Riqualificazione giuridica del fatto e aggravamento dei termini prescrizionali: Cass. 23410/2020

Riqualificazione giuridica del fatto e aggravamento dei termini prescrizionali: Cass. 23410/2020

Cass. pen., sez. II, 30 luglio 2020, n. 23410

Considerazioni preliminari. L’istituto della prescrizione, disciplinato dagli artt. 157 e ss c.p., ricollega effetti giuridici al decorso del tempo. <<La prescrizione del reato è una causa estintiva costituita, appunto, dal decorso del tempo senza che alla commissione del reato segua una sentenza di condanna irrevocabile[1]>>: ciò è la diretta conseguenza del venire meno delle esigenze di prevenzione generale, le quali, come dimostra l’esperienza penalistica, a poco a poco si affievoliscono: a tale esperienza si adegua anche l’ordinamento, il quale stabilisce dei termini di prescrizione che variano in base alla gravità dei reati. In generale, la disciplina della prescrizione è stata radicalmente innovata con una riforma del 2005, la quale ha voluto soddisfare l’esigenza di assicurare una certezza maggiore nel calcolo del tempo: tale riforma è in collegamento specifico con l’assetto disciplinare della recidiva; dunque, per i recidivi, l’effetto della riforma è stato quello di far dipendere il calcolo prescrizionale anche da una valutazione giudiziale postuma, del tutto discrezionale. L’art. 157, comma 1, c.p. introduce una soglia minima per diverse categorie di reati: per i delitti il termine di prescrizione non può mai essere inferiore a 6 anni, mentre per le contravvenzioni non può mai essere inferiore a 4 anni[2]; il comma 2 specifica come nel calcolo della prescrizione non si debba tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, precisando, però, che vadano computate le circostanze aggravanti a effetto speciale e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa.

Nell’ambito di tale istituto, vi sono due vicende fondamentali, proprio perché nella prassi si verificano in modo abituale, che sono:

– la sospensione, che si verifica in presenza di cause ostative all’interno del procedimento penale, che non consentono di celebrarlo[3] (in questo caso, la decorrenza del termine a prescrivere si interrompe per il tempo necessario a rimuovere tale ostacolo);

– e l’interruzione, che è l’effetto giuridico che si determina in presenza di alcuni atti giuridici[4] e che fa venire meno il termine di prescrizione già decorso, il quale dovrà decorrere ex novo. Con la riforma del 2005 è stato modificato l’ultimo comma dell’art. 160 c.p. il quale, oggi, specifica che l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento massimo di un quarto del tempo necessario a prescrivere il reato (prima del 2005, l’aumento massimo era invece della metà).

Il caso di specie. Il ricorrente, nella sentenza in commento, lamentava la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il giudice d’appello, riqualificando il fatto da ricettazione tentata a ricettazione consumata, determinava un aggravamento del termine prescrizionale, più sfavorevole all’imputato. Si specifica che l’originaria contestazione della Procura fosse di ricettazione consumata e fu mutata successivamente, dal giudice di prime cure in sentenza, in ricettazione tentata.

Giurisprudenza sul punto. La Cassazione, nella sentenza in commento, specifica come il mutamento della contestazione fosse prevedibile, considerando che la qualificazione di ricettazione consumata fosse quella originariamente prevista dalla Procura, dunque la parte ben poteva attendersi un nuovo mutamento da parte del giudice di secondo grado, poiché allo stesso è riservata tale facoltà al fine di far fede al principio della corretta applicazione della legge (e, di talché, la corretta qualificazione del reato non può che rientrarvi).

Il collegio ha ritenuto che tale mutamento non abbia comportato alcuna <<reviviscenza di un reato mai formalmente dichiarato estinto[5]>>. La stessa Corte parte dall’analisi del testo di legge e a tal proposito menziona l’art. 597, comma 3, c.p., il quale specifica che quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, né può applicare una misura di sicurezza nuova e più grave; non può altresì prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, né può revocare benefici, fatta salva, però, la facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di prime cure. A tal proposito, ritiene la Suprema Corte che debba escludersi tra tali ipotesi il caso in cui la nuova qualificazione allunghi i termini necessari a prescrivere il reato e che, di conseguenza, tale evenienza non darebbe luogo a reformatio in peius, trattandosi, al contrario, di un “effetto collaterale” derivante dalla diversa definizione giuridica che ne ha dato il giudice di secondo grado.

