Risarcimento ridotto se il congiunto muore per cause estranee all’illecito

Risarcimento ridotto se il congiunto muore per cause estranee all’illecito

Cass. Civ., sez. III, 18 gennaio 2016, n. 679

Qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva.

Nel caso di specie, il ricorso alla Corte veniva presentato da moglie e figlio, nella loro qualità di congiunti nonché eredi, di un uomo defunto dopo due anni dall’intervento per un tumore benigno al cervello, determinatosi in conseguenza del tardivo trattamento di un idrocefalo.

In primo grado, i ricorrenti ottenevano il risarcimento del danno patrimoniale spettante loro iure hereditatis per l’invalidità temporanea e permanente (in ragione del 60%), subito dal loro congiunto (all’epoca dei fatti, di anni 75), nonché ulteriore somma quale risarcimento del danno morale ad essi riconosciuto iure proprio per la ridotta speranza di sopravvivenza del congiunto.

In appello, tuttavia, veniva accolta la tesi dell’Azienda sanitaria con conseguente riduzione delle somme originariamente riconosciute iure proprio agli eredi.

Infatti, per i giudici del gavame, l’attribuzione ai ricorrenti del danno morale “per la sofferenza che la perdita del proprio congiunto ha provocato loro” a causa delle ridotte speranze di vita dell’uomo era da considerarsi ultronea e veniva, quindi, accolta la censura di ultrapetizione.

Per gli Ermellini tale statuizione va confermata; l’accertamento tecnico preventivo “aveva escluso che la morte dell’uomo fosse riconducibile con certezza o, anche, con congrua probabilità al trattamento sanitario, non adeguato ricevuto (quantunque vi fosse un’apprezzabile perdita di chance in rapporto dalle probabilità di sopravvivenza del paziente rispetto all’insorgenza di malattie potenzialmente letali“.

La difesa lamentava, inoltre, una supposta equiparazione dell’inabilità temporanea a quella permanente avendo il giudice scelto nel caso di specie un parametro risarcitorio pari a € 110,00 (ossia lo stesso importo riconosciuto quale risarcimento del danno giornaliero per l’inabilità temporanea totale) per ogni giorno di sopravvivenza dalla data del trattamento sanitario all’intervenuta morte, ovviamente secondo la percentuale riconosciuta a titolo di lesioni permanenti (60%).

In realtà, l’operazione è stata effettuata correttamente in quanto le lesioni invalidanti non erano da porre in relazione causale con il decesso e in base all’ulteriore considerazione che la durata di tale danno permanente era accertato in gg. 693.

Infatti, “l’incidenza della menomazione permanente sull’esplicazione della sua personalità andava risarcita non già con calcolo probabilistico sull’aspettativa di vita residua, bensì sull’effettiva durata della vita successiva“, motivi per cui è stato adottato il controvalore giornaliero pari a 110,00 euro.

Nonostante venga, inoltre, lamentato il mancato impiego delle tabelle di Milano nella liquidazione del danno, il Collegio ritiene che la valutazione, necessariamente operata in via equitativa, non risulti “palesemente inadeguata” (unico caso, secondo un condivisibile orientamento, in cui sarebbe sindacabile in sede di legittimità l’ammontare del risarcimento).

In conclusione il ricorso è stato rigettato.

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Rita Mazzacano

Rita Mazzacano si è laureata nel 2011 in Giurisprudenza con 110 e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in diritto amministrativo. Ha svolto il tirocinio forense presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli. Ha conseguito il titolo di Avvocato nel 2014 ed attualmente collabora con uno studio legale che si occupa principalmente di diritto del lavoro.

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