Rimborsi per viaggi e spettacoli ai tempi del Covid-19

Rimborsi per viaggi e spettacoli ai tempi del Covid-19

Il Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini, il nostro lavoro e i nostri affetti, in ultimo ha inciso anche sulle modalità di risoluzione dei contratti.

La decretazione d’urgenza susseguitasi negli ultimi mesi in ragione del diffondersi dell’emergenza epidemiologica, infatti, ha avuto di mira tra le altre cose la tutela di tutti coloro che avevano programmato viaggi, soggiorni oppure iniziative culturali.

In verità, anche senza la norma ad hoc si sarebbe potuta richiedere senz’altro la risoluzione del contratto, a seconda dei casi, per impossibilità sopravvenuta, forza maggiore o per il venire meno della causa (cd. teoria della presupposizione).

Rispetto ai viaggi, la norma di riferimento è l’art. 28 del D.L. n. 9/2020 a tenore del quale <<ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del c.c., ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati>> con riferimento a: 1. soggetti in quarantena con sorveglianza attiva o tenuti alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a causa dell’emergenza Covid-19, per i contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; 2. soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; 3. soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 4. soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; 5. soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; 6. soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Il D.L. n. 6 /2020 ripetutamente richiamato ai fini dell’individuazione delle aeree interessate dal contagio fa riferimento a comuni o aree <<nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus >>.

I soggetti che si trovano in una delle situazioni sopra elencate, hanno diritto al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall’emissione. A tal fine, è necessario inoltrare al vettore una comunicazione recante il motivo della richiesta, la documentazione a riprova della sussistenza di una delle situazioni sopra elencate e i titoli di viaggio.

La comunicazione in parola deve essere inoltrata entro trenta giorni decorrenti: – dalla cessazione della quarantena, della permanenza domiciliare, del divieto di allontanamento e/o transito nelle zone a rischio; – dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento; – dalla data prevista per la partenza verso Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Il vettore, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, è tenuto a procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Rispetto ai pacchetti turistici che si sarebbero dovuti fruire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la norma in commento ha previsto l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 79/2011.

In caso di recesso, l’organizzatore può alternativamente offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, il rimborso oppure un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

L’art. 88 D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” ha esteso le disposizioni sulla risoluzione e sul recesso anche ai contratti di soggiorno, ai titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, ai biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

A tal fine, gli acquirenti sono tenuti a presentare apposita istanza di rimborso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, è tenuto a provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.


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Morena Campana

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nell'A.A. 2012/2013 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma con tesi di Laurea su "PROFILI GIURIDICI E MEDICO LEGALI DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE MEDICA", si è diplomata nel 2015 presso la Scuola di Specializzazione per le professioni Legali dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2016.

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