Il divieto di reformatio in peius ha l’esatto contenuto specificato dall’art. 597 c.p., non rientrando nel novero del divieto il trattamento penale nel suo complesso. Tale deduzione è stata ampiamente ripetuta dalla giurisprudenza di legittimità anche in altri e numerosi arresti giurisprudenziali meno recenti[6]. La clausola di salvezza prevista dal legislatore è stata inserita proprio con lo scopo di consentire al giudice dell’appello, in caso di errore del giudice del primo grado in ordine alla qualificazione del reato, di porvi rimedio e ciò proprio al fine di garantire, come sopra detto, la corretta applicazione della legge penale. In tale previsione rientra chiaramente la possibilità che da ciò derivino effetti negativi per l’imputato, ma tale conseguenza viene ritenuta necessaria, poiché il legislatore, tra due opposte esigenze, ha ritenuto preminente quella della corretta applicazione normativa.

Nel caso di specie, dunque, rimanendo fermo il trattamento sanzionatorio prospettato dal giudice di primo grado, la Corte ritiene che il secondo giudice non abbia violato il divieto di reformatio in peius, poiché, data la sola impugnazione da parte degli imputati, ha riqualificato il fatto, il quale è mutato da ricettazione tentata a ricettazione consumata, escludendo in tal modo la decorrenza del termine prescrizionale più breve previsto nel caso di reato tentato.

Le parti, deducendo tale divieto, richiamarono precedenti giurisprudenziali che discutono la tematica della prevedibilità della nuova definizione giuridica alla luce dei principi del giusto processo[7]: in ordine a tali richiami, la Corte specifica che l’argomento non attiene al caso di specie, riguardando più specificatamente il rispetto del principio del contraddittorio e la correlazione tra accusa e sentenza. Nel caso di specie, però, si ritiene che la diversa contestazione e successiva riqualificazione non debba avvenire “a sorpresa”: con quest’ultima locuzione ci si riferisce al caso in cui l’imputato, senza aver mai avuto la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto radicalmente mutato in sentenza e che tale mutamento sia del tutto inaspettato. Di talché, in questo specifico caso la Corte ha ritenuto che non ci fosse violazione dell’art. 521 c.p.p., poiché la diversa qualificazione del fatto risultava del tutto prevedibile e, durante le fasi di merito, le parti hanno legittimamente interloquito sul punto: il giudice di secondo grado non ha fatto altro che tornare alla originaria imputazione, con riferimento alla quale l’imputato aveva già avuto l’ampia possibilità di far valere le proprie ragioni, esercitando il proprio diritto alla prova.

 

 

 

 

 


[1] G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli editore, p. 830
[2] Per approfondire, si vedano l’artt. 157, 158, 159, 160, 161 c.p.
[3] Si porti ad esempio il legittimo impedimento del difensore o la sua adesione all’astensione indetta dall’UCPI
[4] Si porti ad esempio il decreto che dispone il giudizio o la sentenza di primo grado
[5] Cass., Sent. 23410/2020, p. 2
[6] Si veda, Cass., Sez. I, n. 6116/2013; Cass., Sez. II, n. 41142/2013; Cass., Sez. VI, n. 32710/2014; Cass., Sez. I, n. 49671/2019; Cass., Sez. II, n. 46712/2019
[7] Cass., Sez. IV, n. 23186/2016; Cass., Sez. 2, n. 2884/2015

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Julia Sarno

Rome, Italy
Julia Sarno nasce l'11 luglio 1995. È laureata in Giurisprudenza all'università di Bologna e attualmente svolge il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso gli uffici giudiziari.

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