponde devono essere proporzionati.

Proprio su quest’ultimo punto, nel 2006, il legislatore ha inserito un primo correttivo.

Infatti, con la L. 59/2006 è stata introdotta una presunzione di proporzionalità dei mezzi quando l’aggressione si svolga nella propria privata dimora o presso la propria attività.

Ciò significa che, anche se l’aggressore, poniamo, ci minacciasse a mani nude nel nostro negozio e noi rispondessimo con un’arma (purchè legittimamente detenuta) potrebbe sussistere la legittima difesa.

Attenzione, però! Viene presunto il solo requisito della proporzionalità.

Ed infatti, perchè venga riconosciuta la causa di giustificazione occorre che il pericolo di un’offesa ingiusta sia comunque attuale e non vi siano vie di fuga alternative.

Ecco spiegato il motivo per cui al telegiornale viene spesso data notizia dell’indagine a carico del derubato che ha sparato alla schiena dei rapinatori in fuga: in questo caso, non vi sarebbe più l’attualità del pericolo.

Il nuovo testo di legge risponde ad un’esigenza dettata dai fatti di cronaca e si prefigge di introdurre varie novità.

In primis, si introdurrebbe la presunzione di legittima difesa qualora l’aggressione avvenga di notte, nel proprio domicilio o nella propria attività.

Inoltre, viene esclusa la colpa nel caso la reazione sia dovuta al turbamento per un’aggressione alla propria incolumità fisica o sessuale.

Infine, lo Stato si farà carico delle spese processuali e dei compensi dei legali per il processo al termine del quale venisse riconosciuta la sussistenza della legittima difesa.

La speranza, come al solito, è che possa essere una riforma vera e che possa sanare molte lacune del nostro ordinamento, e non la solita risposta data dal legislatore sull’enfasi del clamore mediatico.

Ai posteri l’ardua sentenza.


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Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

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